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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La quota di SRL può essere data in pegno, gravata di usufrutto o sottoposta a sequestro/pignoramento. In tutti questi casi diventa cruciale capire chi esercita il voto e gli altri diritti. Vediamo.

La quota come oggetto di garanzia

La partecipazione in SRL può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro (art. 2471-bis c.c.). Per questi vincoli si applicano, in quanto compatibili, le regole dettate per le azioni dall’art. 2352 c.c.

Chi esercita il voto

In base al richiamo dell’art. 2352 c.c.:

Gli altri diritti amministrativi spettano, di regola, sia al socio sia al creditore pignoratizio/usufruttuario.

Vincolo Voto (salvo patto)
Pegno Creditore pignoratizio
Usufrutto Usufruttuario
Sequestro / pignoramento Custode

Costituzione del vincolo e pubblicità

Anche per i vincoli sulla quota rileva il deposito/iscrizione nel Registro delle Imprese per l’opponibilità ai terzi (in analogia all’art. 2470 c.c. sui trasferimenti). La forma segue quella richiesta per gli atti sulla quota.

L’espropriazione della quota

La quota può essere espropriata dai creditori del socio (art. 2471 c.c.): il pignoramento si esegue con notificazione al debitore e alla società e iscrizione nel Registro delle Imprese. Se la quota non è liberamente trasferibile e non c’è accordo sulla vendita, la vendita può non aver luogo e si procede secondo quanto previsto dalla norma, tenendo conto delle clausole statutarie.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un socio dà in pegno la propria quota a una banca per ottenere un finanziamento. Salvo diverso accordo, il diritto di voto in assemblea passa alla banca (art. 2352 c.c. richiamato). Le parti, però, convengono per iscritto che il voto resti al socio: la clausola è valida e va resa nota alla società.

Vedi anche: Morte del socio di SRL e successione delle quote, Donare o vendere le quote di una SRL, Redditi dei figli minori e Usufrutto e nuda proprieta.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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