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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I rischi da agenti fisici vanno eliminati alla fonte o ridotti al minimo, sulla base del progresso tecnico e delle misure disponibili.
  • I lavoratori non possono mai essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei Capi II-V.
  • Se i valori limite vengono superati, il datore di lavoro deve adottare misure immediate per riportare l’esposizione sotto la soglia e individuare le cause.
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Art. 182 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

In vigore dal 15/05/2008

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.

2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorchè, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Il principio di riduzione alla fonte e il ruolo del progresso tecnico

L’art. 182 del D.Lgs. 81/2008 enuncia i principi generali di prevenzione applicabili a tutti gli agenti fisici disciplinati dal Titolo VIII. Il comma 1 stabilisce che i rischi devono essere «eliminati alla fonte o ridotti al minimo», tenendo conto del «progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte». Il riferimento al progresso tecnico è dinamico e impegna il datore di lavoro a un aggiornamento costante: un’attrezzatura che nel 2010 rappresentava lo stato dell’arte per il contenimento del rumore potrebbe non esserlo più nel 2025, se nel frattempo il mercato ha prodotto soluzioni tecnicamente superiori e accessibili. Il datore di lavoro non è vincolato ad aggiornare immediatamente ogni tecnologia, ma deve dimostrare di monitorare le novità di settore e di adottare le soluzioni migliori economicamente ragionevoli (principio ALARA, As Low As Reasonably Achievable, mutuato dalla radioprotezione). La riduzione dei rischi si basa sui principi generali di prevenzione dell’art. 15 SIC, che costituisce il canone interpretativo di riferimento.

Il divieto assoluto di superamento dei valori limite

Il comma 2 introduce una regola di inderogabilità assoluta: «in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione» definiti per ciascun agente fisico nei Capi II-V. Per il rumore il valore limite giornaliero è LEX,8h = 87 dB(A) (art. 189 SIC); per le vibrazioni mano-braccio A(8) = 5 m/s² (art. 201 SIC); per le vibrazioni corpo intero A(8) = 1,0 m/s² (art. 201 SIC). Questi valori limite non sono soglie di azione che attivano misure preventive, ma limiti invalicabili: il loro superamento è sempre illecito, indipendentemente dalle misure adottate, e impone reazione immediata. Va notata la distinzione tecnica essenziale tra «valori limite di esposizione» (VLE) e «valori di azione» (VA): i VA sono soglie inferiori al VLE che attivano obblighi di prevenzione specifici (formazione, DPI, programmi di riduzione), ma non vietano l’esposizione. I VLE vietano invece l’esposizione: la loro violazione ha conseguenze penali immediate.

La procedura in caso di superamento dei valori limite

La seconda parte del comma 2 disciplina la risposta obbligatoria al superamento dei valori limite. Il datore di lavoro deve: (1) adottare misure immediate per riportare l’esposizione sotto il valore limite; (2) individuare le cause del superamento; (3) adeguare le misure di protezione e prevenzione per evitare la ripetizione. Questo protocollo è essenziale perché il semplice rientro dell’esposizione sotto il VLE non è sufficiente: il superamento deve essere analizzato, spiegato e il sistema di prevenzione deve essere aggiornato. Tizio, RSPP di Alfa S.r.l., che a seguito di una misurazione fonometrica rileva un LEX,8h di 90 dB(A) in un reparto di lavorazione (oltre il VLE di 87 dB(A)), deve immediatamente: sospendere o ridurre l’orario di esposizione dei lavoratori, attivare obbligatoriamente i DPI uditivi, e avviare un’analisi delle fonti di rumore per pianificare interventi strutturali (schermature, sostituzione macchinari, layout acoustically insulating).

Coordamento con i capi specifici

L’art. 182 è una norma-quadro che opera in sinergia con le disposizioni specifiche di ciascun capo. Le misure di prevenzione per il rumore sono dettagliate nell’art. 192 SIC, per le vibrazioni nell’art. 203 SIC, per i CEM nell’art. 210 SIC. L’art. 182 fornisce la cornice generale e i principi, i capi specifici forniscono le regole operative. In caso di conflitto apparente o lacuna normativa in uno dei capi specifici, si torna ai principi dell’art. 182, che ha portata residuale generale.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra valore limite di esposizione e valore di azione per gli agenti fisici?

I valori di azione (VA) sono soglie che attivano obblighi specifici di prevenzione (programmi di riduzione, DPI, formazione), ma non vietano l’esposizione. I valori limite di esposizione (VLE) sono invece limiti invalicabili: il loro superamento è sempre illecito e impone reazione immediata.

Cosa deve fare il datore di lavoro se si supera il valore limite di rumore di 87 dB(A)?

Deve adottare misure immediate per ridurre l’esposizione sotto il VLE, individuare le cause del superamento e aggiornare il sistema preventivo per evitare la ripetizione. Il semplice uso dei DPI non è sufficiente: occorre un intervento strutturale.

Il datore può derogare ai valori limite di esposizione per ragioni produttive urgenti?

No per quanto riguarda il principio generale dell’art. 182 (il superamento è sempre illecito). Alcuni capi specifici (artt. 197 per il rumore, 205 per le vibrazioni, 212 per i CEM) prevedono deroghe temporanee in condizioni particolari, ma richiedono autorizzazione dell’organo di vigilanza o del Ministero.

Il principio ALARA (riduzione al minimo ragionevole) è applicabile al Titolo VIII?

Sì. Il riferimento al 'progresso tecnico' nel comma 1 implica che il datore debba adottare le migliori tecnologie disponibili e ragionevolmente accessibili, non solo quelle che rispettano i VLE. L’obiettivo è ridurre l’esposizione anche quando è sotto i valori limite.

L’art. 182 si applica anche alle radiazioni ottiche artificiali?

Sì. L’art. 182 è una norma generale del Capo I del Titolo VIII, applicabile a tutti gli agenti fisici elencati nell’art. 180, incluse le radiazioni ottiche artificiali disciplinate nel Capo V (artt. 213-218 SIC).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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