Autore: Andrea Marton

  • Art. 186-bis c.p.c.: Ordinanza per il pagamento di somme non con

    Art. 186-bis c.p.c.: Ordinanza per il pagamento di somme non con

    Art. 186-bis c.p.c. – Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione .

    L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

    L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

  • Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedimenti

    Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedimenti

    Art. 186 c.p.c. – Pronuncia dei provvedimenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

  • Art. 185-bis c.p.c.: Proposta di conciliazione del giudice

    Art. 185-bis c.p.c.: Proposta di conciliazione del giudice

    Art. 185-bis c.p.c. – Proposta di conciliazione del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

  • Articolo 185 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazione

    Articolo 185 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazione

    Art. 185 c.p.c. – Tentativo di conciliazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    ll giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell’articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

    Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione, nel rispetto del calendario del processo.

    Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

  • Articolo 184-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 184-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 184-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 184 c.p.c.: Udienza di assunzione dei mezzi di prova

    Art. 184 c.p.c.: Udienza di assunzione dei mezzi di prova

    Art. 184 c.p.c. – Udienza di assunzione dei mezzi di prova

    Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

    [Abrogato]

  • Art. 183-bis c.p.c.: Passaggio dal rito ordinario al rito sommar

    Art. 183-bis c.p.c.: Passaggio dal rito ordinario al rito sommar

    Art. 183-bis c.p.c. – Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

    Articolo abrogato D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164

    [Abrogato]

  • Art. 183 c.p.c.: Prima comparizione delle parti e trattazione de

    Art. 183 c.p.c.: Prima comparizione delle parti e trattazione de

    Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    All’udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 116, secondo comma.

    Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice, se autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell’articolo 269, terzo comma.

    Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell’articolo 185.

    Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive inclusa quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l’ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.

    Se con l’ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.

  • Art. 182 c.p.c.: Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

    Art. 182 c.p.c.: Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

    Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

    Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

  • Art. 181 c.p.c.: Mancata comparizione delle parti

    Art. 181 c.p.c.: Mancata comparizione delle parti

    Art. 181 c.p.c. – Mancata comparizione delle parti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

    Se l’attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

  • Articolo 180 Codice di Procedura Civile: Forma di trattazione

    Articolo 180 Codice di Procedura Civile: Forma di trattazione

    Art. 180 c.p.c. – Forma di trattazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale .

    113a

  • Art. 179 c.p.c.: Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

    Art. 179 c.p.c.: Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

    Art. 179 c.p.c. – Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.

    L’ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell’interessato e previa contestazione dell’addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l’ha pronunciata.

    Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.

    Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.