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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Avviso di accertamento: provvedimento formale dell’Agenzia delle Entrate (o di altri enti impositori) con cui si contesta al contribuente l’esistenza di un maggior imponibile o di una maggiore imposta dovuta, con eventuale applicazione di sanzioni e interessi.

Significato giuridico

L’avviso di accertamento e disciplinato dal dpr 600/1973 (accertamento delle imposte sui redditi) e per l’IVA dal dpr 633/1972. Contenuto obbligatorio (art. 42 dpr 600/1973): identificazione del contribuente e dell’ufficio, anno d’imposta, motivazione (analitica delle ragioni di fatto e di diritto, indicazione degli atti su cui si basa), nuovo imponibile e/o maggiore imposta, sanzioni, interessi, termine e modalita di impugnazione, sottoscrizione del titolare o funzionario delegato. Notifica: messo notificatore o posta raccomandata o PEC. Termini di decadenza per la notifica (art. 43 dpr 600/1973): 31 dicembre del 5° anno successivo a quello della dichiarazione (o 7° anno per omessa dichiarazione). Termini estesi per redditi esteri o reati tributari. Effetti: esecutivita trascorsi 60 giorni dalla notifica (avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29 d.l. 78/2010): non occorre piu emissione di ruolo e cartella per la riscossione. Impugnazione: ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Autotutela: l’Ufficio puo annullare o modificare in autotutela l’avviso se illegittimo (artt. 2-quater l. 656/1994).

Esempio pratico

L’Agenzia delle Entrate, dopo una verifica fiscale, ritiene che Tizio abbia sotto-dichiarato redditi per 30.000 euro nell’anno 2021. Emette avviso di accertamento per maggiore imposta IRPEF di 10.000 euro + sanzioni 90% + interessi. Tizio riceve la notifica. Entro 60 giorni puo: pagare con riduzione sanzioni; chiedere accertamento con adesione (avviata definizione concordata con riduzione 1/3 sanzioni); presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria; richiedere autotutela se ritiene l’avviso manifestamente illegittimo.

Differenze con istituti simili

Si distingue dalla cartella esattoriale, atto successivo di richiesta del pagamento. Diverge dal processo verbale di constatazione (PVC), atto endoprocedimentale conclusivo dell’attivita ispettiva, non immediatamente impugnabile. Si distingue dall’avviso bonario (controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-bis dpr 600/1973), invito al pagamento di sanzioni ridotte. Il liquidazione automatizzata e operazione di calcolo dei tributi sulla base della dichiarazione.

Riferimenti normativi

  • art. 42 dpr 29 settembre 1973 n. 600 — avviso di accertamento
  • art. 43 dpr 600/1973 — termini di accertamento
  • art. 29 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 — avvisi accertamento esecutivi
  • artt. 2-quater l. 656/1994 — autotutela
  • d.lgs. 218/1997 — accertamento con adesione
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.