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Capacita di agire: idoneita di un soggetto a compiere personalmente e validamente atti giuridici, acquistata al compimento del diciottesimo anno di eta (art. 2 c.c.).
Significato giuridico
L’art. 2 c.c. fissa al compimento della maggiore eta il momento in cui la persona fisica acquista la piena capacita di agire, ossia il potere di porre in essere atti giuridici produttivi di effetti direttamente nella propria sfera patrimoniale e personale. A differenza della capacita giuridica, che spetta a ogni persona sin dalla nascita, la capacita di agire presuppone un livello minimo di maturita psicofisica ritenuto sufficiente dall’ordinamento per valutare consapevolmente le conseguenze dei propri atti. La capacita di agire puo essere limitata o esclusa per incapacita naturale, interdizione (art. 414 c.c.) o inabilitazione (art. 415 c.c.), oppure integrata dall’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.). Gli atti compiuti dall’incapace sono annullabili su istanza dello stesso o del suo rappresentante legale. Le limitazioni alla capacita di agire sono tassative e non estensibili per analogia.
Esempio pratico
Caio, di diciassette anni, non puo stipulare autonomamente un contratto di locazione o aprire un conto corrente bancario: questi atti richiedono la capacita di agire che acquistira solo al compimento dei diciotto anni. Nel frattempo, i genitori agiscono in sua vece nell’esercizio della responsabilita genitoriale. Se Caio firmasse un contratto di acquisto di un autoveicolo senza il consenso dei genitori, l’atto sarebbe annullabile.
Differenze con istituti simili
La capacita di agire si distingue dalla capacita giuridica: la seconda e la mera titolarita di diritti e obblighi, la prima e il potere di esercitarli direttamente. Si distingue altresi dalla legittimazione, che e l’idoneita a compiere un determinato atto giuridico in relazione a una specifica situazione concreta (es. legittimazione a vendere un bene: occorre essere proprietari o avere procura). La legittimazione presuppone la capacita di agire, ma non si identifica con essa.
Riferimenti normativi
- art. 2 c.c. — maggiore eta e piena capacita di agire
- art. 414 c.c. — interdizione giudiziale
- art. 415 c.c. — inabilitazione
- art. 404 c.c. — amministrazione di sostegno
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.