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CCNL Energia e Petrolio

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Energia e Petrolio: turni e maggiorazioni

Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

In sintesi

Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Nel CCNL Energia e Petrolio, per i non turnisti, l’ora ordinaria notturna è maggiorata del 35% (50% se non si lavora normalmente di notte) e quella festiva del 50% (art. 28); per i turnisti di tipo A si applicano il 22% (feriale diurna), il 55% (feriale notturna), il 35% (domenicale e festiva diurna) e il 70% (domenicale e festiva notturna) (art. 25).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
testo del rinnovo del 16 aprile 2025 (Filctem CGIL)

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:

Tipo di prestazione Cosa prevede il CCNL Energia e Petrolio
Ora ordinaria notturna, non turnisti 35% per chi lavora normalmente e sistematicamente di notte; 50% per tutti gli altri (art. 28)
Ora ordinaria in giorno festivo, non turnisti 50% (art. 28)
Straordinario, quota oraria = retribuzione globale mensile / 174,5 × coefficiente Diurno feriale 1,10 (da 37h40′ a 39h settimanali) e 1,25 (oltre 39h); notturno feriale 1,65; diurno domenicale 1,55; notturno domenicale 1,75; diurno festivo 1,60; notturno festivo 1,85 (art. 28)
Turnisti di tipo A, per ogni ora effettivamente lavorata Feriale diurna 22%, feriale notturna 55%, domenicale e festiva diurna 35%, domenicale e festiva notturna 70% (art. 25)
Turnisti di tipo C, per ogni ora effettivamente lavorata Feriale diurna 17,3%; domenicale e festiva diurna 32% (art. 25)
Turnista in una festività dell’art. 30 Per ogni ora ordinaria, oltre alle maggiorazioni per turni festivi, un ulteriore 60% (art. 30)
Le maggiorazioni dei turnisti non rientrano nella paga oraria dello straordinario e sono cumulabili con i compensi per straordinario e festivo; per il turno B e per gli avio rifornitori le percentuali sono definite a livello aziendale. Fonte: CCNL Energia e Petrolio, testo 21 luglio 2022 (artt. 25 e 28) e testo con il rinnovo del 16 aprile 2025 (art. 30), che confermano le disposizioni non modificate.

Turni e rotazioni

Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL non prevede più indennità fisse mensili di turno: l’art. 25 lega i compensi al disagio delle ore effettivamente lavorate in turno, con le percentuali indicate sopra; le due voci (turno e straordinario o festivo) vanno lette insieme in busta paga.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — turno notturno abituale
Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione del 55% per le ore feriali notturne (turno di tipo A) prevista dall’art. 25, l’azienda gli riconosce le maggiorazioni dei turni festivi; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
Caia — festivo lavorato
Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. Se è turnista, per ogni ora ordinaria lavorata in una festività dell’art. 30 compaiono la maggiorazione dei turni festivi (35% diurna, 70% notturna nel turno di tipo A) e un ulteriore 60%; se non è turnista, la maggiorazione del 50% per il festivo.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il turnista di tipo A riceve il 35% (diurna) o il 70% (notturna) sulla quota oraria (art. 25).
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Per i turnisti sì: le maggiorazioni dell’art. 25 non entrano nella paga oraria dello straordinario e sono cumulabili con i compensi per straordinario e festivo. Per i non turnisti lo straordinario ha coefficienti propri, già differenziati per fascia (1,65 il notturno feriale, 1,85 il notturno festivo) e calcolati sulla retribuzione globale mensile divisa per 174,5 (art. 28).
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL: per i non turnisti il 35% se si lavora normalmente di notte e il 50% negli altri casi (art. 28); per i turnisti di tipo A il 55% nelle ore feriali notturne e il 70% in quelle domenicali e festive notturne (art. 25).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali sono quelle degli artt. 25 e 28 del CCNL Energia e Petrolio.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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