← Torna a Glossario giuridico
Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Maternita: stato della lavoratrice madre che gode di specifica tutela giuridica con congedo obbligatorio, indennita economica, diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento.

Significato giuridico

La maternita e disciplinata dal d.lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternita e paternita), in attuazione della l. 53/2000. Tutele principali: congedo di maternita obbligatorio di 5 mesi (2 mesi precedenti il parto + 3 mesi successivi, con flessibilita 1+4 o 0+5 con certificazione medica idonea); indennita pari all’80% della retribuzione, a carico INPS (anticipata di solito dal datore con conguaglio); divieto di licenziamento (art. 54 d.lgs. 151/2001) dalla gestazione fino al compimento di 1 anno del bambino, salvo casi tassativi (giusta causa, cessazione attivita, scadenza termine). Ulteriori tutele: congedo parentale (artt. 32 ss. d.lgs. 151/2001), 10 mesi cumulati tra i genitori (11 se il padre ne utilizza almeno 3); permessi per allattamento (artt. 39-40); congedo per malattia del figlio; divieto di lavoro notturno. Tutele estese ai padri (congedo di paternita obbligatorio 10 giorni, art. 27-bis d.lgs. 151/2001) e a casi di adozione/affidamento.

Esempio pratico

Caia, dipendente, e in gravidanza. Inizia il congedo obbligatorio 2 mesi prima del parto previsto. Durante il congedo riceve l’80% dello stipendio (INPS anticipato dal datore). Dopo il parto resta in congedo 3 mesi, totali 5. Successivamente puo usufruire di congedo parentale fino a 6 mesi (parzialmente retribuito al 30%). Al rientro al lavoro, ha diritto a permessi per allattamento. Non puo essere licenziata fino al compimento di 1 anno del bambino, salvo giusta causa.

Differenze con istituti simili

Si distingue dal congedo parentale (artt. 32 ss. d.lgs. 151/2001), aggiuntivo, fruibile da entrambi i genitori, in misura ridotta. Diverge dalla malattia (art. 2110 c.c.), che ha tutela retributiva e di posto ma con diversi presupposti. Si distingue dall’aspettativa per esigenze familiari (l. 53/2000), tendenzialmente non retribuita. Il congedo di paternita (art. 27-bis d.lgs. 151/2001) ha durata minore (10 giorni obbligatori).

Riferimenti normativi

  • d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 — Testo Unico maternita e paternita
  • art. 16 d.lgs. 151/2001 — congedo obbligatorio
  • art. 54 d.lgs. 151/2001 — divieto licenziamento
  • art. 27-bis d.lgs. 151/2001 — congedo paternita obbligatorio
  • l. 8 marzo 2000 n. 53 — congedi e politiche familiari
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.