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Dimissioni nel CCNL Cooperative Agricole: come darle, preavviso e telematiche
Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.
Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.
Che cosa sono le dimissioni
Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.
Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria
Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.
Come si fa
Il modulo si compila e si trasmette in due modi:
| Modalità | Come |
|---|---|
| In autonomia | Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE) |
| Con un intermediario | Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro |
La revoca
Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.
Eccezioni alla forma telematica
Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).
Il preavviso e la sua durata
Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.
Mancato preavviso
Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.
Quando decorre
Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.
Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto
| Aspetto | Dimissioni volontarie | Dimissioni per giusta causa |
|---|---|---|
| Riferimento | Art. 2118 c.c. | Art. 2119 c.c. |
| Preavviso | Dovuto, secondo il CCNL | Non dovuto (recesso immediato) |
| Modulo telematico | Sì | Sì |
| NASpI | Di regola no | Sì, spetta |
| Esempi tipici | Nuovo impiego, scelta personale | Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie |
Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione
La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:
- dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
- dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.
In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
Devo per forza lavorare il preavviso?
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Nelle cooperative agricole convivono due figure che e essenziale tenere distinte: il socio-lavoratore, legato alla cooperativa da un rapporto associativo oltre che di lavoro, e il dipendente non socio, legato solo dal contratto subordinato. Le dimissioni incidono in modo diverso sui due piani, e la stagionalita tipica del lavoro nei campi introduce ulteriori specificita rispetto alla disciplina comune del recesso.
Doppio rapporto del socio-lavoratore
Il socio-lavoratore di cooperativa intrattiene un rapporto associativo, disciplinato dallo statuto e dalla legge sulle societa cooperative, e un distinto rapporto di lavoro. Le dimissioni dal lavoro non coincidono automaticamente con il recesso dalla compagine sociale, e viceversa. Per il versante del lavoro subordinato si applicano le regole ordinarie del recesso, comprese forma telematica e preavviso; per il versante associativo valgono le procedure statutarie.
Il preavviso e il lavoro nei campi
Per il rapporto di lavoro il preavviso e quello stabilito dal CCNL delle cooperative agricole, graduato per livello e anzianita: la durata esatta va verificata sulle tabelle del contratto vigente. Nel lavoro agricolo il fattore tempo e legato ai cicli stagionali — semina, raccolta, trasformazione — e l’uscita di un addetto nel momento di picco puo avere un impatto operativo rilevante, motivo per cui il rispetto del preavviso ha un peso pratico considerevole.
Rapporti a termine e stagionali
Una parte significativa dell’occupazione agricola e a tempo determinato o stagionale. In questi casi il lavoratore, di regola, e impegnato fino alla scadenza; il recesso anticipato dal contratto a termine segue regole diverse rispetto alle dimissioni dal rapporto a tempo indeterminato e puo esporre a conseguenze se privo di giusta causa. Conviene quindi distinguere con chiarezza la natura del proprio contratto prima di formalizzare l’uscita.
La procedura telematica
Per i rapporti di lavoro subordinato le dimissioni sono efficaci solo con il modulo telematico del D.Lgs. 151/2015, trasmesso in proprio o tramite patronato, sindacato o consulente. La regola vale anche per i soci-lavoratori limitatamente al rapporto di lavoro; per l’eventuale recesso dalla qualita di socio si seguono invece le forme previste dallo statuto della cooperativa.
Revoca e tutele
Anche qui opera la finestra di ripensamento: entro sette giorni dall’invio telematico il lavoratore puo revocare le dimissioni dal rapporto di lavoro. La revoca riattiva il rapporto subordinato; resta impregiudicato, salvo diversa volonta, il rapporto associativo, che segue le sue tempistiche.
Giusta causa e competenze finali
In presenza di fatti gravi — ad esempio il mancato pagamento delle retribuzioni o condizioni di lavoro non sicure — il lavoratore puo dimettersi per giusta causa ex art. 2119 c.c. senza preavviso, con diritto all’indennita sostitutiva a carico della cooperativa e accesso alla NASpI. Alla cessazione vanno comunque liquidati TFR, ratei e ferie non godute; se il preavviso non e rispettato, la cooperativa puo operare la relativa trattenuta.
Domande frequenti
Se sono socio-lavoratore, dimettermi dal lavoro mi fa uscire dalla cooperativa?
Non automaticamente. Il rapporto di lavoro e quello associativo sono distinti: le dimissioni dal lavoro seguono le regole del recesso subordinato, l'uscita da socio segue le procedure statutarie.
Devo usare la procedura telematica anche come socio-lavoratore?
Si, per il rapporto di lavoro subordinato vale il modulo telematico del D.Lgs. 151/2015. Per il recesso dalla qualita di socio valgono invece le forme dello statuto.
Quanto preavviso serve nelle cooperative agricole?
Lo fissa il CCNL vigente in base a livello e anzianita; gli importi e i giorni si leggono sulle tabelle del contratto. La stagionalita non sostituisce l'obbligo di preavviso.
Ho un contratto stagionale: posso andarmene prima della scadenza?
Il recesso anticipato da un contratto a termine segue regole diverse dalle dimissioni a tempo indeterminato e, senza giusta causa, puo esporti a conseguenze. Verifica la natura del tuo contratto.
Posso revocare le dimissioni?
Si, entro sette giorni dalla trasmissione telematica. La revoca riattiva il rapporto di lavoro; il rapporto associativo resta regolato dalle sue tempistiche.