Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 153 T.U.B.: Disposizioni relative a particolari operazioni

    Art. 153 T.U.B.: Disposizioni relative a particolari operazioni

    Art. 153 T.U.B. – Disposizioni relative a particolari operazioni di credito.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Fino all’emanazione delle disposizioni della Banca d’Italia previste dall’art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.

    2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorche’ abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d’Italia.
    3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.
    4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.
    5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall’art. 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.”

  • Art. 154 T.U.B.: Fondo interbancario di garanzia

    Art. 154 T.U.B.: Fondo interbancario di garanzia

    Art. 154 T.U.B. – Fondo interbancario di garanzia.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall’art. 45, si applicano le disposizioni dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.”

  • Art. 156 T.U.B.: Modifica di disposizioni legislative

    Art. 156 T.U.B.: Modifica di disposizioni legislative

    Art. 156 T.U.B. – Modifica di disposizioni legislative.

    In vigore dal 19/10/1999

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 36

    “1. L’art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e’ sostituito dal seguente:

    “Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). – 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui
    all’art. 4 vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L’omessa
    trasmissione e’ punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.”.
    2. La lettera c) dell’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e’ sostituita dalla seguente:
    “c) il cessionario e’ una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attivita’ di acquisto di crediti d’impresa.”.
    3. L’art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, e’ sostituito dal seguente:
    “Per l’inosservanza delle norme contenute nell’art. 9, primo comma, e’ applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l’art. 145 del medesimo testo unico.”.
    4. L’articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e’ sostituito dal seguente:
    “Articolo 213. – Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all’asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall’agente e approvato dall’autorita’ di pubblica sicurezza.”.
    5. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e’ sostituito dal seguente:
    “3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.”.
    6. L’articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ sostituito dal seguente:
    “Articolo 58 (Obbligazioni delle societa’ cooperative). – 1. Le societa’ cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all’obbligo di certificazione secondo le modalita’ previste dall’articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche’ a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.”.
    7. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: “sentita la Banca d’Italia” sono soppresse.”

  • Art. 155 T.U.B.: Soggetti operanti nel settore finanziario

    Art. 155 T.U.B.: Soggetti operanti nel settore finanziario

    Art. 155 T.U.B. – Soggetti operanti nel settore finanziario.

    In vigore dal 29/02/2004 al 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 06/02/2004 n. 37 Articolo 1

    Soppresso dal 19/09/2010 da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

    “1. I soggetti che esercitano le attivita’ previste dall’art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

    2. L’art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle societa’ finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo previste dall’art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell’art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell’art. 106.
    4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo.
    4-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita’ finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita’ finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l’iscrizione nell’elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall’articolo 106, comma 3.
    4-ter. I confidi iscritti nell’elenco speciale esercitano in via prevalente l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi.
    4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita’:
    a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
    b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
    c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le  banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
    4-quinquies. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia, le attivita’ riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
    4-sexies. Ai confidi iscritti nell’elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d’Italia dispone la cancellazione dall’elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l’articolo 111, commi 3 e 4.
    5. I soggetti che esercitano professionalmente l’attivita’ di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita’, e 111. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attivita’ che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell’economia e delle finanze detta altresi’ norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia’ concesse ai cambiavalute ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
    6. I soggetti diversi dalle banche, gia’ operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attivita’, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita’ operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.”

  • Art. 157 T.U.B.: Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

    Art. 157 T.U.B.: Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

    Art. 157 T.U.B. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. L’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “Art. 1 (Ambito d’applicazione). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
    a) alle banche;
    b) alle societa’ di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
    c) alle societa’ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo;
    d) alle societa’ previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
    e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche’ alle societa’ esercenti altre attivita’ finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
    2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall’applicazione del presente decreto con particolare riguardo all’incidenza dell’attivita’ di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l’attivita’ e’ esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all’esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
    3. Ai fini del presente decreto, l’attivita’ di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e’ in ogni caso considerata attivita’ finanziaria.
    4. Per l’applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
    5. Per le societa’ disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita’ della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d’Italia d’intesa con la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (CONSOB).”.
    2. L’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    ” 3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall’art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.
    3. L’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “Art. 5 (Poteri delle autorita’). – 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonche’ alle modalita’ e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.
    2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonche’ per l’adeguamento della disciplina nazionale all’evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.
    3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate d’intesa con la CONSOB. Per le societa’ previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le societa’ previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d’Italia d’intesa con la CONSOB, tenendo conto della specialita’ della disciplina della legge stessa.
    4. Gli atti emanati nell’esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.
    4. L’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle societa’ e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.
    5. L’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “1. In alternativa a quanto disposto dall’art. 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali e’ esercitata un’influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a piu’ tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l’impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata.”.
    6. La lettera b), del comma 1, dell’art. 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituita dalla seguente:
    ” b) l’elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell’art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di societa’ fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;”.
    7. L’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ abrogato.
    8. L’art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “Art. 25 (Impresa capogruppo). – 1. Agli effetti dell’art. 24 e’ impresa capogruppo:
    a) l’ente creditizio o la societa’ finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
    b) l’ente finanziario che controlla imprese di cui all’art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.
    2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa’ che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.
    9. L’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ abrogato.
    10. L’art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “5. Le imprese capogruppo di cui all’art. 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente  articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle societa’ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
    Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa’ che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.
    11. L’art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ abrogato.
    12. L’art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). – 1. Sono incluse nel consolidamento l’impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purche’ queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:
    a) enti creditizi e finanziari;
    b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita’ strumentale, come definita dall’art. 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
    2. L’ente creditizio o la societa’ finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.”.
    13. L’art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). – 1. Per la violazione dell’art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e
    V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell’art. 41 del capo
    IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonche’ degli atti di cui all’art. 5 e’ applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.
    2. Si applica l’art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
    3. Con riferimento ai soggetti previsti nell’art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.

  • Art. 158 T.U.B.: Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare

    Art. 158 T.U.B.: Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare

    Art. 158 T.U.B. – Disposizioni applicabili alle banche e alle societa’ finanziarie comunitarie che esercitano attivita’ di intermediazione mobiliare.

    In vigore dal 01/01/1994

    Soppresso da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 66

    “1. Alle banche comunitarie e alle societa’ finanziarie indicate nell’art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita’ di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarita’ delle negoziazioni di valori mobiliari nonche’ quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

    2. La CONSOB e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.
    3. Con le modalita’ previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d’Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all’osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalita’ particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall’esistenza di obblighi equivalenti nell’ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti.”

  • Art. 159 T.U.B.: Regioni a statuto speciale

    Art. 159 T.U.B.: Regioni a statuto speciale

    Art. 159 T.U.B. – Regioni a statuto speciale.

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d’Italia.

    2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d’Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

    3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia’ emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonche’ dagli articoli 15, 16, 26 e 47.

    4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.

    4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse.”

  • Art. 159 bis T.U.B.: Informazioni da inserire nei piani di risanamento

    Art. 159 bis T.U.B.: Informazioni da inserire nei piani di risanamento

    Art. 159 bis T.U.B. – Informazioni da inserire nei piani di risanamento.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Fino all’emanazione dei provvedimenti della Banca d’Italia previsti dall’articolo 69-quater, comma 3, e 69-quinquies, comma 4, i piani di risanamento individuali o di gruppo riportano almeno le seguenti informazioni:

    a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una sintesi della capacita’ complessiva di risanamento;

    b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca o al gruppo bancario dopo l’ultimo piano di risanamento;

    c) un piano di comunicazione e informazione pubblica che delinea in che modo la banca o capogruppo intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato;

    d) una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidita’ necessarie per mantenere o ripristinare l’equilibrio patrimoniale e finanziario della banca o del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne fanno parte;

    e) una stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

    f) una descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all’esecuzione efficace e tempestiva del piano tenuto conto anche dell’impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;

    g) l’individuazione delle funzioni essenziali;

    h) una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la trasferibilita’ delle linee di business principali, delle operazioni e delle attivita’ dell’ente;

    i) una descrizione dettagliata delle modalita’ con cui la pianificazione del risanamento e’ integrata nella struttura di governo societario della banca o della capogruppo;

    l) una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l’approvazione del piano di risanamento e l’identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell’attuazione del piano all’interno dell’organizzazione;

    m) dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri della banca o del gruppo bancario;

    n) dispositivi e misure intesi a garantire che la banca o la capogruppo abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidita’;

    o) una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilita’ di trasferire liquidita’ tra entita’ del gruppo e linee di business, affinche’ la banca o il gruppo bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi;

    p) dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;

    q) dispositivi e misure per ristrutturare le passivita’;

    r) dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business;

    s) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita’ dell’accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;

    t) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita’ del funzionamento dei processi operativi della banca o del gruppo bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici;

    u) dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attivita’ o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidita’ finanziaria;

    v) altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidita’ finanziaria nonche’ effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;

    z) misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l’attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario;

    aa) un quadro di indicatori nel quale siano identificati i casi in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano.

    2. Il piano di risanamento indica altresi’ le modalita’ e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca o il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca centrale europea e identifica le attivita’ che, a tal fine, potrebbero essere considerate idonee quali garanzie.

    3. Il piano di risanamento include infine le misure che la banca o il gruppo puo’ adottare qualora sussistano le condizioni per un intervento precoce a norma dell’articolo 69-octiesdecies.”

  • Art. 160 T.U.B.: Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari

    Art. 160 T.U.B.: Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari

    Art. 160 T.U.B. – Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.

    In vigore dal 01/01/1994

    Soppresso da: Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 Articolo 211

    “1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonche’ la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio.”

  • Art. 162 T.U.B.: Entrata in vigore

    Art. 162 T.U.B.: Entrata in vigore

    Art. 162 T.U.B. – Entrata in vigore.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 gennaio 1994. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”

  • Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica

    Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica

    Art. 1 c.c. Capacità giuridica

    In vigore

    La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. […] (1)

  • Art. 37 bis Accertamento – [Disposizioni antielusive]

    Art. 37 bis Accertamento – [Disposizioni antielusive]

    Art. 37 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Disposizioni antielusive] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 2, DLgs. 5.8.2015 n. 128, pubblicato in G.U. 18.8.2015 n. 190. Ai sensi del medesimo comma, le disposizioni che richiamano tale articolo si intendono riferite all’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili. Testo precedente: “Art. 37-bis (Disposizioni antielusive) – 1. Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell’ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni: a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili; b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende; c) cessioni di crediti; d) cessioni di eccedenze d’imposta; e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l’adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di una società; f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all’articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi; f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all’art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell’Unione europea; f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale. 4. L’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2. 5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 42, l’avviso d’accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2. 6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. 7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pa- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 38 58 gate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall’amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all’amministrazione, che provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. 8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l’applicazione del presente comma.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 84, lett. c), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; – l’art. 1, comma 2, DLgs. 6.11.2007 n. 199, pubblicato in G.U. 9.11.2007, n. 261, S.O; – l’art. 1, comma 65, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244; – l’art. 18, comma 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193; – l’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172; – l’art. 2, comma 1, lett. e), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003, n. 291, S.O. n. 190; – l’art. 7, comma 1, DLgs. 8.10.1997 n. 358, pubblicato in G.U. 24.10.1997 n. 249. Si veda altresì il DM 19.6.1998 n. 259, pubblicato in G.U. 3.8.1998 n. 179.

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