- Sanziona le violazioni degli obblighi di informazione periodica e continua degli emittenti quotati (artt. 114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter, 154-quater TUF) e le violazioni dei doveri dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.
- Le sanzioni sono graduate: dichiarazione pubblica, ordine di eliminare le infrazioni, sanzione pecuniaria da 10.000 a 10 milioni di euro o 5% del fatturato.
- La responsabilità individuale degli esponenti è soggetta al regime dell’art. 190-bis TUF.
Art. 193 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei componenti dell’organo di controllo , dei revisori legali e delle società di revisione legale
In vigore dal 01/07/1998
1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:(73) a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;(73) b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma
1-bis. (73) 1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest’ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:(73) a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;(73) b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni. 1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 . (61) (84)
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 . (61) (84)
1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all’esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.
1-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)
1-sexies. Al soggetto di cui all’articolo 123-ter, comma 8-bis, che omette di verificare l’avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, ((121, comma 1)) , e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:(73) a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;(73) b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.(73) 2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:(73) a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;(73) b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni. 2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1. 2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall’articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l’importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila. 2.4. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
2-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 25 .
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila applica: (61) (84) a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell’adempimento dei doveri previsti ((dall’articolo 149, comma 1, ovvero omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 2)) ; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 .
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all’articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l’incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall’incarico.
3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)
3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l’articolo 192-bis, comma 1-quater.
Stesso numero, altri codici
- Art. 193 Codice Civile: Separazione giudiziale dei beni
- Articolo 193 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 193 Codice della Strada: Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile
- Articolo 193 Codice di Procedura Civile: Giuramento del consulente
- Articolo 193 Codice di Procedura Penale: Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili
- Articolo 193 Codice Penale: Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato
L’informazione societaria delle società quotate
L’art. 193 TUF presidia il rispetto degli obblighi di informazione finanziaria periodica e continua da parte di emittenti quotati e soggetti collegati. Le norme presidiate comprendono: l’art. 114 TUF (informazioni privilegiate e comunicati price-sensitive), l’art. 114-bis (piani di compensazione basati su strumenti finanziari), l’art. 115 TUF (informazioni richieste dalla Consob), l’art. 154-bis (responsabile della redazione dei documenti contabili), l’art. 154-ter (relazione finanziaria annuale e semestrale) e l’art. 154-quater (relazione sul pagamento delle imposte). Le violazioni di queste norme compromettono l’efficienza del mercato e la tutela degli investitori.
Il sistema sanzionatorio graduato
L’art. 193 TUF adotta un sistema di sanzioni graduate: (a) dichiarazione pubblica per le infrazioni di scarsa offensività o pericolosità già cessate; (b) ordine di eliminare le infrazioni con indicazione di misure e termini, per le violazioni potenzialmente sanabili; (c) sanzione pecuniaria da 10.000 a 10 milioni di euro o fino al 5% del fatturato nei casi più gravi. Per le violazioni di specifici doveri degli organi di amministrazione e controllo (art. 154-bis), la sanzione individuale si applica direttamente ai soggetti responsabili.
Doveri dei componenti degli organi sociali
La norma sanziona anche le violazioni dei doveri specifici imposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo: il responsabile della redazione dei documenti contabili (art. 154-bis TUF) che attesti false dichiarazioni sulla conformità dei conti; i membri del collegio sindacale che omettano di segnalare irregolarità alla Consob. La violazione di questi doveri di garanzia può comportare sanzioni sia per la società sia per i singoli esponenti.
Coordinamento con la disciplina MAR
Le violazioni dell’art. 114 TUF (omessa o tardiva comunicazione di informazioni privilegiate) si intrecciano con la disciplina del Regolamento MAR, che impone obblighi di disclosure delle informazioni privilegiate in modo sincrono. In caso di omessa comunicazione che favorisca operazioni di insider trading, possono applicarsi in parallelo sia le sanzioni dell’art. 193 TUF sia quelle degli artt. 187-bis e 187-ter TUF.
Domande frequenti
Un emittente quotato che ritarda la comunicazione di un’informazione price-sensitive è sanzionabile?
Sì, la violazione degli obblighi dell’art. 114 TUF (informazioni privilegiate) rientra nel campo di applicazione dell’art. 193 TUF. La Consob può irrogare sanzioni da 10.000 a 10 milioni di euro, oltre a ordinare la pubblicazione immediata delle informazioni omesse.
Il responsabile della redazione dei documenti contabili può essere sanzionato personalmente?
Sì, l’art. 193 TUF sanziona direttamente i responsabili della redazione dei documenti contabili (art. 154-bis TUF) che rilascino attestazioni false o omesse. La sanzione individuale si aggiunge a quella dell’emittente.
La relazione finanziaria semestrale con dati errati configura una violazione dell’art. 193 TUF?
Sì, la violazione degli obblighi di redazione e pubblicazione della relazione finanziaria semestrale (art. 154-ter TUF) e annuale rientra tra le violazioni sanzionate dall’art. 193 TUF. L’entità della sanzione dipende dalla gravità dell’errore e dal suo impatto sull’informazione al pubblico.