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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Imputato: persona fisica nei confronti della quale e stata esercitata l’azione penale con la formulazione di imputazione formale, prima della sentenza definitiva.

Significato giuridico

L’imputato e disciplinato dagli artt. 60 ss. c.p.p. Si acquisisce la qualifica con l’esercizio dell’azione penale (art. 405 c.p.p.): notifica della richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione diretta a giudizio, decreto di citazione in giudizio per direttissimo, decreto penale di condanna. La qualifica permane fino al passaggio in giudicato della sentenza (poi diventa condannato o prosciolto). Diritti fondamentali: presunzione di non colpevolezza (art. 27 co. 2 Cost.); diritto di difesa (art. 24 Cost.); diritto al difensore di fiducia o d’ufficio (art. 96 c.p.p.); diritto di non rispondere o di mentire senza conseguenze penali specifiche (a differenza del testimone); accesso agli atti del fascicolo; partecipazione attiva al dibattimento; impugnazione delle sentenze. L’imputato puo essere sottoposto a misure cautelari personali (custodia, arresti domiciliari, divieto di dimora) o reali (sequestro), sempre nel rispetto del principio del giusto processo (art. 111 Cost.).

Esempio pratico

Tizio era indagato per truffa. Conclusa la fase delle indagini, il PM esercita l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio. Da questo momento Tizio e formalmente imputato: riceve la notifica dell’udienza preliminare, ha diritto di vedere il fascicolo completo, di farsi assistere dal difensore, di esercitare tutte le facolta difensive. Se condannato in via definitiva, diventera condannato; se assolto, prosciolto con sentenza.

Differenze con istituti simili

Si distingue dall’indagato (art. 61 c.p.p.), persona sottoposta ad indagini ma per cui non e ancora stata esercitata l’azione penale. Diverge dal testimone, soggetto terzo che depone su fatti di cui ha conoscenza diretta (con obbligo di verita penalmente sanzionato). Si distingue dalla persona offesa (vittima del reato), che ha diritti propri nel procedimento. Il responsabile civile e altro soggetto, eventualmente convenuto per il risarcimento del danno da reato.

Riferimenti normativi

  • art. 60 c.p.p. — assunzione qualita di imputato
  • art. 27 co. 2 Cost. — presunzione di non colpevolezza
  • art. 111 Cost. — giusto processo
  • artt. 405 ss. c.p.p. — esercizio dell’azione penale
  • art. 96 c.p.p. — diritto al difensore
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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