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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 45 del Codice del Terzo settore istituisce il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il RUNTS è il sistema informatico nazionale che unifica e sostituisce la precedente moltitudine di registri settoriali del non profit: registri regionali del volontariato ex L. 266/1991, registro nazionale delle APS ex L. 383/2000, anagrafe ONLUS ex D.Lgs. 460/1997, registro delle imprese sociali ex D.Lgs. 155/2006, albo nazionale delle cooperative sociali ex L. 381/1991. La sua gestione è organizzata su base territoriale: ciascuna Regione e Provincia autonoma individua entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Codice una struttura competente, denominata «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore» (o «Ufficio provinciale» per Trento e Bolzano). Il Ministero del Lavoro individua nella propria dotazione organica dirigenziale non generale una struttura denominata «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore», che cura le sezioni di competenza nazionale e il coordinamento generale del sistema. Il comma 2 sancisce un principio cardine: il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. La pubblicità è funzionale alla trasparenza del Terzo settore e alla tutela dei terzi che interagiscono con gli ETS (donatori, beneficiari, finanziatori, amministrazioni pubbliche, fornitori, lavoratori). Chiunque può consultare il RUNTS attraverso il portale del Ministero del Lavoro, verificare l'iscrizione di un ente, visionarne lo statuto, accedere ai bilanci pubblicati e alla relazione di missione, identificare gli organi sociali. La trasparenza così assicurata è strumento centrale del nuovo Codice e si combina con gli obblighi di indicazione degli estremi RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (art. 11, comma 1, CTS). La struttura del RUNTS è articolata, ai sensi dell'art. 46 CTS, in sette sezioni: ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali (incluse cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso, e una sezione residuale «altri enti del Terzo settore». Ogni ente è iscritto in una sola sezione, salvo le reti associative che possono essere iscritte anche nelle sezioni «base» se ne ricorrono i requisiti. La scelta della sezione di iscrizione è momento qualificante: dalla sezione dipende la disciplina specifica applicabile (clausole obbligatorie dello statuto, requisiti di governance, regime fiscale specifico ex artt. 84-86 CTS, accesso a procedure di affidamento riservate alla tipologia). Il funzionamento operativo del RUNTS è regolato dal D.M. 106 del 15 settembre 2020, che disciplina le procedure di iscrizione (con termine ordinario di 60 giorni e silenzio assenso), aggiornamento (comunicazione obbligatoria delle variazioni entro 30 giorni ex art. 48 CTS), cancellazione (ex art. 50 CTS in caso di perdita dei requisiti o di gravi violazioni), controllo (con poteri istruttori dell'Ufficio del RUNTS e cooperazione con l'Agenzia delle entrate), deposito dei documenti contabili (bilanci, relazioni di missione, bilanci sociali per gli ETS sopra soglia, atti costitutivi e statuti aggiornati). La piena operatività del Registro è iniziata il 23 novembre 2021 con la migrazione automatica delle ODV e APS già iscritte nei registri pregressi, secondo le regole del D.M. 561/2020 e degli atti regionali di recepimento. I controlli sugli ETS iscritti sono distribuiti tra l'Ufficio del RUNTS competente, il Ministero del Lavoro, l'Agenzia delle entrate (ex art. 93 CTS sulla cooperazione informatica e ispettiva) e gli organismi di controllo statutari (organo di controllo ex art. 30 CTS, revisore legale ex art. 31 CTS), in un sistema integrato di controllo multilivello.

Testo dell'articoloVigente

Art. 45 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Registro unico nazionale del Terzo settore

In vigore dal 03/08/2017

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Commento

Il RUNTS è la struttura portante della riforma del Terzo settore. Prima del 2017 il sistema dei registri del non profit era un vero «mosaico»: registri regionali del volontariato gestiti dalle Regioni con criteri non omogenei (alcune Regioni avevano sviluppato sistemi informatici evoluti, altre operavano con modalità prevalentemente cartacee); registro nazionale delle APS gestito dal Ministero del Lavoro con sistema dedicato; anagrafe delle ONLUS gestita dall'Agenzia delle entrate con criteri fiscali; albo nazionale delle cooperative sociali tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico; albo delle ONG presso il Ministero degli affari esteri; albo delle imprese sociali ex D.Lgs. 155/2006. Ogni registro aveva criteri propri di iscrizione, regole di pubblicità, modalità di controllo. Per un'associazione che operava in più ambiti era frequente la doppia o tripla iscrizione, con costi amministrativi rilevanti, incertezza sul regime applicabile e difficoltà nella raccolta sistematica di dati statistici sul settore. La frammentazione era considerata una delle principali criticità del sistema, frenando la conoscenza del fenomeno e la pianificazione delle politiche pubbliche.

La funzione sistematica del RUNTS è di unificare e digitalizzare l'intera anagrafe del Terzo settore italiano. Il Registro è banca dati centralizzata, ma la gestione operativa è decentralizzata: ciascuna Regione e Provincia autonoma ha un Ufficio del RUNTS che istruisce le domande di iscrizione e i procedimenti di controllo per gli ETS aventi sede nel proprio territorio (con eccezione delle reti associative nazionali, dei trust di pubblica utilità e di alcune categorie specifiche, di competenza dell'Ufficio statale). Il Ministero del Lavoro mantiene funzioni di coordinamento, di tenuta della banca dati centrale, di emanazione di linee guida e di gestione delle sezioni di competenza statale (in particolare la sezione delle reti associative ex art. 41 CTS). La struttura «policentrica» è in parte un'eredità del sistema dei registri regionali del volontariato e in parte una scelta funzionale alla prossimità dell'amministrazione agli enti locali del Terzo settore. Il modello richiama il sistema delle CCIAA per il registro delle imprese, in cui la centralità della banca dati è coordinata con la decentralizzazione territoriale dell'istruttoria. La cooperazione tra Uffici regionali, Ufficio statale e altre amministrazioni (Agenzia delle entrate, CCIAA, Ministero dell'interno per i riconoscimenti L. 287/1991, Dipartimento della Protezione civile) è regolata da protocolli tecnici e dal D.M. 106/2020.

Il principio della pubblicità telematica (comma 2) è uno snodo importante anche per la fiscalità. L'art. 79 CTS condiziona alcune agevolazioni alla qualifica di ETS, qualifica che si acquisisce e si pubblicizza attraverso il RUNTS. L'art. 83 CTS sulle erogazioni liberali a favore degli ETS prevede deduzioni e detrazioni che il donatore può fruire solo se l'ente beneficiario è iscritto al Registro al momento dell'erogazione: la verifica della posizione dell'ente è quindi accessibile a chiunque attraverso il portale pubblico, e questa accessibilità è funzionale alla certezza giuridica per i donatori sull'effettiva fruibilità delle agevolazioni fiscali. Anche per le procedure di affidamento riservate agli ETS ai sensi degli articoli 55-57 CTS (coprogrammazione, coprogettazione, convenzioni), la pubblica amministrazione verifica l'iscrizione al RUNTS attraverso accesso telematico al Registro, prima di procedere all'affidamento. La pubblicità è quindi non solo strumento di trasparenza generale, ma anche presupposto per il funzionamento concreto dei meccanismi di favore previsti dal Codice. Il portale del RUNTS espone, per ogni ente iscritto: denominazione, sezione di iscrizione, codice fiscale, sede legale, organi sociali in carica, statuto vigente, bilanci depositati e relazione di missione (ove obbligatoria), bilancio sociale (ove obbligatorio), data di iscrizione, eventuali provvedimenti di diffida o sospensione. La banca dati è interoperabile con quella dell'Agenzia delle entrate ai fini della cooperazione informativa ex art. 93 CTS.

Sul piano operativo, l'iscrizione e la tenuta della posizione nel RUNTS implicano una serie di adempimenti continui per gli ETS. L'art. 48 CTS impone l'obbligo di comunicare entro 30 giorni le variazioni rilevanti (variazioni statutarie, modifica della denominazione, cambio di sede, sostituzione degli amministratori, scioglimento). L'art. 13 CTS prevede l'obbligo di deposito del bilancio annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo (15 luglio per gli ETS con ricavi superiori a 220.000 euro, per i quali si applica il bilancio in forma ordinaria secondo gli schemi del D.M. 5 marzo 2020). Gli ETS con ricavi superiori a un milione di euro devono inoltre depositare il bilancio sociale ex art. 14 CTS. I controlli dell'Ufficio del RUNTS possono essere ispettivi (con accesso fisico alla sede dell'ente), documentali (con richiesta di documentazione integrativa) o «di filiera» attraverso le banche dati condivise con l'Agenzia delle entrate (verifica incrociata di posizioni fiscali, dichiarazioni dei redditi, situazioni patrimoniali). Il mancato adempimento degli obblighi di iscrizione e deposito documentale è motivo di diffida ex art. 48 CTS, con termine di regolarizzazione di norma fissato dall'Ufficio, e, nei casi più gravi o reiterati, di cancellazione dell'ente dal Registro ex art. 50 CTS, con conseguente perdita della qualifica di ETS e dei benefici fiscali correlati. La cancellazione è atto amministrativo impugnabile ai sensi del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) davanti al TAR competente per territorio.

Prassi e linee guida

· Modalità di iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 117/2017 (attuativo art. 45)

Il decreto ministeriale n. 106/2020, adottato in attuazione dell'art. 45 e dell'art. 53 CTS, definisce le sezioni del RUNTS, le modalità e le procedure di iscrizione per ciascuna categoria di ETS. Ha fissato l'architettura informatica del registro e stabilito le appendici tecniche, successivamente aggiornate con decreti direttoriali.

Leggi il documento su www.lavoro.gov.it

· Aggiornamento degli allegati tecnici A e B del D.M. 106/2020 sul RUNTS

Il decreto direttoriale, adottato ai sensi degli artt. 45 e 53 CTS nonché dell'art. 40 del D.M. 106/2020, aggiorna gli allegati tecnici A e B e le appendici del RUNTS a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 104/2024 e dal D.L. 84/2025. Disciplina i nuovi requisiti di iscrizione e le modalità operative per gli uffici regionali del RUNTS.

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· Iscrizione al RUNTS e al Registro delle imprese degli ETS commerciali (art. 11 comma 2 in relazione all'art. 45 CTS)

La nota chiarisce il rapporto tra il RUNTS (art. 45) e il Registro delle imprese per gli ETS che svolgono attività prevalentemente commerciale: l'iscrizione al RUNTS rimane condizione necessaria per la qualifica ETS, mentre la doppia iscrizione al Registro imprese si aggiunge per i soli ETS commerciali ex art. 11, comma 2 CTS.

Leggi il documento su www.lavoro.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Verificare se un ente che ha chiesto una donazione è realmente ETS

Un imprenditore riceve una richiesta di donazione da un'associazione che si dichiara ETS e promette al donatore la fruizione delle agevolazioni fiscali ex art. 83 CTS (detrazione del 30 per cento o deduzione fino al 10 per cento del reddito complessivo). L'imprenditore vuole verificare la dichiarazione prima di effettuare l'erogazione. Procedura ex art. 45, comma 2, CTS: accesso al portale pubblico del RUNTS sul sito del Ministero del Lavoro, ricerca dell'ente per denominazione o codice fiscale, verifica della sezione di iscrizione e della data di iscrizione. Se l'ente non risulta iscritto al RUNTS, le agevolazioni fiscali ex art. 83 non sono applicabili e il donatore non potrebbe fruirne anche in caso di erogazione effettiva. È buona prassi conservare la stampa o lo screenshot della consultazione al momento dell'erogazione, come documentazione della posizione dell'ente alla data della donazione.

Caso 2: ETS che ha cambiato sede e organi sociali

Un'APS ha tenuto l'assemblea annuale in maggio 2026, ha eletto un nuovo consiglio direttivo, ha modificato lo statuto per recepire indicazioni interpretative del RUNTS e ha trasferito la sede legale dal Comune A al Comune B nella stessa Regione. Adempimenti ex art. 48 CTS: entro 30 giorni dalla delibera assembleare, l'APS deve trasmettere all'Ufficio regionale del RUNTS competente (in questo caso quello della Regione dove ha sede): atto costitutivo aggiornato e nuovo statuto; verbale dell'assemblea con elezione del nuovo consiglio direttivo; dati anagrafici dei nuovi amministratori; documentazione del trasferimento di sede; eventuale aggiornamento del registro dei volontari ex art. 17 CTS. La trasmissione avviene per via telematica attraverso il portale del RUNTS. L'Ufficio verifica la conformità delle modifiche e aggiorna la posizione dell'ente. Il mancato adempimento entro 30 giorni può essere oggetto di diffida e, se reiterato, di cancellazione dal Registro.

Domande frequenti

Chi gestisce il RUNTS?

Il Registro è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ma la gestione è policentrica. Ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e Bolzano ha individuato un proprio «Ufficio regionale (o provinciale) del Registro unico nazionale del Terzo settore» che gestisce le posizioni degli ETS aventi sede nel proprio territorio. Il Ministero del Lavoro mantiene un «Ufficio statale del RUNTS» che si occupa delle reti associative nazionali, di alcune categorie specifiche di ETS e del coordinamento generale del sistema. La banca dati è unica e accessibile attraverso il portale del Ministero del Lavoro, che funge da punto di accesso telematico unitario.

Posso consultare il RUNTS senza essere iscritto?

Sì. Il comma 2 dell'art. 45 stabilisce che il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Chiunque, anche senza essere ETS o avere account specifici, può accedere al portale pubblico del RUNTS sul sito del Ministero del Lavoro e consultare le informazioni di base sugli enti iscritti: denominazione, sezione di appartenenza, codice fiscale, sede, organi sociali, statuto vigente, ultimi bilanci depositati. La pubblicità è funzionale alla trasparenza del Terzo settore e alla tutela di donatori, beneficiari e amministrazioni che interagiscono con gli ETS.

Qual è la differenza tra Ufficio statale e Ufficio regionale del RUNTS?

L'Ufficio statale, presso il Ministero del Lavoro, si occupa delle reti associative iscritte nella sezione e), delle ETS con sede legale all'estero e operative in Italia, e di alcune categorie specifiche. L'Ufficio regionale (o provinciale per Trento e Bolzano) si occupa di tutti gli altri ETS, in base al criterio della sede legale dell'ente. Per un'ODV con sede a Milano, l'Ufficio competente è quello della Regione Lombardia; per un'APS con sede a Trento, l'Ufficio provinciale di Trento. Gli Uffici regionali e provinciali gestiscono le domande di iscrizione, gli aggiornamenti, i controlli e i provvedimenti di cancellazione, in coordinamento con l'Ufficio statale e con la banca dati centrale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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