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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Quattro principi cardine per gli intermediari (SIM, banche, SGR, imprese di paesi terzi): diligenza, correttezza, trasparenza e cura dell’interesse del cliente, oltre al presidio dell’integrità dei mercati.
  • Know your customer: l’intermediario deve acquisire dal cliente le informazioni necessarie (questionario MiFID su esperienza, conoscenza, situazione finanziaria, obiettivi) e mantenerlo costantemente informato in modo chiaro e non fuorviante.
  • Organizzazione e controlli interni: la SIM o la banca deve dotarsi di risorse, procedure e funzioni di controllo (compliance, risk management, internal audit) idonee allo svolgimento efficiente dei servizi.
  • Conflitti di interesse: obbligo di identificarli, prevenirli o gestirli con misure organizzative; quando non bastano, occorre disclosure scritta al cliente prima di operare.
  • Product governance (commi 2-bis e 2-ter): i prodotti finanziari devono essere disegnati per un target market individuato e l’intermediario deve conoscerli e raccomandarli solo nell’interesse del cliente.
  • Separazione patrimoniale dei beni dei clienti dal patrimonio dell’intermediario, a tutela in caso di insolvenza (rinvio agli artt. 22 e 91 TUF).
  • Inducements e ricerca: pagamenti da terzi e politiche di remunerazione sono tema di conflitto; la fornitura di ricerca da terzi è ammessa solo con accordo, disclosure e soglie dimensionali sull’emittente.
  • Combinato disposto con l’art. 23 TUF: la violazione dei criteri generali, unita all’assenza o difformità del contratto scritto, fonda la responsabilità per mis-selling e l’azione risarcitoria del cliente retail.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Criteri generali

In vigore dal 01/07/1998

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr ((autorizzate)) , i GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane: ((133)) a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi; b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti; c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi; d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. (73)

1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr ((autorizzate)) , GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate. (73) ((133))

1-quater. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste ai sensi della presente Parte e delle relative disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilità di ricevere le informazioni su supporto cartaceo.

2. Nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è possibile agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto di quest’ultimo. (73)

2-bis. Quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento fanno sì che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all’interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target. I soggetti di cui al presente comma adottano inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all’interno del mercato target. (73)

2-ter. Il soggetto abilitato deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell’interesse del cliente. (73)

2-quater. I commi 2-bis e 2-ter e le disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), non si applicano quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola make-whole che non hanno altri derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.

2-quinquies. La fornitura di servizi di ricerca da parte di terzi in favore dei soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli o di altri servizi di investimento o accessori soddisfa gli obblighi di cui al comma 1 qualora: a) prima della fornitura dei servizi di esecuzione degli ordini o di ricerca, i soggetti abilitati e il prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo che identifica, all’interno degli oneri combinati o dei pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca, la quota che è imputabile alla ricerca; b) i soggetti abilitati informano i propri clienti dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi di ricerca; c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli oneri combinati o i pagamenti congiunti riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato la soglia di 1 miliardo di euro come espressa dalle quotazioni di fine anno per i trentasei mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti non sono o non erano quotati.

2-sexies. Ai fini del comma 2-quinquies, la ricerca è intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all’interno del settore o del mercato in questione. La ricerca comprende altresì i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei clienti a cui tale ricerca è addebitata.

I principi cardine della condotta (diligenza, correttezza, trasparenza)

L’art. 21 del D.Lgs. 58/1998 costituisce la norma cardine sulle regole di condotta degli intermediari nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento. Il comma 1 enuncia quattro doveri fondamentali: diligenza, correttezza, trasparenza e tutela dell’interesse del cliente e dell’integrità dei mercati. Non si tratta di clausole generali astratte: la giurisprudenza consolidata ne ha tratto regole operative concrete, declinate poi nel Regolamento Intermediari Consob e, a monte, nella disciplina MiFID II e MiFIR. La diligenza richiesta è quella professionale qualificata dell’art. 1176, secondo comma, del codice civile, rapportata al contenuto tecnico del servizio (consulenza, gestione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento), nel perimetro definizioni di cui all’art. 1 TUF. La correttezza implica buona fede oggettiva nei confronti del cliente, lealtà nell’esecuzione delle istruzioni e divieto di comportamenti opportunistici. La trasparenza si traduce nell’obbligo di rendere intelligibili al cliente i rischi, i costi, le caratteristiche dello strumento e le commissioni implicite (cosiddetta cost transparency).

L’interesse del cliente come priorità (best execution)

L’inciso «per servire al meglio l’interesse dei clienti» pone l’intermediario in una posizione di servizio: deve perseguire il miglior risultato possibile per il cliente, non il proprio guadagno commerciale. Da qui discende il dovere di best execution nell’esecuzione degli ordini (prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione e regolamento), oggi disciplinato nel dettaglio dal Regolamento Intermediari e dalle norme tecniche europee. La best execution policy deve essere comunicata al cliente, monitorata e aggiornata. La cura dell’interesse del cliente assume un contenuto particolarmente intenso nella consulenza in materia di investimenti e nella gestione di portafogli, dove l’intermediario si sostituisce alla scelta autonoma del risparmiatore.

Adeguatezza vs appropriatezza vs execution only (MiFID II)

Il sistema MiFID II articola tre livelli di tutela del cliente in funzione del servizio prestato. La valutazione di adeguatezza si applica alla consulenza in materia di investimenti e alla gestione di portafogli: l’intermediario deve verificare che l’operazione raccomandata o eseguita risponda agli obiettivi di investimento, alla tolleranza al rischio, alla situazione finanziaria e alle conoscenze ed esperienze del cliente. Se anche uno solo dei profili non risulta adeguato, l’operazione non può essere effettuata in regime di consulenza. La valutazione di appropriatezza si applica agli altri servizi di investimento (ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini, collocamento senza consulenza) e si limita a verificare che il cliente abbia le conoscenze ed esperienze necessarie per comprendere i rischi dello strumento; in caso negativo, l’intermediario emette un warning ma può comunque eseguire l’ordine. Il regime di execution only esonera dalla valutazione di appropriatezza, ma è ammesso solo per strumenti non complessi (azioni quotate, OICR UCITS non strutturati, obbligazioni semplici), su iniziativa del cliente e previa informativa specifica.

Profilatura del cliente (questionario MiFID)

L’art. 21, comma 1, lett. b), obbliga l’intermediario ad «acquisire le informazioni necessarie dai clienti». Strumento operativo è il questionario MiFID, articolato in quattro aree: conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, situazione finanziaria (capacità di sostenere perdite), obiettivi di investimento (orizzonte temporale, finalità), tolleranza al rischio. Il questionario non è un mero adempimento burocratico: la giurisprudenza più recente ha ribadito che risposte sommarie, contraddittorie o lasciate in bianco non legittimano l’intermediario a procedere come se la profilatura fosse completa; in tali ipotesi grava sull’intermediario l’onere di chiedere chiarimenti o di astenersi dall’operazione. La profilatura deve essere aggiornata periodicamente e in occasione di eventi rilevanti (mutamento patrimoniale, pensionamento, eredità). La compilazione del questionario non sana eventuali omissioni informative successive.

Conflitti di interesse: gestione e disclosure

I commi 1-bis e 1-ter dell’art. 21 dedicano una disciplina dettagliata ai conflitti di interesse. L’intermediario deve in primo luogo identificare i conflitti potenziali tra sé (e i propri dipendenti, agenti, soggetti collegati) e i clienti, o tra due clienti. Deve poi prevenirli o gestirli con disposizioni organizzative e amministrative efficaci (segregazione fisica e informatica delle funzioni, chinese walls, politiche di remunerazione coerenti, restrizioni sull’attività personale dei dipendenti). Solo quando tali misure non bastino ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio sia evitato, è ammessa la disclosure al cliente, che deve essere chiara, scritta, preventiva e informare sulla natura e sulle fonti del conflitto. La disclosure non è una scappatoia: è una soluzione residuale e l’intermediario resta responsabile dell’efficacia delle misure organizzative. Il comma 1-ter estende la disciplina ai conflitti generati dagli inducements (incentivi corrisposti da terzi) e dalle politiche di remunerazione interne.

Organizzazione e procedure interne

La lettera d) del comma 1 impone all’intermediario di «disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi». È la base normativa primaria del sistema dei controlli interni delle SIM e delle banche che prestano servizi di investimento (perimetro soggettivo definito dall’art. 18 TUF, che riserva l’esercizio professionale dei servizi e attività di investimento ai soggetti autorizzati): funzione di compliance (verifica della conformità alle norme), risk management (misurazione e monitoraggio dei rischi assunti per conto della clientela e in proprio), internal audit (controlli di terzo livello). Su questo impianto poggiano gli obblighi di registrazione delle operazioni, conservazione delle comunicazioni (anche telefoniche e elettroniche), tracciabilità degli ordini, gestione dei reclami. Un’organizzazione carente, prima ancora di concretizzarsi in una violazione specifica, costituisce di per sé inosservanza dell’art. 21 e può fondare sanzioni Consob ai sensi degli artt. 190 e seguenti TUF.

Separazione patrimoniale clienti vs intermediario

Il principio della separazione patrimoniale (sviluppato dall’art. 22 TUF, cui l’art. 21 fa da cornice) impone che gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei clienti detenuti dall’intermediario costituiscano patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e degli altri clienti. In caso di insolvenza dell’intermediario, i beni dei clienti non sono aggredibili dai creditori dell’intermediario stesso e sono soggetti alla procedura di restituzione di cui agli artt. 91 e seguenti TUF (liquidazione coatta amministrativa degli intermediari). La separazione si attua attraverso conti segregati presso depositari abilitati e, sul piano contabile, attraverso scritture distinte. La sua violazione costituisce illecito penale (art. 168 TUF) e fonda la responsabilità civile dell’intermediario verso il cliente.

Rapporto con l’art. 23 TUF (forma contrattuale)

L’art. 21 dialoga strettamente con l'art. 23 TUF, che impone la forma scritta per i contratti relativi ai servizi di investimento (con sanzione di nullità relativa azionabile solo dal cliente). Il combinato disposto è la chiave di volta della tutela del risparmiatore: l’art. 23 garantisce la cristallizzazione documentale del rapporto (obblighi, costi, modalità, durata, recesso), l’art. 21 disciplina la condotta nell’esecuzione. La nullità ex art. 23 travolge il contratto-quadro, ma non automaticamente i singoli ordini se il cliente sceglie strategicamente di mantenerli; la violazione dell’art. 21, invece, non comporta nullità (l’orientamento delle Sezioni Unite distingue tra regole di validità e regole di comportamento) ma genera responsabilità contrattuale o precontrattuale e diritto al risarcimento del danno.

Responsabilità da mis-selling (artt. 21 + 23 TUF combinati)

Il mis-selling è la fattispecie tipica di violazione dell’art. 21: collocamento di prodotti finanziari inadeguati al profilo del cliente, omessa o carente informazione sui rischi, conflitto di interesse non gestito, raccomandazioni non motivate. Sul piano probatorio, l’art. 23, comma 6, TUF pone una inversione dell’onere della prova: «nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta». Il cliente deve allegare il danno e il nesso causale; l’intermediario deve provare di aver assolto agli obblighi informativi, alla profilatura, alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza, alla gestione dei conflitti. Il danno risarcibile comprende la perdita di capitale, i costi sostenuti e, in alcune pronunce, la perdita di chance di investimenti alternativi.

Casi pratici (Tizio vs Alfa SIM e Beta Banca)

Caso 1: Tizio, pensionato 75enne con profilo prudente dichiarato nel questionario MiFID, riceve da Alfa SIM la raccomandazione di sottoscrivere obbligazioni subordinate Tier 2 di una banca poi posta in risoluzione. Tizio perde 80.000 euro. Il giudice accerta che il questionario indicava esperienza nulla in obbligazioni complesse, orizzonte 2 anni e tolleranza al rischio bassa; l’operazione era macroscopicamente inadeguata. Alfa SIM, non riuscendo a provare la specifica diligenza richiesta dall’art. 21 (e in assenza di alert documentati), è condannata al risarcimento integrale del capitale perso oltre interessi. Caso 2: Beta Banca S.p.A. colloca presso la clientela retail un fondo comune del proprio gruppo, omettendo di segnalare nella documentazione precontrattuale che la management fee remunera in parte la SGR controllata. Il conflitto di interesse non è oggetto di adeguata disclosure scritta. Tizio agisce in giudizio: Beta Banca è condannata per violazione del comma 1-bis dell’art. 21 e del comma 1-ter (incentivi infragruppo). Caso 3: Tizio dà ordini telefonici di acquisto su derivati OTC; la banca esegue in regime di execution only trattandosi tecnicamente di non consulenza, ma i derivati non sono strumenti non complessi. La violazione è duplice: assenza della valutazione di appropriatezza e illegittima qualificazione del servizio. Caso 4: la stessa Beta Banca colloca presso Tizio un deposito strutturato collegato a indici azionari: l’operazione è attratta nel perimetro dell’art. 25-bis TUF (depositi strutturati e prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche), che richiama le regole di condotta dell’art. 21; la violazione informativa fonda lo stesso schema di responsabilità. Caso 5: un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (artt. 30 e 31 TUF) propone a Tizio, presso la sua abitazione, la sottoscrizione di una polizza unit-linked; trova applicazione l’art. 30 TUF (con relativo diritto di ripensamento di sette giorni dalla sottoscrizione per i contratti di collocamento al di fuori della sede dell’intermediario) e, per la promozione e collocamento a distanza, l’art. 32 TUF. La condotta del consulente, ai sensi dell’art. 31 TUF, ricade nella responsabilità solidale dell’intermediario per cui opera, che risponde dei danni causati al cliente anche per fatti illeciti del proprio agente.

Errori frequenti

1) Confondere adeguatezza (consulenza/gestione) e appropriatezza (altri servizi): sono test diversi per ampiezza e conseguenze. 2) Considerare il questionario MiFID un atto «una tantum»: va aggiornato, soprattutto dopo eventi patrimoniali rilevanti. 3) Ritenere che la disclosure scritta del conflitto di interesse sani qualunque situazione: la disclosure è soluzione residuale, non sostitutiva delle misure organizzative. 4) Confidare nella sottoscrizione di moduli «dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni»: la giurisprudenza considera tali clausole prive di valore probatorio se non supportate da consegna documentata di prospetti, KID, schede prodotto. 5) Trascurare la product governance (commi 2-bis e 2-ter): la distribuzione fuori target market è autonoma violazione dell’art. 21. 6) Sottovalutare la best execution: anche un cliente professionale può lamentare violazione se la policy non è stata rispettata o non è stata monitorata.

Rapporto con la normativa europea MiFID II

L’art. 21 TUF recepisce e integra i principi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del Regolamento UE 600/2014 (MiFIR), con un sistema multilivello: norma primaria nazionale (TUF), regolamentazione secondaria Consob (Regolamento Intermediari), norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (RTS/ITS) emanate da ESMA. La normativa europea ha rafforzato significativamente, rispetto alla MiFID I, gli obblighi di product governance, di registrazione delle comunicazioni, di rendicontazione dei costi ex ante ed ex post, e ha introdotto restrizioni stringenti sugli inducements nella consulenza indipendente e nella gestione di portafogli. Le SIM e le banche italiane devono leggere l’art. 21 sempre in combinato con le disposizioni europee direttamente applicabili e con gli orientamenti ESMA, la cui violazione integra inosservanza dello stesso art. 21 (rinvio agli artt. 6 e seguenti TUF per la fonte regolamentare).

Domande frequenti

Cosa è il questionario MiFID e perché è obbligatorio?

Il questionario MiFID è lo strumento con cui l’intermediario adempie all’obbligo, posto dall’art. 21, comma 1, lett. b), TUF, di acquisire dal cliente le informazioni necessarie a profilarlo. Indaga quattro aree: conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e tolleranza al rischio. È obbligatorio per consentire le valutazioni di adeguatezza (consulenza, gestione) e di appropriatezza (altri servizi di investimento). Risposte sommarie, contraddittorie o lasciate in bianco non legittimano l’intermediario a procedere come se la profilatura fosse completa: in tali casi grava su di lui l’onere di chiedere chiarimenti o di astenersi dall’operazione. La profilatura va aggiornata periodicamente e dopo eventi rilevanti (mutamento patrimoniale, pensionamento, eredità).

Posso essere risarcito se mi è stato venduto un prodotto inadeguato al mio profilo?

Sì. La violazione dell’art. 21 TUF in combinazione con l’art. 23 TUF fonda l’azione risarcitoria del cliente per mis-selling. L’art. 23, comma 6, TUF stabilisce un’inversione dell’onere della prova: spetta all’intermediario dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta (profilatura corretta, informazione completa sui rischi, valutazione di adeguatezza/appropriatezza, gestione dei conflitti di interesse). Al cliente basta allegare il danno e il nesso causale. Il danno risarcibile comprende la perdita di capitale, i costi sostenuti e, in alcune pronunce, la perdita di chance. È utile conservare questionario MiFID, contratto, ordini, estratti conto e comunicazioni dell’intermediario.

Qual è la differenza tra adeguatezza e appropriatezza?

L'adeguatezza si applica alla consulenza in materia di investimenti e alla gestione di portafogli: l’intermediario verifica che l’operazione risponda a obiettivi, situazione finanziaria, conoscenze, esperienze e tolleranza al rischio del cliente; se anche uno solo dei profili non è adeguato, l’operazione non può essere effettuata in regime di consulenza. L'appropriatezza si applica agli altri servizi di investimento (ricezione e trasmissione ordini, esecuzione, collocamento senza consulenza) e verifica solo conoscenze ed esperienze; se mancano, l’intermediario emette un warning ma può eseguire l’ordine su richiesta del cliente. Per gli strumenti non complessi (azioni quotate, UCITS semplici, bond plain vanilla) è ammesso il regime di execution only, che esonera dall’appropriatezza.

L’intermediario può proporre prodotti del proprio gruppo?

Sì, ma con vincoli precisi. Il comma 1-bis dell’art. 21 TUF impone di identificare e gestire i conflitti di interesse mediante misure organizzative efficaci (segregazione delle funzioni, politiche di remunerazione coerenti). Quando tali misure non bastino, è obbligatoria la disclosure scritta preventiva al cliente sulla natura, sulle fonti del conflitto e sulle misure di mitigazione. Il comma 1-ter estende la disciplina agli incentivi corrisposti da terzi e alle politiche di remunerazione interne. La sola disclosure, però, non sana situazioni di conflitto strutturale: la giurisprudenza sanziona l’intermediario quando il collocamento intragruppo si traduce in distribuzione di prodotti inadeguati o in violazione della product governance (commi 2-bis e 2-ter).

Cosa rischia la banca per mis-selling?

La banca o la SIM responsabile di mis-selling espone il cliente a tre filoni di tutela. Sul piano civile, risarcimento del danno (capitale perso, costi sostenuti, talvolta perdita di chance), con inversione dell’onere della prova ex art. 23, comma 6, TUF. Sul piano amministrativo, sanzioni pecuniarie Consob ai sensi degli artt. 190 e seguenti TUF, fino a importi molto elevati, oltre a misure interdittive verso esponenti aziendali. Sul piano penale, ipotesi residuali (ad es. abusivismo, gestione infedele, manipolazione, false comunicazioni) ai sensi degli artt. 166 e seguenti TUF. È inoltre attivabile la procedura di mediazione obbligatoria presso l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), gratuita per il cliente e con decisioni rapide.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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