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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cos'è il Registro delle Imprese e a cosa serve

Il Registro delle Imprese è l’anagrafe ufficiale di tutte le imprese italiane. Lo tiene la Camera di Commercio (CCIAA) di ogni provincia e chiunque voglia sapere chi gestisce una certa azienda, dove ha sede, chi ne è responsabile o quanto capitale ha dichiarato può consultarlo. Non è un archivio riservato: i dati sono pubblici e accessibili a tutti, proprio perché la loro funzione è quella di far circolare informazioni certe nel mercato.

L’iscrizione al Registro produce quella che i giuristi chiamano ‘pubblicità legale’: significa che i dati iscritti si presumono conosciuti da tutti. Un creditore, un fornitore o un cliente non può quindi dire ‘non sapevo chi fosse l’amministratore’ se il nome era regolarmente depositato. Questo meccanismo tutela chi fa affari con l’impresa e, al tempo stesso, responsabilizza chi la gestisce.

Non tutte le imprese si iscrivono nello stesso modo. Il Registro è diviso in sezioni: la sezione ordinaria accoglie le società di capitali e di persone (Srl, Spa, snc, sas e altre); le sezioni speciali sono riservate a chi svolge un’attività in forma più semplice, come i piccoli imprenditori, gli artigiani iscritti all’albo e i coltivatori diretti. Le regole di pubblicità sono le stesse, ma i dati richiesti e alcune conseguenze giuridiche possono variare a seconda della sezione.

Sezioni del Registro delle Imprese e soggetti iscritti
Sezione Chi vi si iscrive Esempi
Sezione ordinaria Società di capitali e di persone Srl, Spa, snc, sas, cooperative
Sezione speciale — piccoli imprenditori Chi esercita un'attività in forma individuale non artigiana Negoziante, ambulante, agente di commercio individuale
Sezione speciale — artigiani Imprenditori iscritti all'albo delle imprese artigiane Elettricista, idraulico, falegname in proprio
Sezione speciale — coltivatori diretti Chi coltiva il fondo con lavoro prevalentemente proprio Agricoltore familiare
REA (Repertorio Economico Amministrativo) Soggetti con dati economici/statistici da comunicare Unità locali, attività secondarie

Esempio pratico

  • Alfa Srl apre i battenti a Milano: al momento dell’iscrizione al Registro delle Imprese (sezione ordinaria) vengono depositati la denominazione sociale, la sede legale in via Roma 1, l’oggetto sociale (commercio all’ingrosso di abbigliamento), il capitale sociale versato e i nominativi degli amministratori. Da quel momento chiunque — banca, fornitore, cliente — può consultare la visura camerale online e verificare chi risponde delle obbligazioni della società. Se Alfa Srl avesse invece scelto di operare come impresa individuale artigiana, il titolare Tizio si sarebbe iscritto in una delle sezioni speciali, con procedura analoga ma requisiti diversi.

Documenti necessari

  • Documento d’identità e codice fiscale del titolare o dei soci/amministratori
  • Atto costitutivo e statuto (per le società) autenticato dal notaio
  • Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa
  • Codice ATECO dell’attività svolta
  • Modello di iscrizione compilato tramite il portale ComUnica (pratiche.impresainungiorno.gov.it)

Caso 1 — Tizio apre una ditta individuale artigiana

Scenario. Tizio è un falegname che vuole mettersi in proprio. Non intende costituire una società: opererà come impresa individuale e vuole iscriversi all’albo delle imprese artigiane del Comune.

Come si applica. Tizio presenta la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese: con un solo invio ottiene l’iscrizione nella sezione speciale degli artigiani, l’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, l’apertura della posizione INPS (gestione artigiani) e quella INAIL. Da subito è iscritto anche nell’albo delle imprese artigiane, che viene alimentato automaticamente. Ogni anno dovrà versare il diritto annuale alla Camera di Commercio: per le imprese individuali l’importo è fisso e ridotto rispetto a quello delle società.

In pratica

  • Un solo modello (ComUnica) sostituisce quattro pratiche separate: Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS, INAIL.
  • L’iscrizione nella sezione speciale artigiani è contestuale all’iscrizione all’albo: nessun secondo passaggio allo sportello comunale.
  • Il diritto annuale si versa con F24, di norma entro il 30 giugno insieme al primo acconto delle imposte sui redditi.

Caso 2 — Alfa Srl e la pubblicità degli atti sociali

Scenario. Alfa Srl, già iscritta in sezione ordinaria, nomina un nuovo amministratore delegato. Uno dei soci vuole sapere se questa modifica è opponibile ai terzi.

Come si applica. Le variazioni dei dati societari (cambio di amministratori, modifica dello statuto, trasferimento di sede) devono essere depositate al Registro delle Imprese entro i termini previsti dalla legge, di norma a cura del notaio o del commercialista. Finché la variazione non è iscritta, la nomina del nuovo amministratore non è opponibile ai terzi in buona fede: un fornitore che avesse trattato con il vecchio amministratore, ignaro della sostituzione, potrebbe quindi invocare la validità dell’atto. Solo dopo il deposito e l’iscrizione la modifica diventa pienamente efficace nei confronti di tutti.

In pratica

  • Ogni variazione rilevante (sede, amministratori, capitale, oggetto sociale) va depositata tempestivamente al Registro.
  • Finché l’atto non è iscritto, la società non può opporre la modifica a chi non ne era a conoscenza.
  • La visura camerale aggiornata è lo strumento con cui i terzi verificano la situazione corrente della società.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Chi è obbligato a iscriversi al Registro delle Imprese?

Tutte le imprese — individuali e societarie — che esercitano un’attività commerciale, artigianale o agricola in forma professionale. Le sezioni (ordinaria o speciali) variano a seconda della forma giuridica e dell’attività svolta.

Cosa si trova nella visura camerale?

Denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, attività (codice ATECO), organi sociali e loro poteri, capitale sociale, eventuali procedure concorsuali o pregiudizievoli. La visura storica mostra anche le variazioni nel tempo.

Come si richiede la visura camerale?

Online sul portale registroimprese.it oppure agli sportelli delle Camere di Commercio. Si paga un piccolo diritto di segreteria. Chi dispone di una firma digitale può scaricarla direttamente.

Quando si paga il diritto annuale?

Di norma entro il 30 giugno di ogni anno, con modello F24. È dovuto per il solo fatto di essere iscritti al Registro al 1° gennaio dell’anno. L’omesso versamento comporta sanzioni, sanabili con ravvedimento operoso.

L'importo del diritto annuale è uguale per tutti?

No. Per le imprese individuali è un importo fisso e generalmente ridotto. Per le società e gli altri soggetti l’importo si calcola per scaglioni di fatturato, con un minimo garantito. La misura esatta viene deliberata per ogni anno e si trova sul sito della Camera di Commercio competente.

Cosa succede se non mi iscrivo?

L’assenza di iscrizione priva l’impresa della pubblicità legale e può comportare sanzioni amministrative. Per le società la mancata iscrizione impedisce l’acquisto della personalità giuridica (Srl e Spa ‘nascono’ con l’iscrizione).

Devo comunicare anche le variazioni?

Sì. Ogni modifica rilevante — cambio di sede, nuovo amministratore, modifica dello statuto, cessazione di un ramo d’attività — deve essere depositata al Registro nei termini di legge. Le variazioni non comunicate non sono opponibili ai terzi.

Domande frequenti

Chi è obbligato a iscriversi al Registro delle Imprese?

Tutte le imprese — individuali e societarie — che esercitano un'attività commerciale, artigianale o agricola in forma professionale. Le sezioni (ordinaria o speciali) variano a seconda della forma giuridica e dell'attività svolta.

Cosa si trova nella visura camerale?

Denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, attività (codice ATECO), organi sociali e loro poteri, capitale sociale, eventuali procedure concorsuali o pregiudizievoli. La visura storica mostra anche le variazioni nel tempo.

Come si richiede la visura camerale?

Online sul portale registroimprese.it oppure agli sportelli delle Camere di Commercio. Si paga un piccolo diritto di segreteria. Chi dispone di una firma digitale può scaricarla direttamente.

Quando si paga il diritto annuale?

Di norma entro il 30 giugno di ogni anno, con modello F24. È dovuto per il solo fatto di essere iscritti al Registro al 1° gennaio dell'anno. L'omesso versamento comporta sanzioni, sanabili con ravvedimento operoso.

L'importo del diritto annuale è uguale per tutti?

No. Per le imprese individuali è un importo fisso e generalmente ridotto. Per le società e gli altri soggetti l'importo si calcola per scaglioni di fatturato, con un minimo garantito. La misura esatta viene deliberata per ogni anno e si trova sul sito della Camera di Commercio competente.

Cosa succede se non mi iscrivo?

L'assenza di iscrizione priva l'impresa della pubblicità legale e può comportare sanzioni amministrative. Per le società la mancata iscrizione impedisce l'acquisto della personalità giuridica (Srl e Spa 'nascono' con l'iscrizione).

Devo comunicare anche le variazioni?

Sì. Ogni modifica rilevante — cambio di sede, nuovo amministratore, modifica dello statuto, cessazione di un ramo d'attività — deve essere depositata al Registro nei termini di legge. Le variazioni non comunicate non sono opponibili ai terzi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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