Testo dell'articoloIn aggiornamento
Caso fortuito: evento imprevedibile e non imputabile al debitore che rende impossibile la prestazione; costituisce causa di esclusione della responsabilita per inadempimento (art. 1218 c.c.).
Significato giuridico
L’art. 1218 c.c. prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione e tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che l’inadempimento e stato determinato da impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il caso fortuito rientra in questa esimente: e un accadimento esterno alla sfera di controllo del debitore, imprevedibile con l’ordinaria diligenza e tale da rendere oggettivamente impossibile l’esecuzione della prestazione. La giurisprudenza distingue tra imprevedibilita assoluta e mera difficolta dell’adempimento: solo la prima e sufficiente per integrare il caso fortuito. L’onere di prova grava sul debitore, che deve dimostrare l’esistenza dell’evento e il nesso causale tra esso e l’impossibilita della prestazione.
Esempio pratico
Caio si obbliga a consegnare a Tizio un carico di merci entro il 10 del mese. Il giorno prima della consegna, una frana improvvisa e imprevedibile blocca l’unica strada di accesso al magazzino per dieci giorni. Caio non puo adempiere per causa fortuita: e esonerato dalla responsabilita per il ritardo determinato dalla frana, purche provi l’impraticabilita della via alternativa e la straordinarieta dell’evento.
Differenze con istituti simili
Il caso fortuito si distingue dalla forza maggiore: sebbene spesso usati come sinonimi, la forza maggiore sottolinea l’irresistibilita dell’evento (es. calamita naturali, atti di autorita), mentre il caso fortuito ne enfatizza l’imprevedibilita. Si distingue dall’impossibilita sopravvenuta (art. 1256 c.c.): quest’ultima e la categoria giuridica che comprende tanto il caso fortuito quanto la forza maggiore come cause estintive dell’obbligazione.
Riferimenti normativi
- art. 1218 c.c. — responsabilita del debitore e cause esimenti
- art. 1256 c.c. — impossibilita definitiva e temporanea
- art. 2051 c.c. — responsabilita del custode, salvo caso fortuito
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.