Testo dell'articoloVigente
Art. 41 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Reti associative
In vigore dal 03/08/2017
1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome; b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b). ((2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice))
3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività: a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore; b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e con soggetti privati.
5. È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.
6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30 .
7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma
2. 9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma
3. 10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.
Commento
L'articolo 41 CTS costruisce un livello intermedio nell'architettura del Terzo settore: le reti associative non sono semplici aggregazioni di enti, ma soggetti con funzioni proprie di rappresentanza e coordinamento, riconosciuti dall'ordinamento come interlocutori istituzionali privilegiati. La distinzione tra reti «ordinarie» e reti «nazionali» riflette la diversa capacità rappresentativa e il diverso peso specifico nei rapporti con le istituzioni pubbliche.
La funzione delle reti associative si estende su almeno tre piani. Sul piano organizzativo, possono predisporre modelli standard di atto costitutivo e statuto — approvati con decreto ministeriale — che consentono agli enti aderenti di beneficiare di un iter semplificato di iscrizione nel RUNTS (art. 47, comma 5 CTS). Sul piano del controllo, esercitano funzioni di monitoraggio sugli aderenti e sono responsabili in solido per le violazioni compiute da questi ultimi in determinate circostanze previste da norme di settore. Sul piano istituzionale, le reti nazionali partecipano al Consiglio nazionale del Terzo settore ex art. 59 CTS.
La clausola di salvaguardia del comma 2-bis — che impone di reintegrare la base associativa entro un anno dalla perdita dei requisiti minimi — è coerente con la logica del RUNTS: l'iscrizione in una determinata sezione del registro non è un dato statico ma una condizione che richiede il permanere dei requisiti nel tempo. La cancellazione della rete associativa per perdita dei requisiti non comporta automaticamente la cancellazione degli enti aderenti, che mantengono la propria iscrizione individuale nel RUNTS.
Prassi e linee guida
· 31/03/2022
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCasi pratici
Caso 1: Costituzione di una rete associativa e iscrizione RUNTS
Caso 2: Rete associativa nazionale e Consiglio del Terzo settore
Domande frequenti
Quanti enti devono aderire a un'associazione perché sia qualificata come rete associativa?
L'art. 41 CTS richiede almeno 100 enti del Terzo settore (o 20 fondazioni ETS) con sedi in almeno cinque regioni o province autonome. Per le reti associative nazionali la soglia sale a 500 enti (o 100 fondazioni) in almeno dieci regioni. Le associazioni con almeno 100.000 soci persone fisiche in 10 regioni sono equiparate alle reti nazionali ai fini dell'art. 59 CTS.
Cosa succede se una rete associativa perde il numero minimo di aderenti dopo l'iscrizione nel RUNTS?
Ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis CTS, la rete ha un anno di tempo per reintegrare la base associativa fino alla soglia minima richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la rete è cancellata dalla sezione del RUNTS dedicata alle reti associative, senza che ciò incida sull'iscrizione individuale degli enti precedentemente aderenti.
Quali funzioni istituzionali svolgono le reti associative nel sistema del Terzo settore?
Le reti associative svolgono coordinamento, tutela, rappresentanza e supporto degli enti aderenti; possono predisporre modelli standard di statuto approvati dal Ministero del Lavoro (che semplificano l'iscrizione RUNTS degli aderenti); le reti nazionali partecipano al Consiglio nazionale del Terzo settore ex art. 59 CTS e sono interlocutori istituzionali privilegiati nelle politiche del settore.
Vedi anche