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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Capacita di agire: idoneita di un soggetto a compiere personalmente e validamente atti giuridici, acquistata al compimento del diciottesimo anno di eta (art. 2 c.c.).

Significato giuridico

L’art. 2 c.c. fissa al compimento della maggiore eta il momento in cui la persona fisica acquista la piena capacita di agire, ossia il potere di porre in essere atti giuridici produttivi di effetti direttamente nella propria sfera patrimoniale e personale. A differenza della capacita giuridica, che spetta a ogni persona sin dalla nascita, la capacita di agire presuppone un livello minimo di maturita psicofisica ritenuto sufficiente dall’ordinamento per valutare consapevolmente le conseguenze dei propri atti. La capacita di agire puo essere limitata o esclusa per incapacita naturale, interdizione (art. 414 c.c.) o inabilitazione (art. 415 c.c.), oppure integrata dall’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.). Gli atti compiuti dall’incapace sono annullabili su istanza dello stesso o del suo rappresentante legale. Le limitazioni alla capacita di agire sono tassative e non estensibili per analogia.

Esempio pratico

Caio, di diciassette anni, non puo stipulare autonomamente un contratto di locazione o aprire un conto corrente bancario: questi atti richiedono la capacita di agire che acquistira solo al compimento dei diciotto anni. Nel frattempo, i genitori agiscono in sua vece nell’esercizio della responsabilita genitoriale. Se Caio firmasse un contratto di acquisto di un autoveicolo senza il consenso dei genitori, l’atto sarebbe annullabile.

Differenze con istituti simili

La capacita di agire si distingue dalla capacita giuridica: la seconda e la mera titolarita di diritti e obblighi, la prima e il potere di esercitarli direttamente. Si distingue altresi dalla legittimazione, che e l’idoneita a compiere un determinato atto giuridico in relazione a una specifica situazione concreta (es. legittimazione a vendere un bene: occorre essere proprietari o avere procura). La legittimazione presuppone la capacita di agire, ma non si identifica con essa.

Riferimenti normativi

  • art. 2 c.c. — maggiore eta e piena capacita di agire
  • art. 414 c.c. — interdizione giudiziale
  • art. 415 c.c. — inabilitazione
  • art. 404 c.c. — amministrazione di sostegno
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.