Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il 29 luglio 2026 l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale del Comparto Sanità per il triennio 2025-2027. Questa guida ricostruisce, dal testo firmato e dalle sue tabelle allegate, che cosa cambia davvero: quanto cresce lo stipendio tabellare area per area, quali indennità aumentano e da quando, quanto valgono gli arretrati e quali sono le novità normative — dall’intelligenza artificiale ai nuovi profili professionali — che il dibattito sui «209 euro» ha lasciato in ombra.

Che cosa è stato firmato il 29 luglio 2026

Attenzione: si tratta di un’ipotesi, non ancora del contratto definitivo. Il 29 luglio 2026 ARAN, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, NurSind e Nursing Up hanno sottoscritto l’ipotesi di CCNL. Perché gli aumenti finiscano in busta paga serve la sottoscrizione definitiva, che arriva al termine del procedimento dell’art. 47 del d.lgs. 165/2001: entro 10 giorni l’ARAN trasmette il testo ai comitati di settore e al Governo, poi la quantificazione dei costi va alla Corte dei conti, che delibera entro 15 giorni. Solo dopo la certificazione positiva il presidente dell’ARAN firma in via definitiva.

L’ipotesi copre il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027, sia per la parte giuridica sia per quella economica (art. 2, comma 1). Si applica a tutto il personale, a tempo indeterminato e determinato, delle aziende ed enti del comparto individuati dal CCNQ sui comparti del 28 ottobre 2025, compresa la sezione del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca.

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Il contratto non riscrive da zero la disciplina: l’art. 3 («Conferme») stabilisce che restano in vigore le disposizioni del CCNL 27 ottobre 2025 e dei contratti precedenti, per quanto non espressamente disapplicato. In concreto molti articoli dell’ipotesi si chiudono con la formula «il presente articolo disapplica e sostituisce»: è l’indicazione da leggere per capire che cosa è effettivamente cambiato.

Gli aumenti dello stipendio tabellare, area per area

L’art. 37 rinvia alle Tabelle 1a e 1b, che fissano gli incrementi mensili lordi dello stipendio tabellare da corrispondere per tredici mensilità, con tre decorrenze successive.

Tabella 1a — incrementi mensili lordi dello stipendio tabellare, in euro, da corrispondere per 13 mensilità.
Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
Elevata qualificazione 70,20 140,50 181,00
Professionisti della salute e dei funzionari 50,50 101,10 130,20
Assistenti 46,60 93,20 120,00
Operatori 43,70 87,40 112,60
Personale di supporto 41,40 82,80 106,70

Per il personale del ruolo della ricerca sanitaria vale la Tabella 1b:

Tabella 1b — incrementi mensili lordi, in euro, per 13 mensilità.
Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
Ricercatore sanitario 54,20 108,50 139,70
Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 50,50 101,10 130,20

Il salto più consistente è quello del 2026, che raddoppia l’incremento del 2025; il 2027 aggiunge l’ultimo scalino. Attenzione a un dettaglio che vale centinaia di euro l’anno: la maggior parte degli operatori sociosanitari e degli infermieri generici è nell’area degli operatori o degli assistenti, non in quella dei professionisti della salute.

Un punto che genera moltissime domande: gli incrementi delle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. L’art. 37, comma 3 dell’ipotesi dice espressamente che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001» corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. In pratica quanto già incassato a titolo di anticipazione viene scomputato: è la ragione per cui gli arretrati stimati dall’ARAN sono più bassi della semplice moltiplicazione fra incremento mensile e mensilità arretrate.

I nuovi stipendi tabellari annui

La Tabella 2a riporta il risultato dell’operazione: lo stipendio tabellare annuo lordo rideterminato, espresso per dodici mensilità, a cui va aggiunta la tredicesima.

Tabella 2a — nuovo stipendio tabellare annuo lordo, in euro, per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima.
Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
Elevata qualificazione 35.476,89 36.320,49 36.806,49
Professionisti della salute e dei funzionari 25.524,93 26.132,13 26.481,33
Assistenti 23.520,99 24.080,19 24.401,79
Operatori 22.069,74 22.594,14 22.896,54
Personale di supporto 20.915,85 21.412,65 21.699,45
Tabella 2b — ruolo della ricerca sanitaria, stipendio tabellare annuo lordo in euro per 12 mensilità.
Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
Ricercatore sanitario 27.394,75 28.046,35 28.420,75
Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 25.524,93 26.132,13 26.481,33

Il tabellare è solo una parte della retribuzione: sopra si innestano i differenziali economici di professionalità, l’indennità di qualificazione professionale, le indennità professionali specifiche, la retribuzione di posizione o funzione e il salario accessorio. È la ragione per cui il «+209 euro» non coincide con nessuna riga della Tabella 1a.

Le indennità che aumentano dal 1° gennaio 2026

Gli artt. 41 e 42 incrementano due indennità professionali con decorrenza 1° gennaio 2026, corrisposte per dodici mensilità.

Indennità di specificità infermieristica (art. 41, Tabella 3), destinata ai profili di infermiere, infermiere pediatrico e relativi profili senior, agli infermieri generici e psichiatrici e alle puericultrici:

Tabella 3 — indennità di specificità infermieristica, valori mensili lordi in euro per 12 mensilità.
Area di inquadramento Incremento mensile dal 1.1.2026 Nuovo valore mensile dal 1.1.2026
Professionisti della salute e dei funzionari 93,35 181,14
Assistenti 83,23 161,50
Operatori 78,07 151,48

Indennità tutela del malato e promozione della salute (art. 42, Tabella 4), destinata alle ostetriche, ai tecnici sanitari, ai professionisti della riabilitazione e della prevenzione, agli assistenti sociali e agli operatori sociosanitari:

Tabella 4 — indennità tutela del malato e promozione della salute, valori mensili lordi in euro per 12 mensilità.
Area di inquadramento Incremento mensile dal 1.1.2026 Nuovo valore mensile dal 1.1.2026
Professionisti della salute e dei funzionari — profilo di Ostetrica 93,35 181,14
Professionisti della salute e dei funzionari (altri profili) 69,90 121,87
Assistenti 62,40 108,80
Operatori 58,50 102,01

Da notare la scelta di parificare l’ostetrica al valore della specificità infermieristica dell’area dei professionisti: 181,14 euro mensili, contro i 121,87 degli altri profili sanitari della stessa area.

La nuova indennità per i servizi disagiati

L’art. 43 riscrive l’indennità per l’operatività in particolari unità operative e servizi, sostituendo l’art. 68 del CCNL 27 ottobre 2025. È un importo giornaliero lordo, per giornata di presenza, articolato su tre fasce:

Fascia Destinatari Importo giornaliero
1 Gruppi operatori, terapie intensive e sub-intensive, emergenza-urgenza (esclusi i destinatari dell’indennità di pronto soccorso), sanità penitenziaria e REMS, malattie infettive e discipline equipollenti, nefrologia e dialisi, assistenza domiciliare diretta, servizi per le dipendenze 5,00 €
2 Unità operative e servizi Risorse Umane, Bilancio e Provveditorato/Economato (ruolo amministrativo) 3,00 €
3 Profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza (area del personale di supporto) 1,50 €

In caso di assegnazione a più servizi spetta la sola indennità di importo maggiore. L’onere è a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro: se il fondo è incapiente, la contrattazione integrativa deve ridurre gli importi. È il limite strutturale di questo istituto.

Gli arretrati

Il comunicato ARAN quantifica gli arretrati medi maturati fino al 31 ottobre 2026 in 1.226 euro per il comparto e 2.300 euro per gli infermieri. Sono importi lordi e medi: la cifra individuale dipende dall’area di inquadramento, dai mesi di servizio prestati nel periodo e da quanto già percepito a titolo di anticipazione.

Sul piano fiscale gli arretrati relativi al 2025 rientrano fra gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR; quelli riferiti ai mesi del 2026 seguono invece la tassazione ordinaria. Il dettaglio del meccanismo, con gli effetti sul 730 e sul conguaglio, è nella guida dedicata agli arretrati.

Le novità normative che non sono finite sui giornali

La parte economica ha monopolizzato la cronaca, ma l’ipotesi introduce alcune novità di sistema:

  • Un titolo dedicato all’intelligenza artificiale (artt. 11-13): informativa preventiva al dipendente, divieto di decisioni prevalentemente o esclusivamente automatizzate sul rapporto di lavoro, responsabilità dirigenziale non delegabile agli algoritmi. È il primo impianto organico del genere nella sanità pubblica — l’analisi dettagliata.
  • Sei nuovi profili professionali (art. 14), fra cui lo specialista in cybersecurity risk, l’amministratore di sistema, il mediatore culturale, il tecnologo alimentare, l’autista di mezzi di soccorso con funzioni di soccorritore e l’assistente di studio odontoiatrico; il collaboratore amministrativo-professionale diventa «funzionario amministrativo» (dettaglio).
  • Un nuovo sistema degli incarichi dal 1° gennaio 2027 (artt. 15-20), con valori economici rideterminati e un incarico di base automatico da 1.000 euro annui (dettaglio).
  • Il ritorno dell’indennità sulle ferie (art. 28, comma 2): durante le ferie viene corrisposta una indennità giornaliera commisurata alle indennità di turno, notturno, festivo e pronto soccorso percepite nel semestre precedente (come si calcola).
  • Permessi per visite ed esami ampliati (art. 25) e congedo fino a 24 mesi per patologie oncologiche e croniche invalidanti, in attuazione della legge 106/2025.
  • Patrocinio legale rafforzato in caso di aggressione (art. 34), con supporto psicologico e accesso alle ferie solidali in deroga.

Quando arrivano i soldi

Il contratto stesso fissa i tempi interni: gli istituti a contenuto economico e normativo «con carattere vincolato e automatico» devono essere applicati dalle aziende ed enti entro trenta giorni dalla data di stipulazione (art. 2, comma 3). Il conto alla rovescia parte però dalla sottoscrizione definitiva, non da quella dell’ipotesi.

A monte c’è il procedimento dell’art. 47 del d.lgs. 165/2001: trasmissione ai comitati di settore e al Governo entro 10 giorni; eventuali osservazioni del Consiglio dei ministri entro 20 giorni; poi la quantificazione dei costi alla Corte dei conti, che delibera entro 15 giorni (decorsi i quali la certificazione si intende positiva). Dal computo sono esclusi sabati e festivi. In caso di certificazione non positiva le parti non possono firmare e si riaprono le trattative.

Una data è già fissata nel testo: nel luglio 2027 ARAN e sindacati firmatari si incontreranno per una verifica congiunta degli andamenti retributivi rispetto all’inflazione, sulla base dei dati Istat e della Ragioneria generale dello Stato (art. 46).

Le fonti da consultare

Domande frequenti

Da quando scattano gli aumenti del CCNL Sanità 2025-2027?

Le decorrenze economiche sono retroattive e fissate al 1° gennaio 2025, 2026 e 2027 (Tabelle 1a e 1b). Ma perché diventino esigibili serve la sottoscrizione definitiva del contratto: l’art. 2, comma 2 stabilisce che gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipulazione e l’art. 2, comma 3 impone alle aziende di applicare entro trenta giorni gli istituti vincolati e automatici. Finché l’ipotesi non è certificata dalla Corte dei conti e firmata in via definitiva, nessuna azienda può liquidare gli aumenti.

Perché in busta paga non vedrò 209 euro in più?

Perché 209 euro è una media a regime calcolata dall’ARAN sul complesso delle risorse, comprese quelle extra contrattuali e quelle destinate ai fondi aziendali. L’aumento certo e uguale per tutti quelli della stessa area è solo quello dello stipendio tabellare della Tabella 1a, che a regime va da 106,70 a 181,00 euro mensili. Il resto passa dalle indennità (che spettano solo a chi ha i profili indicati), dagli incarichi e dal salario accessorio, che dipende dalla contrattazione integrativa della singola azienda.

Gli aumenti si sommano all’indennità di vacanza contrattuale che ho già ricevuto?

No. L’art. 37, comma 3 è esplicito: gli incrementi «devono intendersi comprensivi» dell’anticipazione prevista dall’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 207/2024. Quanto già percepito viene quindi scomputato dagli arretrati. È la principale ragione della differenza fra il calcolo «fai da te» degli arretrati e le stime ufficiali.

Il contratto vale anche per i medici?

No. L’ipotesi riguarda il comparto sanità, cioè il personale non dirigente: infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, professionisti della riabilitazione e della prevenzione, operatori sociosanitari, personale amministrativo, tecnico e di supporto, oltre al ruolo della ricerca sanitaria. I dirigenti medici, veterinari e sanitari appartengono all’Area Sanità, che ha un contratto separato e una propria tornata negoziale.

Che cosa succede se la Corte dei conti non certifica il contratto?

L’art. 47, comma 7 del d.lgs. 165/2001 vieta alle parti di procedere alla sottoscrizione definitiva. Il presidente dell’ARAN, d’intesa con il comitato di settore, riapre le trattative e si sottoscrive una nuova ipotesi con i costi adeguati, riavviando la procedura di certificazione. Se invece la certificazione non positiva riguarda solo singole clausole, il contratto può essere firmato: restano inefficaci le sole clausole non certificate.

Che cosa cambia per chi lavora negli IRCCS e negli Istituti zooprofilattici?

Il personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca rientra nel campo di applicazione (art. 1) e ha tabelle dedicate: la 1b per gli incrementi e la 2b per i nuovi tabellari. Il ricercatore sanitario arriva a 28.420,75 euro annui dal 2027. La Dichiarazione congiunta n. 1 rinvia però a una sessione negoziale da avviare entro settembre 2026 la revisione della disciplina specifica di questo personale.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

In sintesi

  • Chi riguarda: 592.638 dipendenti del Servizio sanitario nazionale — infermieri, ostetriche, professionisti sanitari, tecnici, riabilitazione, prevenzione, personale amministrativo e di supporto, più il ruolo della ricerca sanitaria. Restano fuori i dirigenti medici e sanitari, che hanno un’area contrattuale separata.
  • Quanto: incremento medio a regime indicato dall’ARAN in 209 euro lordi mensili (7,76% medio comprese le risorse extra contrattuali); per il personale infermieristico la crescita media complessiva è di circa 240 euro.
  • Il tabellare: l’aumento dello stipendio tabellare vero e proprio è scaglionato su tre date — 1° gennaio 2025, 2026 e 2027 — e va da 106,70 a 181,00 euro mensili a regime a seconda dell’area (art. 37 e Tabella 1a).
  • Le indennità: dal 1° gennaio 2026 crescono la specificità infermieristica (fino a 181,14 euro mensili) e la tutela del malato, e nasce una nuova indennità giornaliera per i servizi disagiati (5, 3 o 1,50 euro al giorno).
  • Arretrati: l’ARAN stima 1.226 euro medi per il comparto e 2.300 euro per gli infermieri, maturati fino al 31 ottobre 2026, al netto dell’anticipazione già percepita.
  • Non è ancora esigibile: è un’ipotesi. Serve il parere dei comitati di settore e la certificazione della Corte dei conti prima della firma definitiva; gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipulazione.

Domande frequenti

Da quando scattano gli aumenti del CCNL Sanità 2025-2027?

Le decorrenze economiche sono retroattive e fissate al 1° gennaio 2025, 2026 e 2027 (Tabelle 1a e 1b). Ma perché diventino esigibili serve la sottoscrizione definitiva del contratto: l’art. 2, comma 2 stabilisce che gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipulazione e l’art. 2, comma 3 impone alle aziende di applicare entro trenta giorni gli istituti vincolati e automatici. Finché l’ipotesi non è certificata dalla Corte dei conti e firmata in via definitiva, nessuna azienda può liquidare gli aumenti.

Perché in busta paga non vedrò 209 euro in più?

Perché 209 euro è una media a regime calcolata dall’ARAN sul complesso delle risorse, comprese quelle extra contrattuali e quelle destinate ai fondi aziendali. L’aumento certo e uguale per tutti quelli della stessa area è solo quello dello stipendio tabellare della Tabella 1a, che a regime va da 106,70 a 181,00 euro mensili. Il resto passa dalle indennità (che spettano solo a chi ha i profili indicati), dagli incarichi e dal salario accessorio, che dipende dalla contrattazione integrativa della singola azienda.

Gli aumenti si sommano all’indennità di vacanza contrattuale che ho già ricevuto?

No. L’art. 37, comma 3 è esplicito: gli incrementi «devono intendersi comprensivi» dell’anticipazione prevista dall’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 207/2024. Quanto già percepito viene quindi scomputato dagli arretrati. È la principale ragione della differenza fra il calcolo «fai da te» degli arretrati e le stime ufficiali.

Il contratto vale anche per i medici?

No. L’ipotesi riguarda il comparto sanità, cioè il personale non dirigente: infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, professionisti della riabilitazione e della prevenzione, operatori sociosanitari, personale amministrativo, tecnico e di supporto, oltre al ruolo della ricerca sanitaria. I dirigenti medici, veterinari e sanitari appartengono all’Area Sanità, che ha un contratto separato e una propria tornata negoziale.

Che cosa succede se la Corte dei conti non certifica il contratto?

L’art. 47, comma 7 del d.lgs. 165/2001 vieta alle parti di procedere alla sottoscrizione definitiva. Il presidente dell’ARAN, d’intesa con il comitato di settore, riapre le trattative e si sottoscrive una nuova ipotesi con i costi adeguati, riavviando la procedura di certificazione. Se invece la certificazione non positiva riguarda solo singole clausole, il contratto può essere firmato: restano inefficaci le sole clausole non certificate.

Che cosa cambia per chi lavora negli IRCCS e negli Istituti zooprofilattici?

Il personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca rientra nel campo di applicazione (art. 1) e ha tabelle dedicate: la 1b per gli incrementi e la 2b per i nuovi tabellari. Il ricercatore sanitario arriva a 28.420,75 euro annui dal 2027. La Dichiarazione congiunta n. 1 rinvia però a una sessione negoziale da avviare entro settembre 2026 la revisione della disciplina specifica di questo personale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.