Ipoteca: diritto reale di garanzia che il creditore acquisisce su beni immobili o mobili registrati per assicurare l’adempimento di un’obbligazione, con diritto di prelazione sul prezzo di vendita.
Significato giuridico
L’ipoteca e disciplinata dagli artt. 2808 ss. c.c. Attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato (prelazione). L’ipoteca si costituisce con l’iscrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio (art. 2827 c.c.) e dura venti anni dall’iscrizione, rinnovabili. Si distinguono tre tipologie: ipoteca volontaria (atto unilaterale o contratto del debitore, art. 2821 c.c.), ipoteca legale (prevista direttamente dalla legge, es. art. 2817 c.c. a favore dell’alienante per il prezzo non pagato), ipoteca giudiziale (sentenza di condanna al pagamento, art. 2818 c.c.). L’ipoteca segue il bene anche in caso di trasferimento a terzi (diritto di seguito).
Esempio pratico
Tizio chiede a una banca un mutuo di 200.000 euro per acquistare una casa. La banca eroga il finanziamento e iscrive ipoteca di primo grado sulla casa per 300.000 euro (capitale + interessi). Se Tizio non paga le rate, la banca puo agire esecutivamente sull’immobile e soddisfarsi con prelazione sul ricavato dell’asta. Una seconda banca, eventualmente, potra iscrivere ipoteca di secondo grado, ma sara soddisfatta solo dopo la prima.
Differenze con istituti simili
Si distingue dal pegno (art. 2784 c.c.), che opera su beni mobili non registrati e richiede la consegna del bene al creditore o a un terzo. Diversamente dal privilegio (artt. 2745 ss. c.c.), che e una causa di prelazione disposta direttamente dalla legge senza necessita di iscrizione, l’ipoteca richiede sempre l’iscrizione costitutiva. La fideiussione (art. 1936 c.c.) e invece una garanzia personale, non reale: il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio, non con un bene specifico.
Riferimenti normativi
- art. 2808 c.c. — definizione e oggetto dell’ipoteca
- art. 2817-2818 c.c. — ipoteche legale e giudiziale
- art. 2821 c.c. — ipoteca volontaria
- art. 2827 c.c. — iscrizione presso la Conservatoria
- art. 2847 c.c. — durata e rinnovazione