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La guida
CCNL Spettacolo dal Vivo: ferie, permessi e ROL
Nel settore dello spettacolo dal vivo il riposo annuale assume forme particolari, legate alla stagionalità delle produzioni e all’alternanza di periodi intensi con pause tra una stagione e l’altra. Questa guida illustra ferie, ROL e permessi retribuiti per dipendenti e lavoratori scritturati.
Per legge le ferie non possono essere meno di 4 settimane l’anno (art. 10 d.lgs. 66/2003). I giorni in più e le ore di riduzione dell’orario dei dipendenti sono fissati dal contratto applicato, ma il testo integrale del contratto dei dipendenti dei teatri e di quello delle fondazioni lirico-sinfoniche non è pubblicato in forma aperta: per questo non indichiamo numeri. Per gli scritturati intermittenti e con compenso base mensile i ratei di ferie sono già compresi nel compenso (CCNL scritturati, artt. 2B e 3). Il CCNL aggiunge permessi retribuiti per eventi familiari e personali specificamente elencati.
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Ferie annuali: durata e maturazione
Il diritto alle ferie è garantito dalla legge (art. 2109 c.c.) e dal D.Lgs. 66/2003, che fissa un minimo inderogabile di 4 settimane all’anno. I contratti del settore possono migliorare questo minimo, ma il testo integrale del contratto dei dipendenti dei teatri e di quello delle fondazioni lirico-sinfoniche non è pubblicato in forma aperta e non ne indichiamo i giorni: la dotazione va controllata nella lettera di assunzione, nel cedolino o con il sindacato. In una versione precedente di questa pagina comparivano 27 e 30 giorni e 32 ore di ROL senza una fonte contrattuale: li abbiamo tolti.
Le ferie maturano mensilmente in ragione di 1/12 del totale annuo per ogni mese di servizio. In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, spettano le ferie maturate proporzionalmente ai mesi lavorati (frazione di mese superiore a 15 giorni si computa come mese intero).
Tabella riepilogativa – Ferie: cosa dice la legge e cosa dice il contratto
| Lavoratore | Ferie | Fonte |
|---|---|---|
| Dipendente di teatro o fondazione | Almeno 4 settimane; eventuali giorni in più secondo il contratto applicato | Art. 10 d.lgs. 66/2003; contratto non pubblicato in forma aperta |
| Scritturato con scrittura continuata | Ferie maturate in proporzione alla durata della scrittura | Art. 10 d.lgs. 66/2003 |
| Scritturato intermittente o con compenso base mensile | Ratei di ferie già compresi nel compenso | CCNL scritturati 19 aprile 2018, artt. 2B e 3 |
I giorni di ferie si contano come giorni lavorativi. Le 4 settimane minime non possono essere sostituite da un’indennità se non alla cessazione del rapporto. Fonte per gli scritturati: CCNL 19 aprile 2018 degli scritturati dei teatri.
Quando si fanno le ferie nel settore teatrale
Nel settore dello spettacolo dal vivo l’organizzazione delle ferie è strettamente legata alla stagionalità delle produzioni. I teatri di norma concentrano la fruizione delle ferie nei periodi di chiusura o di minore attività:
- Chiusura estiva (luglio-agosto): il periodo di pausa fra una stagione e la successiva è il momento privilegiato per le ferie del personale stabile.
- Pausa natalizia: alcuni teatri prevedono una breve chiusura tra Natale e Capodanno, durante la quale possono essere usufruiti ROL o permessi.
- Accordo individuale: il lavoratore può richiedere ferie in periodi diversi, ma il datore di lavoro può negarle in presenza di esigenze produttive documentate (tournée, apertura di nuova produzione, ecc.).
Il D.Lgs. 66/2003 impone che almeno 2 settimane di ferie siano fruite nell’anno di maturazione (su richiesta del lavoratore); le restanti devono essere godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Le ferie non possono essere sostituite da indennità economica, salvo in caso di cessazione del rapporto.
Ferie per i lavoratori scritturati
I lavoratori scritturati con scrittura continuata maturano le ferie in proporzione alla durata della scrittura. Per gli intermittenti e per chi ha il compenso base mensile il CCNL scritturati stabilisce che il compenso comprende già i ratei di mensilità aggiuntive, ferie e TFR (artt. 2B e 3). Negli altri casi, alla scadenza della scrittura:
- Se le ferie maturate non sono state fruite durante il rapporto (cosa frequente nelle scritture brevi), vengono liquidate in busta paga come indennità sostitutiva delle ferie.
- Per le scritture di durata superiore a 3 mesi è di norma possibile concordare la fruizione effettiva delle ferie in periodi di pausa produttiva.
Permessi retribuiti: quali e quando
Il CCNL prevede permessi retribuiti aggiuntivi alle ferie per eventi specifici:
- Matrimonio o unione civile: 15 giorni consecutivi di permesso retribuito.
- Lutto: 3 giorni per il decesso del coniuge, del convivente, del genitore, del figlio, del fratello o sorella. Per il decesso di altri familiari stretti, la legge 104/1992 può integrare le tutele.
- Donazione di sangue: giornata di permesso retribuito, ai sensi della legge 584/1967.
- Visite mediche specialistiche: il tempo necessario per le visite è di norma retribuito nei limiti stabiliti dal CCNL o dagli accordi aziendali.
- Elezioni: il personale chiamato a svolgere funzioni in seggio elettorale ha diritto a permessi retribuiti come da normativa di legge.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Spettacolo dal Vivo?
Cosa sono i ROL nel CCNL Spettacolo?
Il datore di lavoro può imporre quando fare le ferie?
Come funzionano le ferie per i lavoratori scritturati?
Quali permessi retribuiti sono previsti dal CCNL?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.