- L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 è la norma cardine degli appalti in materia di sicurezza: disciplina gli obblighi del datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi che operano all’interno della propria azienda, di una singola unità produttiva o lungo l’intero ciclo produttivo.
- Tre sono i pilastri operativi: verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore (comma 1, lett. a), scambio di informazioni sui rischi specifici dei luoghi (comma 1, lett. b) e cooperazione-coordinamento sui rischi da interferenza (comma 2).
- Il committente elabora il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che indica le misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalla compresenza di imprese diverse (comma 3); il DUVRI è allegato al contratto e si aggiorna in funzione dell’evoluzione dei lavori.
- Il DUVRI non si redige per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali, lavori di durata inferiore a cinque uomini-giorno e privi dei rischi particolari elencati al comma 3-bis (incendio elevato, ambienti confinati, cancerogeni-mutageni-biologici, amianto, atmosfere esplosive, allegato XI).
- I costi della sicurezza connessi allo specifico appalto vanno indicati separatamente nel contratto a pena di nullità ex art. 1418 c.c.; tali costi non sono soggetti a ribasso (comma 5).
- Il committente risponde in solido con appaltatore e subappaltatori per tutti i danni subiti dai lavoratori dell’appalto e non indennizzati da INAIL/IPSEMA, salvo quelli derivanti dai rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore (comma 4).
- Il personale di appaltatori e subappaltatori deve essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia (comma 8); i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare per iscritto al committente il personale che svolge la funzione di preposto (comma 8-bis).
Art. 26 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’ articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 ; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 , o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 , o dalla presenza ((di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici,)) di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’ articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile , devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’ articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (6)
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , come da ultimo modificate dall’ articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 , trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione di
- Articolo 26 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 26 Codice del Consumo: Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Articolo 26 Codice della Strada: Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
- Articolo 26 Codice di Procedura Civile: Foro dell’esecuzione forzata
- Articolo 26 Codice di Procedura Penale: Prove acquisite dal giudice incompetente
L'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è la disposizione più consultata del Testo Unico Sicurezza dopo gli artt. 17, 18 e 28: ogni volta che un’azienda affida a un’impresa esterna lavori, servizi o forniture che si svolgono dentro i propri ambienti, scatta questo articolo. La norma traduce in obblighi puntuali il principio di cooperazione tra datori di lavoro in presenza di rischi da interferenza e cristallizza la figura del DUVRI, ormai entrata nel linguaggio comune del settore. Per il consulente del lavoro, l’RSPP, l’avvocato giuslavorista e il committente, datore di lavoro ai sensi dell’art. 2 SIC che subisce sull’organizzazione altrui le conseguenze penali e civili di un infortunio, questa è la norma da padroneggiare integralmente. Si tratta di un’articolazione operativa degli obblighi gestionali generali di datore e dirigenti previsti dall’art. 18 SIC, applicata allo specifico scenario degli appalti.
Il problema delle interferenze
Il concetto chiave per leggere l’art. 26 SIC è quello di interferenza: si ha quando, in un medesimo ambiente di lavoro, operano contemporaneamente lavoratori che dipendono da datori di lavoro diversi e che, per ragioni organizzative o di compresenza fisica, possono creare reciproci pericoli. L’esempio scolastico è il pulitore che usa solventi mentre un manutentore salda a fiamma libera; ma rientrano nel concetto anche situazioni meno evidenti: il muletto del committente che attraversa un corridoio in cui sta lavorando un installatore, la ditta delle pulizie che bagna pavimenti dove transitano carrelli, l’operaio del committente che apre un quadro elettrico vicino a un cantiere di un appaltatore.
Il legislatore presume che, in assenza di un coordinamento, ciascun datore valuti solo i rischi della propria attività e ignori quelli generati dagli altri. L’art. 26 SIC interviene proprio per colmare questa asimmetria informativa: impone al committente di trasmettere agli appaltatori le informazioni sui rischi del luogo, agli appaltatori di cooperare tra loro e con il committente, e a tutti di consolidare le misure adottate in un documento unico. I rischi specifici propri dell’attività di ciascuna impresa restano invece a carico esclusivo di chi quell’attività esercita (e infatti il comma 4, secondo periodo, esclude la responsabilità solidale del committente proprio per quei rischi).
Cooperazione e coordinamento (commi 1-2)
Il comma 1 impone al datore di lavoro committente due obblighi simmetrici verso l’appaltatore o il lavoratore autonomo: (a) verificare l’idoneità tecnico-professionale; (b) fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente in cui l’appaltatore opererà e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Sono obblighi che precedono materialmente l’inizio dei lavori e devono essere documentati: l’invio del piano di emergenza, la consegna delle planimetrie con le vie di esodo, l’indicazione dei pericoli atipici (sostanze pericolose presenti, impianti in tensione, lavorazioni rumorose programmate). Le informazioni trasmesse devono essere coerenti con il DVR del committente redatto ai sensi dell’art. 28 SIC, che resta la fonte primaria della mappatura dei rischi aziendali.
Il comma 2 sposta l’asse sull'esecuzione: tutti i datori di lavoro coinvolti, compresi i subappaltatori, devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e coordinare gli interventi, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi da interferenza. Cooperare e coordinare non sono sinonimi: la cooperazione è la condivisione delle misure operative (es. orari sfalsati delle lavorazioni rumorose), il coordinamento è la regia organizzativa (es. riunione tecnica iniziale, verbali periodici, individuazione del responsabile dei lavori interno al committente).
La giurisprudenza di legittimità è costante: l’omessa cooperazione è imputata anche al committente quando un infortunio si verifica in un’area in cui era prevedibile l’interferenza. Per la difesa post-infortunio, le evidenze documentali della cooperazione (verbali di sopralluogo congiunto, scambi di e-mail tecniche, registri di consegna informazioni) sono spesso decisive.
DUVRI: chi lo redige e cosa contiene
Il comma 3 introduce l’architettura del DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. È un documento che il committente elabora (non l’appaltatore: questo è un punto sempre frainteso) per indicare le misure adottate per eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività delle imprese coinvolte e la propria.
I contenuti minimi del DUVRI, consolidati dalla prassi e dai chiarimenti del Ministero del lavoro, sono: (i) descrizione dell’ambiente di lavoro e dei rischi presenti; (ii) descrizione dell’attività affidata all’appaltatore e dei rischi che essa introduce; (iii) mappatura delle interferenze attese (tempo, luogo, modalità); (iv) misure di prevenzione e protezione adottate per ciascuna interferenza; (v) costi della sicurezza connessi alle misure (rinvio al comma 5); (vi) programma di coordinamento con riunioni e referenti. Il DUVRI è allegato al contratto di appalto o di opera e si aggiorna in funzione dell’evoluzione dei lavori: una variante contrattuale che introduca nuove lavorazioni impone una revisione del DUVRI.
Per i settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali (individuati ai sensi dell’art. 29, comma 6-ter, SIC), il committente può sostituire il DUVRI con la nomina di un incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenza adeguate, che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento. La nomina dell’incaricato (o la sua sostituzione) va indicata immediatamente nel contratto di appalto o d'opera. Il RLS e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale hanno diritto di accesso al DUVRI.
Nel caso degli appalti pubblici (oggi disciplinati dal Codice dei contratti pubblici vigente, in continuità con il previgente D.Lgs. 163/2006 richiamato dal testo dell’articolo), il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo allo specifico appalto. Il comma 3-ter introduce una variante: nei casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente (es. amministrazioni che operano in immobili di terzi), il soggetto che affida il contratto redige un DUVRI ricognitivo con i rischi standard della prestazione, mentre il soggetto presso il quale il contratto è eseguito integra il documento con i rischi specifici del luogo prima dell’inizio dell’esecuzione; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, diventa parte degli atti contrattuali.
Quando il DUVRI NON serve (durata <2gg, lavori intellettuali)
Il comma 3-bis contiene le esclusioni tassative dall’obbligo di DUVRI (restano fermi gli obblighi di cooperazione e di scambio informazioni dei commi 1 e 2). Il DUVRI non si redige per:
Anche se la soglia dei cinque uomini-giorno sarebbe formalmente rispettata, il DUVRI è comunque obbligatorio in presenza di rischi particolari: rischio di incendio di livello elevato (oggi declinato dal D.M. 3 settembre 2021), attività in ambienti confinati (D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177), presenza di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici, presenza di amianto, atmosfere esplosive o rischi particolari elencati all'allegato XI SIC (lavori in profondità, gallerie, montaggio elementi prefabbricati pesanti, ecc.). In questi casi la durata breve non vale: il DUVRI è dovuto.
Costi della sicurezza: indicazione separata e non ribassabile
Il comma 5 impone, nei singoli contratti di subappalto, appalto e somministrazione di cui agli artt. 1559 (somministrazione di beni e servizi, esclusi quelli essenziali), 1655 (appalto), 1656 (subappalto) e 1677 (somministrazione continuativa) del codice civile, l'indicazione separata dei costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi allo specifico appalto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c.. La sanzione è radicale: senza indicazione separata, il contratto è nullo nella parte economica (o, secondo l’orientamento prevalente, integralmente, se i costi non sono determinabili). I costi della sicurezza così indicati non sono soggetti a ribasso in sede di gara o di negoziazione privata: questa è la cosiddetta «incomprimibilità» dei costi della sicurezza.
I costi da indicare sono quelli specifici dell’appalto, ossia le misure di prevenzione adottate per gestire le interferenze (es. noleggio di transenne mobili, illuminazione temporanea, segnaletica dedicata, ore del coordinatore, formazione integrativa per la specifica commessa). Restano invece a carico esclusivo dell’appaltatore i costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività (DPI generali, sorveglianza sanitaria del proprio personale, formazione generale ex artt. 36 e 37 SIC). Resta inoltre fermo che l’appaltatore deve avere assolto agli obblighi di valutazione dei rischi (art. 17 SIC) e di formazione e informazione ai propri lavoratori (art. 36 SIC) prima dell’avvio della prestazione presso il committente.
Il comma 6, nelle gare di appalto pubbliche, impone agli enti aggiudicatori di valutare la congruità del costo del lavoro e del costo della sicurezza in relazione all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture, anche ai fini della valutazione di anomalia delle offerte. Il costo del lavoro è determinato periodicamente dal Ministero del lavoro sulla base dei valori della contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa.
Verifica idoneità tecnico-professionale
La verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui al comma 1, lett. a) è il primo presidio di prevenzione: il committente sceglie un soggetto che possiede competenze, organizzazione e mezzi adeguati alla prestazione affidata. In attesa del decreto ministeriale unitario previsto dall’art. 6, comma 8, lett. g) SIC, la verifica si esegue mediante: (1) acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio con oggetto sociale coerente; (2) autocertificazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.
La prassi consolidata aggiunge documenti che non sono richiesti dal testo, ma che la giurisprudenza considera prova della diligenza qualificata del committente: DURC in corso di validità (regolarità contributiva e assicurativa), elenco delle attrezzature di lavoro principali, elenco DPI, nomine RSPP e medico competente, attestati di formazione del personale (corsi base ex art. 37 SIC e formazione specifica per la mansione), eventuali iscrizioni a SOA per appalti pubblici. La verifica va aggiornata per ogni appalto (un DURC scaduto vale come omessa verifica) e conservata in azienda per almeno la durata della prestazione più i tempi di prescrizione delle eventuali azioni di responsabilità.
Responsabilità solidale per infortuni
Il comma 4 è la disposizione che più di tutte spiega perché la committenza tema l’art. 26 SIC. Ferme restando le norme generali sulla responsabilità solidale retributiva e contributiva (art. 29 D.Lgs. 276/2003), l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore e con ciascun subappaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato dall’INAIL (o dall’IPSEMA per il settore marittimo).
La solidarietà copre la fascia di danno cosiddetta differenziale: la differenza tra il danno civilistico complessivo (danno biologico, morale, patrimoniale ulteriore, danno parentale per gli eredi in caso di decesso) e l’indennizzo INAIL liquidato secondo le tabelle del D.Lgs. 38/2000. In molti infortuni gravi questa differenza è significativa e il committente, nella catena di appalto, è il soggetto patrimonialmente più solido cui il lavoratore (o i suoi eredi) si rivolge.
L’unico limite è l’esclusione, prevista dal secondo periodo del comma 4, per i rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore o subappaltatore: se il muratore cade dall’impalcatura per imperizia del proprio capocantiere, il committente non risponde in solido per quel rischio (che è tipico dell’attività edile). Ma se l’infortunio è ricollegabile a un'interferenza non gestita (l’operaio del committente apre una botola priva di parapetti) la solidarietà scatta pienamente. La prova del nesso causale tra rischio specifico e infortunio grava sul committente che invoca l’esclusione.
Tessera di riconoscimento
Il comma 8 impone che il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. È un obbligo applicato anche ai lavoratori autonomi che operano in appalto. La tessera deve essere esposta in modo visibile per tutta la durata della prestazione.
La tessera serve a due scopi: prevenire il lavoro nero (gli ispettori INL incrociano la presenza in cantiere con i Libri Unici del Lavoro) e consentire al committente di sapere chi è autorizzato ad accedere agli ambienti. La violazione è sanzionata dall’art. 26-bis SIC, introdotto per dare autonoma copertura sanzionatoria a questo presidio.
Subappalto e catena di responsabilità
Il regime dell’art. 26 SIC si applica «a cascata» lungo l’intera catena: il committente verso l’appaltatore, l’appaltatore (che diventa committente di secondo livello) verso il subappaltatore, e così via fino all’ultimo anello. Ogni livello deve attivare le verifiche di idoneità, lo scambio informativo, la cooperazione e, quando dovuto, il DUVRI per le interferenze che genera. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il committente «di vertice» non può scaricare l’onere della verifica sul primo appaltatore: deve attivare presidi propri di controllo, soprattutto quando l’appalto comporta lavorazioni pericolose o quando il subappalto è prevedibile.
Il comma 8-bis aggiunge un tassello introdotto per dare visibilità alla figura del preposto nella catena: i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto. È un obbligo di tracciabilità organizzativa che si salda alla riforma del 2021 sulla nomina formale del preposto in tutte le aziende (art. 19 SIC e art. 18, comma 1, lett. b-bis SIC).
Casi pratici (Alfa/Beta)
Caso 1, DUVRI dovuto. Alfa S.r.l., azienda metalmeccanica con stabilimento di 4.000 mq, affida a Beta S.r.l. un intervento di manutenzione straordinaria del nastro trasportatore in linea produttiva. L’intervento dura 4 giorni con 3 operai Beta, mentre la produzione continua. Sono 12 uomini-giorno, ben oltre la soglia. Il datore di lavoro committente di Alfa deve redigere il DUVRI: mappare le interferenze (Beta opera in area dove transitano muletti Alfa, deve smerigliare con scintille mentre vicino c'è imballaggio cartone), fissare le misure (cessazione produzione locale durante la smerigliatura, presidio antincendio, segregazione area), indicare i costi sicurezza nel contratto, allegare il DUVRI al contratto, conservare il DURC di Beta.
Caso 2, Esclusione per durata. Lo stesso Alfa S.r.l. fa cambiare 8 lampadine al neon nei propri uffici da un elettricista di Beta S.r.l.: 1 operaio per 4 ore. È sotto i 5 uomini-giorno e non ci sono rischi particolari (non è ambiente confinato, non c'è amianto, non ci sono atmosfere esplosive). Il DUVRI non è obbligatorio. Restano fermi: la verifica dell’idoneità tecnico-professionale (CCIAA, DURC, autocertificazione di Beta), lo scambio informativo (Alfa avverte di non sostituire i neon senza staccare il quadro a piano), la tessera di riconoscimento dell’operaio Beta, l’indicazione separata dei costi sicurezza nel preventivo se sono incrementati dalle interferenze.
Caso 3, Responsabilità solidale. Sempronio, dipendente di Beta S.r.l., cade da un’impalcatura allestita all’interno dello stabilimento di Alfa S.r.l. e riporta lesioni gravi. L’INAIL liquida l’indennizzo tabellare ex D.Lgs. 38/2000. Sempronio agisce in giudizio per il danno differenziale. Se la causa dell’infortunio è ricondotta all’assenza di parapetti dell’impalcatura Beta (rischio specifico dell’appaltatore), il giudice esclude la responsabilità solidale di Alfa. Se invece l’impalcatura è stata urtata dal muletto di Tizio, dipendente di Alfa, in un’interferenza non gestita dal DUVRI, Alfa risponde in solido con Beta dell’intero danno differenziale.
Sanzioni (rinvio art. 55 SIC)
Le sanzioni penali per la violazione dell’art. 26 SIC sono concentrate nell'art. 55 SIC, articolo cardine dell’apparato sanzionatorio del Testo Unico. In sintesi (i parametri economici sono periodicamente rivalutati ai sensi dell’art. 306, comma 4-bis, SIC, ultima rivalutazione vigente):
Le sanzioni penali sono oblabili con procedura ex artt. 301 e 302 SIC (prescrizione obbligatoria dell’organo di vigilanza + pagamento) nella maggior parte dei casi, ma l’oblazione non interviene quando l’infortunio è già avvenuto: in tal caso si apre il procedimento per lesioni colpose o omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Errori frequenti
L’esperienza operativa segnala alcuni errori ricorrenti che vanno evitati. (1) Far redigere il DUVRI all’appaltatore: il DUVRI è un documento del committente, l’appaltatore vi contribuisce con le informazioni sui propri rischi specifici ma non può sostituirsi al committente. (2) Confondere DUVRI e POS (Piano Operativo di Sicurezza): il POS è documento del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili), il DUVRI riguarda le interferenze ex art. 26 SIC; nei cantieri edili soggetti al Titolo IV il DUVRI non si redige (è sostituito dal PSC e dal POS). (3) Dimenticare l’aggiornamento del DUVRI in caso di variante contrattuale o di nuova lavorazione. (4) Indicare i costi sicurezza «forfait» senza scorporo analitico: in sede ispettiva o di contenzioso la mancanza dello scorporo equivale a mancata indicazione. (5) Trascurare la verifica del DURC: un DURC scaduto è frequentemente la prima carenza contestata dall’INL. (6) Non chiedere all’appaltatore l’indicazione dei preposti (comma 8-bis): è obbligo recente ma sistematicamente verificato. (7) Pensare che la soglia dei 5 uomini-giorno sia di per sé esimente: la presenza anche di uno solo dei rischi particolari del comma 3-bis riattiva l’obbligo di DUVRI.
Per una checklist di compliance, il flusso minimo è: verifica idoneità (CCIAA + autocertificazione + DURC + attestati formazione + nomine RSPP/MC) → invio informazioni sui rischi del luogo → valutazione necessità DUVRI (soglia + rischi particolari) → eventuale redazione DUVRI con costi sicurezza scorporati → sottoscrizione contratto con DUVRI allegato → tessera di riconoscimento del personale → indicazione scritta dei preposti → riunioni di coordinamento iniziale e di evoluzione lavori → aggiornamento DUVRI ad ogni variante.
Domande frequenti
Per un cambio lampadina serve il DUVRI?
No, nella generalità dei casi non serve. La sostituzione di lampade da parte di un elettricista esterno è un intervento tipicamente sotto i 5 uomini-giorno e rientra nell’esclusione del comma 3-bis dell’art. 26 SIC, sempre che non emergano rischi particolari (amianto nei controsoffitti, atmosfere esplosive, ambienti confinati). Restano però fermi: la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’elettricista (CCIAA, autocertificazione, DURC), l'informazione sui rischi del luogo (es. presenza di linee in tensione vicine, transito di personale), l’obbligo di tessera di riconoscimento. Se la sostituzione richiedesse invece accesso a quadri elettrici con altri operai che lavorano nello stesso locale, l’interferenza va gestita con istruzioni scritte e annotata in verbale, anche se formalmente sotto soglia.
Chi paga i costi della sicurezza in appalto a corpo?
I costi della sicurezza connessi allo specifico appalto, cioè quelli necessari a gestire le interferenze (segnaletica dedicata, presidi antincendio temporanei, ore del coordinatore, formazione integrativa per la commessa), vanno indicati separatamente nel contratto e non sono soggetti a ribasso (art. 26, comma 5, SIC). In un appalto a corpo, il prezzo complessivo deve comunque essere scomponibile in due voci: corrispettivo dei lavori (negoziabile e ribassabile) e costi della sicurezza specifici (incomprimibili). I costi della sicurezza connessi ai rischi propri dell’attività dell’appaltatore (DPI generali, sorveglianza sanitaria del proprio personale, formazione ex art. 36 SIC) restano invece interni al corrispettivo dell’appaltatore. L’omissione dell’indicazione separata è sanzionata con la nullità ex art. 1418 c.c., con conseguenze gravi sulla riscossione del corrispettivo.
Cosa rischia il committente che non verifica il DURC?
Il DURC non è formalmente tra i documenti elencati dal comma 1, lett. a) dell’art. 26 SIC (che cita CCIAA e autocertificazione), ma la giurisprudenza di legittimità e la prassi ispettiva lo considerano prova decisiva della diligenza qualificata nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale. Un committente che affida un appalto senza acquisire il DURC, o accettando un DURC scaduto, espone a tre rischi: (i) contestazione penale ex artt. 26 e 55 SIC per omessa verifica; (ii) responsabilità solidale rafforzata in caso di infortunio, perché la carenza di verifica entra nel quadro probatorio del nesso di colpa organizzativa; (iii) responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 e art. 1676 c.c. per retribuzioni e contributi non versati dall’appaltatore. La regola operativa è acquisire un DURC in corso di validità prima della stipula e rinnovarne la verifica per appalti di durata pluriennale.
Il DUVRI vale anche per gli autonomi?
Sì. L’art. 26 SIC si applica all’affidamento di lavori, servizi e forniture sia a imprese appaltatrici sia a lavoratori autonomi che operano all’interno dell’azienda del committente (o di una sua unità produttiva, o lungo l’intero ciclo produttivo). Verso il lavoratore autonomo, il committente deve: (i) verificare l’idoneità tecnico-professionale (iscrizione CCIAA o albo, autocertificazione, attestati di formazione del Titolo III per chi usa attrezzature specifiche); (ii) fornire le informazioni sui rischi del luogo; (iii) redigere il DUVRI se è prevedibile interferenza con la propria attività o con quella di altri appaltatori. Il DUVRI non serve invece per i servizi di natura intellettuale (consulenze professionali svolte in remoto o senza presenza operativa), espressamente esclusi dal comma 3-bis. L’autonomo deve comunque essere munito di tessera di riconoscimento quando opera negli ambienti del committente.
L’appalto endoaziendale è soggetto all’art. 26?
Sì, in modo pieno. Per «appalto endoaziendale» si intende l’affidamento di lavori, servizi o forniture che si svolgono all’interno dell’azienda del committente, di una sua unità produttiva, o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo: è esattamente lo scenario di applicazione tipica dell’art. 26 SIC (così recita il comma 1). Sono appalti endoaziendali le manutenzioni in stabilimento, le pulizie negli uffici, la logistica interna, i servizi di mensa, i facchinaggi, la vigilanza, l’IT on-site, la gestione di reparti in outsourcing. In tutti questi casi scattano integralmente gli obblighi di verifica idoneità (comma 1, lett. a), informazione sui rischi (comma 1, lett. b), cooperazione e coordinamento (comma 2), DUVRI con eventuali esclusioni del comma 3-bis, indicazione separata dei costi della sicurezza (comma 5), tessera di riconoscimento (comma 8), indicazione dei preposti dell’appaltatore (comma 8-bis), responsabilità solidale (comma 4). L’art. 26 SIC non si applica invece quando l’appaltatore esegue la prestazione interamente nei propri locali e con propria organizzazione, senza compresenza fisica nei luoghi del committente.