Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Lavoro sportivo

Orario di lavoro sportivo: la soglia delle 24 ore e lo straordinario

Nel lavoro sportivo dilettantistico l’orario non serve solo a misurare la prestazione: è il criterio che decide la natura stessa del rapporto. La soglia delle 24 ore settimanali separa la collaborazione coordinata e continuativa dal lavoro subordinato.

In sintesi

Nell’area del dilettantismo il rapporto si presume collaborazione coordinata e continuativa quando la prestazione, pur continuativa, non supera le 24 ore settimanali (soglia elevata dal correttivo D.Lgs 120/2023; prima era 18), escluso il tempo dedicato a gare e manifestazioni. Se la soglia è superata in modo stabile, il rapporto può qualificarsi come subordinato. Non esiste uno straordinario tipico del CCNL: tutto dipende dalla forma del rapporto.

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Riferimenti

Normativa
D.Lgs 36/2021 (artt. 25 e 28), come modificato dal D.Lgs 120/2023
In vigore dal
1° luglio 2023; soglia a 24 ore dal correttivo 2023
Ambito
Area del dilettantismo (presunzione co.co.co.); lavoro subordinato sportivo per la disciplina generale dell’orario
Eventuale CCNL
Assente in via generale; accordi di categoria nel professionismo
Fonte
D.Lgs 36/2021 e D.Lgs 120/2023

L’orario come criterio di qualificazione del rapporto

La novità più rilevante della riforma, sul tema dell’orario, è che nell’area del dilettantismo il numero di ore non misura solo la quantità di lavoro: determina la natura giuridica del rapporto. Il D.Lgs 36/2021 stabilisce che il lavoro sportivo dilettantistico si presume oggetto di una collaborazione coordinata e continuativa quando la prestazione, pur avendo carattere continuativo, non supera una determinata soglia oraria settimanale.

Da 18 a 24 ore settimanali: la modifica del correttivo

Nella versione originaria la soglia era fissata a 18 ore settimanali. Il decreto correttivo (D.Lgs 120/2023) l’ha elevata a 24 ore settimanali, allargando lo spazio in cui il rapporto può restare nella forma agevolata della collaborazione coordinata e continuativa. È importante: significa che oggi un collaboratore può prestare fino a 24 ore a settimana mantenendo, in presenza degli altri requisiti, la presunzione di co.co.co.

La presunzione opera quando ricorrono congiuntamente:

  • la prestazione, pur continuativa, non supera le 24 ore settimanali;
  • la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle federazioni, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

Il tempo di gara è escluso dal computo

Un punto pratico spesso frainteso: nel calcolo delle ore settimanali rilevanti non si conta il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni e competizioni sportive. Rientrano nel computo le ore di prestazione ordinaria (allenamenti, lezioni, sedute di preparazione), non le gare. Per questo un allenatore può svolgere allenamenti infrasettimanali entro le 24 ore e disputare le partite del fine settimana senza far scattare automaticamente la riqualificazione.

Tabella riepilogativa

Soglia oraria e qualificazione del rapporto nel dilettantismo
Situazione Effetto sulla qualificazione
Prestazione fino a 24 ore/settimana + coordinamento tecnico Si presume collaborazione coordinata e continuativa
Tempo di gare e manifestazioni Escluso dal computo delle 24 ore
Superamento stabile delle 24 ore/settimana Viene meno la presunzione: possibile qualificazione come lavoro subordinato
Lavoro subordinato sportivo Si applica la disciplina generale dell’orario, con gli adattamenti del settore

Nota: la soglia è un criterio di qualificazione, non un tetto massimo di lavoro. Superarla non è vietato: cambia la forma del rapporto e quindi le tutele e gli oneri.

E lo straordinario?

Nel lavoro sportivo non esiste uno “straordinario” come istituto tipico di un contratto collettivo nazionale con maggiorazioni tabellari. Occorre distinguere:

  • nel lavoro subordinato sportivo si applica la disciplina generale dell’orario di lavoro, con gli adattamenti dovuti alla peculiarità dell’attività (allenamenti, ritiri, trasferte, gare serali e festive);
  • nelle collaborazioni coordinate e continuative e nel lavoro autonomo non si ragiona per ore ordinarie e straordinarie, ma per compenso pattuito a fronte della prestazione concordata.

Casi pratici

Tizio — Istruttore con 20 ore settimanali
Tizio svolge 20 ore a settimana di lezioni in una ASD, con coordinamento tecnico secondo i regolamenti federali. È sotto la soglia delle 24 ore: il suo rapporto si presume collaborazione coordinata e continuativa, con il regime agevolato del dilettantismo. Le eventuali ore in cui accompagna gli atleti alle gare non si sommano alle 20.
Caia — Allenatrice oltre le 24 ore in modo stabile
Caia allena diverse squadre per oltre 24 ore settimanali, tutte le settimane. Il superamento stabile della soglia fa venire meno la presunzione di co.co.co.: il rapporto può essere qualificato come lavoro subordinato sportivo, con applicazione della disciplina generale dell’orario e delle relative tutele.
Sempronio — Tecnico chiamato a una trasferta lunga
Sempronio, collaboratore di una società dilettantistica, accompagna la squadra a un torneo che dura un intero fine settimana. Il tempo di partecipazione alla manifestazione non rientra nel computo delle 24 ore settimanali. La sua prestazione ordinaria infrasettimanale resta il parametro per la qualificazione del rapporto.

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Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Qual è la soglia oraria per la presunzione di co.co.co. nel dilettantismo?
Dopo la modifica del correttivo D.Lgs 120/2023, la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa opera quando la prestazione, pur continuativa, non supera le 24 ore settimanali (la soglia originaria era 18), escluso il tempo dedicato a manifestazioni sportive.
Le ore di gara contano nella soglia settimanale?
No. Il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni e competizioni è espressamente escluso dal computo. Conta il tempo della prestazione ordinaria (allenamenti, lezioni, preparazione).
Cosa succede se si supera stabilmente la soglia oraria?
Il superamento stabile delle 24 ore settimanali fa venire meno la presunzione di co.co.co.: il rapporto può essere qualificato come lavoro subordinato, con le relative tutele e oneri. La soglia è un criterio di qualificazione, non un divieto.
Esiste lo straordinario nel lavoro sportivo?
Non come istituto tipico di un CCNL. Nel lavoro subordinato sportivo si applicano le regole generali sull’orario, con gli adattamenti del settore; nelle collaborazioni e nel lavoro autonomo si ragiona per compenso pattuito, non per ore straordinarie.
L’orario del lavoratore sportivo è uguale a quello degli altri lavoratori?
Non necessariamente. L’attività sportiva ha tempi peculiari (allenamenti, trasferte, gare serali e festive). La disciplina generale dell’orario si applica al lavoro subordinato sportivo con gli adattamenti del settore; nel dilettantismo l’elemento centrale è la soglia oraria di qualificazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al D.Lgs 36/2021 come modificato dal D.Lgs 120/2023. La concreta qualificazione del rapporto dipende dall’insieme delle circostanze e dai regolamenti federali: per la situazione individuale è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nel dilettantismo la prestazione si presume collaborazione coordinata e continuativa entro le 24 ore settimanali (D.Lgs. 36/2021).
  • La soglia, prima fissata a 18 ore, e stata elevata a 24 dal correttivo D.Lgs. 120/2023.
  • Dal computo restano esclusi i tempi dedicati a gare e manifestazioni sportive.
  • Il superamento stabile della soglia puo qualificare il rapporto come lavoro subordinato.
  • Non esiste uno straordinario tipico di settore: il regime dell'orario dipende dalla forma del rapporto.
Indice dei contenuti

Nel lavoro sportivo l'orario non e soltanto una misura della prestazione: e il criterio che decide la natura stessa del rapporto. La riforma dello sport ha costruito attorno a una soglia oraria la linea di confine tra collaborazione e subordinazione, con conseguenze rilevanti su tutele, contribuzione e disciplina dell'attivita.

La cornice della riforma dello sport

Il riferimento e il D.Lgs. 36/2021, in vigore dal 1 luglio 2023 e modificato dal correttivo D.Lgs. 120/2023. La riforma ha riordinato la figura del lavoratore sportivo, distinguendo il professionismo, retto dalla disciplina generale, e il dilettantismo, dove operano regole specifiche pensate per il volontariato strutturato e le collaborazioni delle associazioni e societa sportive.

La presunzione di collaborazione

Nell'area del dilettantismo la prestazione si presume resa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando, pur continuativa, non supera un determinato monte ore settimanale. La presunzione semplifica gli adempimenti per le realta di base e riconosce la peculiarita di un'attivita spesso part-time e flessibile.

La soglia delle 24 ore

Il punto di equilibrio e fissato in 24 ore settimanali. Si tratta di un valore innalzato dal correttivo del 2023: nella versione originaria la soglia era di 18 ore. L'elevazione ha ampliato lo spazio della collaborazione, riducendo i casi in cui la sola durata fa scattare la qualificazione come lavoro subordinato.

Cosa si esclude dal computo

Un aspetto decisivo e che dal calcolo delle ore restano esclusi i tempi dedicati alla partecipazione a gare, competizioni e manifestazioni sportive. Allenatori, istruttori e collaboratori possono quindi accompagnare gli atleti agli eventi senza che quelle ore concorrano al superamento della soglia: conta il tempo di prestazione ordinaria, non l'impegno agonistico in trasferta.

Quando scatta la subordinazione

Se la soglia e superata in modo stabile, e non occasionale, il rapporto puo qualificarsi come lavoro subordinato, con applicazione della disciplina generale dell'orario, dei riposi e dello straordinario. La valutazione, peraltro, non si esaurisce nel solo dato quantitativo: contano anche le modalita concrete di svolgimento e il grado di etero-direzione. Un superamento episodico, dovuto a un picco di attivita, non basta da solo a trasformare la natura del rapporto: occorre una continuita che riveli un assetto stabilmente diverso da quello dichiarato.

Lo straordinario: una nozione che dipende dalla forma

Non esiste uno straordinario tipico del settore sportivo. Nella collaborazione coordinata e continuativa la nozione stessa di straordinario non si applica, perche manca un orario rigido di riferimento. Solo nel lavoro sportivo subordinato si attivano le regole generali sull'orario e sulle eventuali maggiorazioni, da verificare sugli accordi di categoria applicabili. Ne consegue che, prima di parlare di ore aggiuntive e relativi compensi, occorre chiarire la natura del rapporto: e la qualificazione, e non l'etichetta usata nel contratto, a determinare quali tutele si applicano.

Domande frequenti

Qual e la soglia oraria che distingue collaborazione e subordinazione?

Nel dilettantismo la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa opera entro 24 ore settimanali, soglia elevata dal correttivo D.Lgs. 120/2023 (prima 18).

Le ore in trasferta per le gare contano nel calcolo?

No. Dal computo della soglia restano esclusi i tempi dedicati alla partecipazione a gare e manifestazioni sportive.

Cosa accade se supero stabilmente le 24 ore?

Il rapporto puo qualificarsi come lavoro subordinato, con applicazione della disciplina generale dell'orario, dei riposi e dello straordinario.

Esiste uno straordinario tipico del lavoro sportivo?

No. Nella collaborazione coordinata e continuativa la nozione non si applica; solo nel lavoro subordinato valgono le regole generali sull'orario.

Da quando vale la disciplina della riforma dello sport?

Il D.Lgs. 36/2021 e in vigore dal 1 luglio 2023; la soglia delle 24 ore deriva dal correttivo D.Lgs. 120/2023.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.