Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Truffa: delitto di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Significato giuridico

La truffa e disciplinata dall’art. 640 c.p. Elementi: artifizi o raggiri (condotta ingannatoria, modificazione della realta o manipolazione psicologica), induzione in errore della vittima, atto di disposizione patrimoniale della vittima conseguente all’errore, ingiusto profitto per agente o terzo, danno patrimoniale della vittima. Pena base: reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 51 a 1.032 euro. Aggravanti dell’art. 640 co. 2 c.p.: danno PA, UE, esonero servizio militare, ingenerare timore di pericolo immaginario, pena 1-5 anni. La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) ha pena da 2 a 7 anni. La truffa informatica (art. 640-ter c.p.) opera quando si alteri il funzionamento di un sistema informatico per conseguire profitto. Le truffe online (phishing, scam) si configurano spesso come truffa aggravata + sostituzione di persona (art. 494 c.p.) o accesso abusivo (art. 615-ter c.p.).

Esempio pratico

Tizio si presenta come funzionario INPS e telefona a Caia anziana, dicendole che deve fare un bonifico urgente per evitare il blocco della pensione. Caia, ingannata, esegue un bonifico di 5.000 euro. Truffa aggravata (art. 640 c.p.) per ingenerare timore di pericolo immaginario, con possibile aggravante per vittima vulnerabile. Diverso: Tizio compra online da Caio, riceve la merce e poi disconosce la transazione con la carta: truffa informatica (art. 640-ter c.p.) o appropriazione indebita.

Differenze con istituti simili

Si distingue dall’insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.): nella truffa si usano artifizi/raggiri attivi; nell’insolvenza fraudolenta si dissimula passivamente lo stato di insolvenza. Diverge dall’appropriazione indebita (art. 646 c.p.): il bene era stato regolarmente affidato all’agente. La frode informatica (art. 640-ter c.p.) e specifica per condotte su sistemi informatici. Si distingue dall’indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), residuale rispetto alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Riferimenti normativi

  • art. 640 c.p. – truffa
  • art. 640-bis c.p. – truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche
  • art. 640-ter c.p. – truffa informatica
  • art. 641 c.p. – insolvenza fraudolenta (per confronto)
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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