← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 5 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Conservazione del posto garantita per legge: durante la malattia il lavoratore non può essere licenziato per la malattia in sé; l'art. 2110 c.c. impone al datore di conservare il posto per tutta la durata del periodo di comporto.
  • La durata la fissa il CCNL: il codice civile non stabilisce un numero di giorni fisso; ogni contratto collettivo calibra il comporto in base all'anzianità di servizio e all'inquadramento del lavoratore.
  • Due modelli di calcolo: il comporto secco si riferisce a un unico episodio morboso ininterrotto; il comporto per sommatoria somma tutti i giorni di malattia occorsi in un arco temporale mobile, anche se dovuti a cause diverse.
  • Dopo il comporto il licenziamento è legittimo: decorso il periodo di conservazione del posto, il datore può recedere dal rapporto. Il licenziamento non è disciplinare e non richiede preavviso (spetta però l'indennità sostitutiva).
  • Strumenti per evitare il superamento: il lavoratore può chiedere di fruire delle ferie maturate o di un'aspettativa non retribuita (ove prevista dal CCNL) per sospendere il decorso del comporto.
  • Attenzione ai lavoratori con disabilità: applicare il comporto ordinario senza tener conto della condizione di disabilità può configurare una discriminazione indiretta ai sensi della direttiva europea 2000/78/CE sul principio degli accomodamenti ragionevoli.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia o infortunio. Il fondamento normativo è l’articolo 2110 del codice civile, che riconosce al lavoratore il diritto alla conservazione del posto «per il periodo stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità». Decorso quel periodo senza che il lavoratore sia tornato in servizio, il datore può esercitare il recesso.

Capire come funziona il comporto è importante sia per il lavoratore — che deve sapere quali tutele ha e quali strumenti può attivare per evitare il licenziamento — sia per il datore di lavoro, che deve rispettare le regole di calcolo del CCNL applicato e tenere conto delle eventuali esclusioni previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa antidiscriminatoria. Questa guida illustra in modo chiaro il meccanismo del comporto, i modelli di calcolo, le esclusioni più frequenti e le conseguenze del superamento.

Il fondamento: art. 2110 c.c. e il ruolo del CCNL

L’articolo 2110 del codice civile costituisce la base dell’intera disciplina. La norma stabilisce che, in caso di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo fissato dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, secondo equità. Durante questo periodo il datore non può licenziare il lavoratore per il fatto della malattia.

La portata pratica dell’articolo è però determinata, in misura quasi esclusiva, dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Ogni contratto fissa durate distinte in funzione di due variabili principali:

  • Anzianità di servizio: più anni di anzianità il lavoratore ha maturato, più lungo è in genere il periodo di conservazione del posto riconosciutogli.
  • Inquadramento contrattuale: i livelli di categoria o qualifica possono influenzare la durata, con comporti più estesi per i quadri o i dirigenti.

In assenza di un CCNL applicabile o di una specifica previsione contrattuale, il giudice determina la durata equa caso per caso, tenendo conto delle circostanze concrete. Il primo passo pratico per chiunque voglia verificare la propria situazione è quindi leggere il contratto collettivo di riferimento, disponibile presso il datore di lavoro, il sindacato di categoria o le sedi patronali.

Comporto secco e comporto per sommatoria

La contrattazione collettiva italiana ha elaborato nel tempo due modelli principali di calcolo del comporto, con conseguenze operative molto diverse per il lavoratore.

Il comporto secco si riferisce a un unico episodio morboso continuato: la malattia inizia, il lavoratore è assente in modo ininterrotto, e il comporto decorre dall’inizio di quell’assenza senza soluzione di continuità. Se il lavoratore guarisce, rientra e poi si ammala di nuovo, il contatore riparte da zero per il nuovo evento. Questo modello è tipico di CCNL che vogliono tutelare prevalentemente le malattie gravi che richiedono lunghe degenze.

Il comporto per sommatoria, detto anche comporto mobile, somma tutti i giorni di malattia — anche per cause diverse e in episodi non contigui — verificatisi nell’arco di un determinato periodo di riferimento (ad es. gli ultimi dodici, diciotto o trentasei mesi, a seconda del contratto). In questo modello, una serie di assenze brevi ma frequenti può portare al superamento del comporto con la stessa rapidità di un’unica lunga malattia.

Molti CCNL adottano una soluzione mista: prevedono sia un limite per il comporto secco sia un limite complessivo per la sommatoria nel periodo di riferimento. Il lavoratore deve verificare quale dei due limiti viene raggiunto per primo.La distinzione è cruciale: chi è soggetto al comporto per sommatoria deve monitorare il proprio «conto» di giorni anche quando le singole assenze sembrano brevi e distanziate tra loro.

Cosa si computa e cosa viene escluso

Non tutti i giorni di assenza concorrono necessariamente al raggiungimento del comporto. La maggior parte dei CCNL prevede una serie di esclusioni dal computo, cioè periodi che non si sommano ai giorni di malattia ordinaria ai fini del calcolo. Le esclusioni più frequenti riguardano:

  • Ricovero ospedaliero: molti contratti non contabilizzano i giorni di degenza in reparto ospedaliero, o li contabilizzano in modo ridotto.
  • Day hospital e ricovero in day surgery: di norma equiparati al ricovero ospedaliero ai fini del computo.
  • Terapie salvavita: cicli di chemioterapia, dialisi renale e trattamenti oncologici analoghi sono spesso esclusi o collocati in un sotto-limite autonomo.
  • Malattie correlate a patologie gravi o oncologiche: alcuni contratti prevedono comporti allargati o esclusioni totali per le assenze riconducibili a patologie certificate come gravi.

Le esclusioni non sono uniformi: cambiano da contratto a contratto e, a volte, vengono precisate dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale). È indispensabile leggere le disposizioni specifiche del CCNL applicato, poiché fare affidamento su regole di un settore diverso può portare a valutazioni errate sia da parte del lavoratore sia da parte del datore.

Sul versante opposto, vanno invece inclusi nel computo — salvo diverse previsioni contrattuali — i giorni di malattia per patologie non gravi, le assenze per convalescenza post-operatoria e, in molti contratti, le prime assenze brevi (cosiddetti «eventi brevi») anche se il lavoratore non è stato ricoverato.

Durante il comporto: cosa può fare il datore e cosa non può fare

Mentre il periodo di comporto è ancora in corso, il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per il fatto della malattia. Il licenziamento intimato prima che il comporto sia scaduto è illegittimo e può essere impugnato dal lavoratore nei termini di legge.

Rimangono invece possibili, durante il comporto, i licenziamenti fondati su ragioni del tutto indipendenti dalla malattia:

  • Giusta causa: se il lavoratore commette un grave inadempimento (ad es. grave comportamento scorretto documentato), il datore può recedere anche mentre il lavoratore è in malattia.
  • Giustificato motivo oggettivo: la cessazione dell’attività aziendale o la soppressione del posto per ragioni produttive u organizzative estranee alla malattia sono cause autonome di recesso ammissibili anche durante il comporto.

In questi casi il datore deve essere in grado di dimostrare che il licenziamento sarebbe stato intimato anche in assenza della malattia: il nesso tra l’assenza e il recesso non deve esistere. In pratica, la documentazione della causa autonoma di licenziamento è tanto più importante quanto più il recesso coincide temporalmente con un periodo di malattia del lavoratore.

Sul fronte degli obblighi del lavoratore, la malattia va comunicata tempestivamente al datore e certificata tramite il certificato medico trasmesso telematicamente all’INPS dal medico curante o dal medico di pronto soccorso. Il lavoratore è inoltre tenuto a rispettare gli orari di reperibilità previsti per le visite di controllo domiciliare disposte dall’INPS (di norma nelle fasce mattutine e pomeridiane dei giorni feriali): la reperibilità è un obbligo, e la sua violazione può comportare conseguenze sia sul trattamento economico di malattia sia sul piano disciplinare.

Superamento del comporto: il licenziamento e le sue conseguenze

Quando il periodo di comporto è interamente decorso e il lavoratore non è rientrato in servizio, il datore acquista il diritto di recedere dal rapporto. Si tratta di un licenziamento per superamento del periodo di comporto, previsto dall’art. 2110, comma 2, c.c., che ha natura oggettiva: non è un licenziamento disciplinare e non richiede la contestazione di alcuna colpa.

Alcune regole pratiche da tenere presenti:

  • Il datore non è obbligato a recedere immediatamente: il superamento del comporto costituisce una facoltà, non un obbligo. Il datore può decidere di attendere il rientro del lavoratore o di concordare una soluzione diversa.
  • Il licenziamento intimato prima del superamento è illegittimo: se il datore recede mentre il comporto è ancora in corso, il licenziamento è viziato e può essere impugnato. Non è sufficiente che il comporto venga superato in un momento successivo alla data del recesso.
  • Non spetta il preavviso: l’art. 2110, comma 2, c.c. esenta espressamente il datore dal preavviso in caso di superamento del comporto. Spetta però al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso, calcolata secondo le previsioni del CCNL.
  • Spetta il TFR: il trattamento di fine rapporto matura normalmente e deve essere liquidato al momento della cessazione del rapporto.

La comunicazione del licenziamento deve essere in forma scritta e indicare la causale, così che il lavoratore possa valutare se impugnarlo. Il termine per l’impugnazione stragiudiziale è di 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento; quello per il successivo ricorso giudiziario è di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale.

Strumenti per evitare il superamento del comporto

Il lavoratore che si avvicina all’esaurimento del comporto non è privo di strumenti. Esistono alcune opzioni che, se attivate in tempo, possono sospendere o interrompere il decorso del periodo di conservazione del posto.

1. Fruizione delle ferie maturate. Il lavoratore può chiedere al datore di convertire i giorni di assenza in ferie. Durante le ferie il comporto non decorre: il lavoratore è formalmente in godimento di un diritto (le ferie) che sospende il computo dei giorni di malattia. Il datore non è tenuto ad accordare le ferie in qualsiasi momento (ha facoltà organizzative), ma la giurisprudenza è tendenzialmente favorevole alla concessione quando il lavoratore le richiede per evitare il licenziamento, soprattutto se le ferie sono già maturate e non vi sono ragioni organizzative imperative in senso contrario.

2. Aspettativa non retribuita. Molti CCNL prevedono la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita (o aspettativa per malattia) di durata variabile. Durante l’aspettativa il rapporto di lavoro è sospeso, non matura retribuzione né contribuzione previdenziale (salvo versamenti volontari), ma il comporto non decorre. Al termine dell’aspettativa il lavoratore rientra in servizio oppure, se ancora non guarito, può trovarsi di nuovo a fronteggiare il decorso del comporto. L’aspettativa deve essere esplicitamente prevista dal contratto collettivo applicato: non è un diritto universale.

3. Accordi individuali con il datore. In alcuni casi il datore può accettare, di comune accordo con il lavoratore, soluzioni personalizzate (rientro parziale, mansioni temporaneamente adattate, distacco o riduzione dell’orario). Queste soluzioni non hanno una base normativa uniforme ma dipendono dalla disponibilità del datore e dalla flessibilità organizzativa dell’azienda. È comunque opportuno formalizzarle per iscritto.

In tutti i casi, è essenziale agire prima che il comporto scada. La richiesta presentata quando il comporto è già esaurito non sospende retroattivamente il decorso già avvenuto.

Comporto e lavoratori con disabilità: il principio degli accomodamenti ragionevoli

Un profilo di crescente rilevanza riguarda l’applicazione del comporto ai lavoratori con disabilità. In base ai principi affermati dalla direttiva 2000/78/CE — recepita in Italia dal D.Lgs. 216/2003 — i datori di lavoro sono tenuti ad adottare gli accomodamenti ragionevoli necessari a garantire alle persone con disabilità la parità di trattamento nell’accesso e nella conservazione dell’occupazione.

Il nesso con il comporto è il seguente: se le assenze che hanno portato al superamento del comporto sono riconducibili — in tutto o in parte — alla condizione di disabilità del lavoratore, l’applicazione automatica e meccanica del comporto ordinario, senza che il datore abbia previamente valutato se fossero possibili accomodamenti (mansioni alternative, adattamento della postazione, riduzione temporanea dell’orario), può configurare una discriminazione indiretta per motivi di disabilità.

Questo non significa che il comporto non si applichi mai ai lavoratori disabili, né che essi abbiano diritto a un’esenzione totale. Significa che il datore deve poter dimostrare di aver esaminato in buona fede la fattibilità di misure organizzative alternative prima di procedere al licenziamento per comporto. La valutazione è concreta e tiene conto delle dimensioni aziendali e dei costi proporzionati che gli accomodamenti avrebbero comportato.

Il lavoratore con disabilità che ritiene di essere stato licenziato in violazione di questi principi può contestare il recesso nelle sedi giudiziali ordinarie, facendo valere la disciplina antidiscriminatoria in aggiunta — o in alternativa — alle tutele ordinarie in materia di licenziamento.

Un caso pratico: Tizio e l'esaurimento del comporto per sommatoria

Tizio è un operaio con dieci anni di anzianità in un’azienda metalmeccanica. Nel corso degli ultimi diciotto mesi ha accumulato numerose assenze brevi per patologie diverse: un’influenza in autunno, un intervento chirurgico ambulatoriale in primavera, poi alcune settimane per un problema ortopedico alla schiena. Nessuna singola assenza è stata particolarmente lunga, ma la loro somma — calcolata dal datore sull’arco mobile dei diciotto mesi previsto dal CCNL di settore — ha raggiunto il limite massimo di giorni fissato dal contratto collettivo per la sua fascia di anzianità.

Il responsabile delle risorse umane convoca Tizio e lo informa che il comporto per sommatoria è stato superato e che l’azienda intende procedere al licenziamento.

Cosa può fare Tizio?

Come primo passo, Tizio verifica il testo del CCNL metalmeccanici per controllare se l’intervento chirurgico ambulatoriale rientra tra le ipotesi di ricovero escluse dal computo. Se il contratto prevede l’esclusione, quei giorni vanno sottratti dal totale: è possibile che il comporto non sia stato in realtà superato. La verifica del calcolo non è tecnicismo: è il primo controllo da fare.

Se invece il calcolo è corretto, Tizio può valutare — prima che il licenziamento venga formalmente intimato — se abbia ferie maturate e non godute, chiedendone la fruizione immediata: durante le ferie il comporto non decorre e il licenziamento non può essere intimato. In alternativa, può verificare se il CCNL prevede un’aspettativa non retribuita per malattia, da richiedere per sospendere il decorso.

Caia, collega di Tizio, si trova in una situazione analoga ma con una differenza: le sue assenze sono in larga parte riconducibili a una patologia cronica che le ha fatto ottenere il riconoscimento di disabilità ai sensi della L. 104. Prima di procedere al licenziamento, l’azienda di Caia dovrà valutare se esistono accomodamenti ragionevoli — mansioni compatibili con la sua condizione, adattamento dell’orario — che avrebbero potuto evitare il superamento del comporto. Se l’azienda non ha svolto questa valutazione, il licenziamento di Caia potrebbe essere contestato come discriminatorio ai sensi della normativa antidiscriminatoria europea.

In entrambi i casi, se il licenziamento viene intimato, va impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di recesso, con l’assistenza di un legale o di un sindacato. Il mancato rispetto di questo termine fa decadere il diritto all’impugnazione.

Approfondimenti: le guide pratiche collegate

Questa guida offre il quadro d’insieme. Per i casi specifici e le situazioni più frequenti, approfondisci con le guide dedicate:

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Il datore deve avvisarmi prima che il comporto stia per scadere?

La legge non impone al datore un obbligo generale di preavviso imminente-comporto. Alcuni CCNL prevedono tuttavia che l’azienda informi il lavoratore del sopraggiungente esaurimento del periodo di comporto, per consentirgli di attivare in tempo le opzioni disponibili (ferie, aspettativa). In assenza di un obbligo contrattuale specifico, il lavoratore deve monitorare autonomamente i propri giorni di assenza confrontandoli con i limiti fissati dal CCNL applicato. Un sindacalista o un patronato possono aiutare a fare questo calcolo.

Posso essere licenziato se mi ammalo spesso ma ogni volta per pochi giorni?

Sì, se il contratto collettivo prevede il comporto per sommatoria. In questo modello, anche assenze brevi e frequenti per cause diverse si sommano nel periodo di riferimento (di norma 12, 18 o 36 mesi). Raggiunto il limite, il datore ha la facoltà di recedere dal rapporto. Non è necessario che vi sia una singola malattia lunga: conta il totale dei giorni accumulati nell’arco temporale previsto dal contratto.

Cosa succede al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso se vengo licenziato per comporto?

Il TFR matura normalmente fino all’ultimo giorno di rapporto e deve essere liquidato dal datore al momento della cessazione. Il licenziamento per superamento del comporto non prevede il preavviso lavorato, ma il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, il cui importo è calcolato in base alla retribuzione e all’anzianità secondo le tabelle del CCNL. Dopo la perdita del lavoro, il lavoratore può valutare la richiesta di NASpI all’INPS, se in possesso dei requisiti contributivi e di disoccupazione involontaria.

Le ferie sospendono davvero il decorso del comporto?

In linea generale sì: durante le ferie il lavoratore non è in malattia e il computo dei giorni di assenza per malattia non prosegue. Il punto delicato è che il datore non è obbligato ad accordare le ferie in qualsiasi momento e può opporre esigenze organizzative. Tuttavia, quando il lavoratore richiede le ferie per evitare il superamento del comporto e le ferie sono effettivamente maturate, il rifiuto del datore deve essere sorretto da ragioni organizzative concrete e documentabili. Un diniego immotivato, in questo contesto, è suscettibile di contestazione.

Ho una disabilità riconosciuta: il comporto si applica comunque?

Il comporto si applica in linea di principio a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi quelli con disabilità. Tuttavia, in base al principio degli accomodamenti ragionevoli previsto dalla direttiva 2000/78/CE e recepito nel diritto italiano, il datore è tenuto a valutare se esistano misure organizzative proporzionate — adattamento delle mansioni, dell’orario, della postazione — che avrebbero potuto prevenire il superamento del comporto. Se il licenziamento per comporto riguarda un lavoratore disabile e il datore non ha svolto questa valutazione, il recesso può essere contestato come discriminatorio nelle sedi giudiziarie competenti.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.