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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Unione civile: formazione sociale specifica, introdotta dalla l. 76/2016, costituita tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni.

Significato giuridico

L’unione civile e disciplinata dalla l. 20 maggio 2016 n. 76 (cd. legge Cirinna). Si costituisce con dichiarazione formale davanti all’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni; viene registrata nell’archivio dello stato civile. Le parti acquisiscono uno status giuridico assimilabile a quello dei coniugi: obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle sostanze e alla capacita lavorativa, scelta della residenza comune. Tuttavia non e previsto il dovere di fedelta (escluso dal testo finale di legge per scelta politica). Il regime patrimoniale legale e la comunione dei beni, salva diversa convenzione. Lo scioglimento avviene per dichiarazione unilaterale resa davanti all’ufficiale dello stato civile (senza necessita di separazione preventiva) e si perfeziona dopo tre mesi.

Esempio pratico

Tizio e Caio, conviventi da anni, decidono di formalizzare la loro relazione. Si recano dall’ufficiale dello stato civile del Comune con due testimoni e rendono la dichiarazione formale. Acquisiscono i diritti previsti: reciproco mantenimento, regime di comunione dei beni, diritti successori analoghi a quelli del coniuge, possibilita di adozione del cognome comune. Se in futuro decidono di sciogliere l’unione, basta la dichiarazione di uno dei due all’ufficiale dello stato civile, senza giudizio di separazione.

Differenze con istituti simili

Si distingue dal matrimonio per: assenza del dovere di fedelta, procedura di scioglimento semplificata, riservatezza alle persone dello stesso sesso (le coppie di sesso diverso possono solo sposarsi). Si distingue dalla convivenza di fatto (anch’essa l. 76/2016) per la formalita dell’atto costitutivo e i maggiori diritti reciproci. Le coppie eterosessuali possono accedere alla convivenza di fatto registrata ma non all’unione civile.

Riferimenti normativi

  • l. 20 maggio 2016 n. 76 — Regolamentazione unioni civili e convivenze di fatto
  • art. 1 co. 1 l. 76/2016 — definizione di unione civile
  • art. 1 co. 11 l. 76/2016 — obblighi reciproci delle parti
  • art. 1 co. 24-25 l. 76/2016 — scioglimento dell’unione
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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