← Torna a Glossario giuridico
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Indagini preliminari: fase del procedimento penale che precede l’eventuale esercizio dell’azione penale, condotta dal pubblico ministero con il supporto della polizia giudiziaria, finalizzata a raccogliere elementi per la decisione su esercizio dell’azione o archiviazione.

Significato giuridico

Le indagini preliminari sono disciplinate dagli artt. 326 ss. c.p.p. Si aprono con l’iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. (con o senza indicazione dell’indagato). Il PM dirige le indagini avvalendosi della polizia giudiziaria. Durata massima: 6 mesi per i delitti meno gravi, 1 anno per la maggior parte dei delitti, 2 anni per reati gravi (omicidio, mafia, terrorismo), prorogabili dal GIP (artt. 405-407 c.p.p.). L’indagato ha diritto a difensore di fiducia o d’ufficio (art. 96 c.p.p.) sin dall’iscrizione. Atti tipici: interrogatori, sequestri, intercettazioni, perquisizioni, accertamenti tecnici irripetibili. Alla conclusione, il PM puo: chiedere archiviazione (art. 408 c.p.p.) se la notizia e infondata o l’autore e sconosciuto; esercitare azione penale con richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.) o citazione diretta a giudizio. Prima dell’esercizio dell’azione penale, il PM notifica all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.).

Esempio pratico

Tizio denuncia Caio per furto. Il PM iscrive la notizia di reato e delega la polizia giudiziaria per indagini: ispezione luoghi, sentito Tizio e testimoni, esame videosorveglianza. Dopo 8 mesi, il PM ritiene gli elementi sufficienti: notifica a Caio l’avviso di conclusione delle indagini (415-bis c.p.p.), con 20 giorni per memorie difensive. Caio puo presentare memorie, chiedere interrogatorio, produrre documenti. Decorso il termine, il PM esercita azione penale o archivia.

Differenze con istituti simili

Si distingue dall’udienza preliminare (art. 416 c.p.p.), fase successiva davanti al GUP per il filtro tra archiviazione e dibattimento. Diverge dalle indagini difensive (artt. 391-bis ss. c.p.p.), attivita di indagine condotta dal difensore in autonomia. Si distingue dal dibattimento, fase del giudizio in cui si formano le prove. Il processo penale minorile (dpr 448/1988) ha disciplina parzialmente diversa con esigenze specifiche di tutela del minore.

Riferimenti normativi

  • art. 326 c.p.p. — scopo delle indagini preliminari
  • art. 335 c.p.p. — registro notizie di reato
  • art. 405 c.p.p. — termine delle indagini
  • art. 415-bis c.p.p. — avviso conclusione indagini
  • art. 408 c.p.p. — richiesta archiviazione
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.