Testo dell'articoloVigente
Orario di lavoro sportivo: la soglia delle 24 ore e lo straordinario
Nel lavoro sportivo dilettantistico l’orario non serve solo a misurare la prestazione: è il criterio che decide la natura stessa del rapporto. La soglia delle 24 ore settimanali separa la collaborazione coordinata e continuativa dal lavoro subordinato.
Nell’area del dilettantismo il rapporto si presume collaborazione coordinata e continuativa quando la prestazione, pur continuativa, non supera le 24 ore settimanali (soglia elevata dal correttivo D.Lgs 120/2023; prima era 18), escluso il tempo dedicato a gare e manifestazioni. Se la soglia è superata in modo stabile, il rapporto può qualificarsi come subordinato. Non esiste uno straordinario tipico del CCNL: tutto dipende dalla forma del rapporto.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
L’orario come criterio di qualificazione del rapporto
La novità più rilevante della riforma, sul tema dell’orario, è che nell’area del dilettantismo il numero di ore non misura solo la quantità di lavoro: determina la natura giuridica del rapporto. Il D.Lgs 36/2021 stabilisce che il lavoro sportivo dilettantistico si presume oggetto di una collaborazione coordinata e continuativa quando la prestazione, pur avendo carattere continuativo, non supera una determinata soglia oraria settimanale.
Da 18 a 24 ore settimanali: la modifica del correttivo
Nella versione originaria la soglia era fissata a 18 ore settimanali. Il decreto correttivo (D.Lgs 120/2023) l’ha elevata a 24 ore settimanali, allargando lo spazio in cui il rapporto può restare nella forma agevolata della collaborazione coordinata e continuativa. È importante: significa che oggi un collaboratore può prestare fino a 24 ore a settimana mantenendo, in presenza degli altri requisiti, la presunzione di co.co.co.
La presunzione opera quando ricorrono congiuntamente:
- la prestazione, pur continuativa, non supera le 24 ore settimanali;
- la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle federazioni, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.
Il tempo di gara è escluso dal computo
Un punto pratico spesso frainteso: nel calcolo delle ore settimanali rilevanti non si conta il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni e competizioni sportive. Rientrano nel computo le ore di prestazione ordinaria (allenamenti, lezioni, sedute di preparazione), non le gare. Per questo un allenatore può svolgere allenamenti infrasettimanali entro le 24 ore e disputare le partite del fine settimana senza far scattare automaticamente la riqualificazione.
Tabella riepilogativa
| Situazione | Effetto sulla qualificazione |
|---|---|
| Prestazione fino a 24 ore/settimana + coordinamento tecnico | Si presume collaborazione coordinata e continuativa |
| Tempo di gare e manifestazioni | Escluso dal computo delle 24 ore |
| Superamento stabile delle 24 ore/settimana | Viene meno la presunzione: possibile qualificazione come lavoro subordinato |
| Lavoro subordinato sportivo | Si applica la disciplina generale dell’orario, con gli adattamenti del settore |
Nota: la soglia è un criterio di qualificazione, non un tetto massimo di lavoro. Superarla non è vietato: cambia la forma del rapporto e quindi le tutele e gli oneri.
E lo straordinario?
Nel lavoro sportivo non esiste uno “straordinario” come istituto tipico di un contratto collettivo nazionale con maggiorazioni tabellari. Occorre distinguere:
- nel lavoro subordinato sportivo si applica la disciplina generale dell’orario di lavoro, con gli adattamenti dovuti alla peculiarità dell’attività (allenamenti, ritiri, trasferte, gare serali e festive);
- nelle collaborazioni coordinate e continuative e nel lavoro autonomo non si ragiona per ore ordinarie e straordinarie, ma per compenso pattuito a fronte della prestazione concordata.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Qual è la soglia oraria per la presunzione di co.co.co. nel dilettantismo?
Le ore di gara contano nella soglia settimanale?
Cosa succede se si supera stabilmente la soglia oraria?
Esiste lo straordinario nel lavoro sportivo?
L’orario del lavoratore sportivo è uguale a quello degli altri lavoratori?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al D.Lgs 36/2021 come modificato dal D.Lgs 120/2023. La concreta qualificazione del rapporto dipende dall’insieme delle circostanze e dai regolamenti federali: per la situazione individuale è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel lavoro sportivo l'orario non e soltanto una misura della prestazione: e il criterio che decide la natura stessa del rapporto. La riforma dello sport ha costruito attorno a una soglia oraria la linea di confine tra collaborazione e subordinazione, con conseguenze rilevanti su tutele, contribuzione e disciplina dell'attivita.
La cornice della riforma dello sport
Il riferimento e il D.Lgs. 36/2021, in vigore dal 1 luglio 2023 e modificato dal correttivo D.Lgs. 120/2023. La riforma ha riordinato la figura del lavoratore sportivo, distinguendo il professionismo, retto dalla disciplina generale, e il dilettantismo, dove operano regole specifiche pensate per il volontariato strutturato e le collaborazioni delle associazioni e societa sportive.
La presunzione di collaborazione
Nell'area del dilettantismo la prestazione si presume resa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando, pur continuativa, non supera un determinato monte ore settimanale. La presunzione semplifica gli adempimenti per le realta di base e riconosce la peculiarita di un'attivita spesso part-time e flessibile.
La soglia delle 24 ore
Il punto di equilibrio e fissato in 24 ore settimanali. Si tratta di un valore innalzato dal correttivo del 2023: nella versione originaria la soglia era di 18 ore. L'elevazione ha ampliato lo spazio della collaborazione, riducendo i casi in cui la sola durata fa scattare la qualificazione come lavoro subordinato.
Cosa si esclude dal computo
Un aspetto decisivo e che dal calcolo delle ore restano esclusi i tempi dedicati alla partecipazione a gare, competizioni e manifestazioni sportive. Allenatori, istruttori e collaboratori possono quindi accompagnare gli atleti agli eventi senza che quelle ore concorrano al superamento della soglia: conta il tempo di prestazione ordinaria, non l'impegno agonistico in trasferta.
Quando scatta la subordinazione
Se la soglia e superata in modo stabile, e non occasionale, il rapporto puo qualificarsi come lavoro subordinato, con applicazione della disciplina generale dell'orario, dei riposi e dello straordinario. La valutazione, peraltro, non si esaurisce nel solo dato quantitativo: contano anche le modalita concrete di svolgimento e il grado di etero-direzione. Un superamento episodico, dovuto a un picco di attivita, non basta da solo a trasformare la natura del rapporto: occorre una continuita che riveli un assetto stabilmente diverso da quello dichiarato.
Lo straordinario: una nozione che dipende dalla forma
Non esiste uno straordinario tipico del settore sportivo. Nella collaborazione coordinata e continuativa la nozione stessa di straordinario non si applica, perche manca un orario rigido di riferimento. Solo nel lavoro sportivo subordinato si attivano le regole generali sull'orario e sulle eventuali maggiorazioni, da verificare sugli accordi di categoria applicabili. Ne consegue che, prima di parlare di ore aggiuntive e relativi compensi, occorre chiarire la natura del rapporto: e la qualificazione, e non l'etichetta usata nel contratto, a determinare quali tutele si applicano.
Domande frequenti
Qual e la soglia oraria che distingue collaborazione e subordinazione?
Nel dilettantismo la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa opera entro 24 ore settimanali, soglia elevata dal correttivo D.Lgs. 120/2023 (prima 18).
Le ore in trasferta per le gare contano nel calcolo?
No. Dal computo della soglia restano esclusi i tempi dedicati alla partecipazione a gare e manifestazioni sportive.
Cosa accade se supero stabilmente le 24 ore?
Il rapporto puo qualificarsi come lavoro subordinato, con applicazione della disciplina generale dell'orario, dei riposi e dello straordinario.
Esiste uno straordinario tipico del lavoro sportivo?
No. Nella collaborazione coordinata e continuativa la nozione non si applica; solo nel lavoro subordinato valgono le regole generali sull'orario.
Da quando vale la disciplina della riforma dello sport?
Il D.Lgs. 36/2021 e in vigore dal 1 luglio 2023; la soglia delle 24 ore deriva dal correttivo D.Lgs. 120/2023.