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SRLS (Societa a Responsabilita Limitata Semplificata): variante della SRL caratterizzata da capitale sociale minimo di 1 euro (massimo 9.999 euro), composizione esclusivamente di persone fisiche e adozione obbligatoria di statuto standard ministeriale.
Significato giuridico
La SRLS e disciplinata dall’art. 2463-bis c.c., introdotto dal d.l. 1/2012 (cd. Decreto Cresci-Italia) e successive modifiche. Caratteristiche: capitale sociale minimo 1 euro, massimo 9.999,99 euro (interamente versato in denaro al momento della sottoscrizione); soci esclusivamente persone fisiche (non altre societa); statuto standard approvato con decreto MEF/Ministero Sviluppo Economico, non derogabile; esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria per l’atto costitutivo (gratuito); riduzione costi notarili (atto a tariffa fissa). Costituzione: atto pubblico notarile (modello standard), iscrizione al Registro delle imprese. La SRLS si converte automaticamente in SRL ordinaria al superamento del limite di 10.000 euro di capitale. Vantaggi: ridotta barriera all’ingresso, costi contenuti, ideale per startup, giovani imprenditori, attivita con basso fabbisogno di capitale. Svantaggi: limitata personalizzazione dello statuto, capitale di garanzia ridotto verso creditori (limitazione concreta della responsabilita comunque garantita).
Esempio pratico
Tizio e Caio, giovani imprenditori, vogliono aprire un’attivita ma hanno solo 2.000 euro di risparmi. Costituiscono SRLS con capitale 2.000 euro (1.000 ciascuno) usando lo statuto standard. Costi: solo onorario notarile (tariffa ridotta), zero imposta di bollo. Avviano l’attivita beneficiando della responsabilita limitata. Se l’attivita cresce e necessitano di capitale superiore a 10.000 euro, possono trasformarsi in SRL ordinaria con relativa procedura.
Differenze con istituti simili
Si distingue dalla SRL ordinaria (artt. 2462-2483 c.c.) per capitale minimo (1 vs 10.000), composizione (solo persone fisiche vs anche giuridiche), statuto (standard vs personalizzabile). Diverge dall’abrogata SRL a capitale ridotto (art. 44 d.l. 83/2012, ora fusa con SRLS). Si distingue dall’impresa individuale, che non gode di responsabilita limitata. La SPA ha capitale minimo elevato (50.000 euro) e organizzazione molto piu strutturata.
Riferimenti normativi
- art. 2463-bis c.c. — Societa a responsabilita limitata semplificata
- d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (Cresci-Italia) — istituzione SRLS
- dm 23 giugno 2012 n. 138 — statuto standard
- l. 9 agosto 2013 n. 99 — modifica disciplina SRLS
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.