Testo dell'articoloIn aggiornamento
Buona fede soggettiva: stato psicologico di chi ignora in modo incolpevole di ledere il diritto altrui o di agire senza titolo; rileva in particolare nel possesso e nell’acquisto dei beni (art. 1147 c.c.).
Significato giuridico
La buona fede soggettiva e la credenza, incolpevole e non imputabile a negligenza, di essere nel diritto di compiere un certo atto o di essere titolari di una certa situazione giuridica. L’art. 1147 c.c. la definisce come l’ignoranza di ledere l’altrui diritto nel momento dell’acquisto del possesso. L’ordinamento la premia in vari modi: il possessore in buona fede fa propri i frutti prodotti dalla cosa fino alla domanda giudiziale (art. 1148 c.c.); l’usucapione abbreviata degli immobili (10 anni invece di 20) richiede il buon titolo e la buona fede (art. 1159 c.c.); l’acquisto a non domino di beni mobili e valido se l’acquirente e in buona fede e ha ricevuto la cosa (art. 1153 c.c.). La buona fede si presume (art. 1147, comma 3, c.c.): chi vuole eccepirla deve dimostrare la mala fede.
Esempio pratico
Caio acquista un’automobile da un venditore che si presenta come proprietario, senza sapere che il veicolo era stato rubato a Tizio. Se Caio era in buona fede al momento dell’acquisto e ha ricevuto la consegna del mezzo, acquista la proprieta per effetto dell’art. 1153 c.c. (possesso vale titolo per i beni mobili), salva l’azione di risarcimento di Tizio nei confronti del ladro.
Differenze con istituti simili
La buona fede soggettiva si distingue dalla buona fede oggettiva (artt. 1175, 1375 c.c.): la seconda e una regola di comportamento imposta a tutti i soggetti del rapporto (agire con correttezza), la prima e uno stato mentale individuale. Si distingue dalla mala fede: il possessore in mala fede sa di non avere titolo e risponde di tutti i frutti percepiti e di quelli che avrebbe potuto percepire.
Riferimenti normativi
- art. 1147 c.c. — possessore in buona fede
- art. 1148 c.c. — frutti del possessore in buona fede
- art. 1153 c.c. — effetti del possesso di buona fede sui beni mobili
- art. 1159 c.c. — usucapione abbreviata
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