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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Perché il forfettario applica il bollo in fattura

Chi opera in regime forfettario emette fatture senza IVA. Proprio qui entra in gioco l’imposta di bollo: la legge prevede che i documenti non soggetti a IVA scontino il bollo quando superano una certa soglia. In pratica, il principio è semplice — o si paga l’IVA, o si paga il bollo. Non entrambi.

Il bollo dovuto è di 2 euro per ogni fattura che espone importi non assoggettati a IVA superiori a 77,47 euro. Per il forfettario questa situazione è la norma, visto che l’intero corrispettivo è esente da IVA per legge.

La domanda più frequente è: chi deve sborsare quei 2 euro, il forfettario o il cliente? La risposta pratica è che il forfettario anticipa l’imposta apponendo il bollo (o assolvendo in modo virtuale), ma di norma ne chiede il rimborso al cliente inserendo la voce ‘rimborso imposta di bollo 2 euro’ direttamente in fattura. Il cliente quindi paga quei 2 euro in più insieme al compenso.

Capire bene questo meccanismo evita errori comuni: dimenticare il bollo sulle fatture oltre soglia espone a sanzioni; applicarlo erroneamente su fatture sotto soglia è una svista inutile. Vediamo nel dettaglio come funziona e come si assolve.

Bollo su fatture forfettarie — riepilogo soglie e importi
Situazione Bollo dovuto
Fattura senza IVA con importo fino a 77,47 euro Nessun bollo
Fattura senza IVA con importo superiore a 77,47 euro 2 euro
Fattura con IVA (regime ordinario) Nessun bollo (alternatività IVA/bollo)
Assolvimento su e-fattura Virtuale — versamento trimestrale F24

Esempio pratico

  • Tizio è un grafico freelance in regime forfettario. A marzo emette una fattura elettronica di 1.200 euro per un lavoro di impaginazione: nessuna IVA esposta, perché il forfettario non la applica. L’importo supera 77,47 euro, quindi scatta il bollo. Tizio inserisce in fattura la voce ‘Rimborso imposta di bollo: 2 euro’ e il cliente paga in tutto 1.202 euro. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate, nel cassetto fiscale, Tizio vedrà il bollo calcolato e lo verserà con F24 (codice tributo 2521 se la fattura è del primo trimestre) entro la scadenza trimestrale.

Documenti necessari

  • Partita IVA forfettaria (documentazione apertura regime)
  • Fatture elettroniche emesse (archivio Sistema di Interscambio)
  • Modello F24 per versamento bollo trimestrale
  • Cassetto fiscale Agenzia delle Entrate (sezione bollo e-fatture)
  • DPR 642/1972 — tariffa allegata (voce fatture e ricevute)

Tizio: consulente IT forfettario con fattura da 800 euro

Scenario. Tizio lavora come consulente informatico in regime forfettario. A giugno emette una fattura elettronica di 800 euro al suo cliente aziendale. Non espone IVA perché è forfettario.

Come si applica. L’importo (800 euro) supera la soglia di 77,47 euro e la fattura non ha IVA: scatta il bollo da 2 euro. Tizio lo addebita al cliente come rimborso. Il cliente paga 802 euro. Nel trimestre successivo Tizio troverà nell’area riservata AdE l’importo di bollo calcolato e lo versa con F24 codice 2522 (secondo trimestre).

In pratica

  • Inserisci in fattura la riga ‘Rimborso imposta di bollo: euro 2,00’.
  • Non apporre alcuna marca fisica: su e-fattura il bollo è sempre virtuale.
  • Versa con F24 entro la scadenza trimestrale indicata nell’area riservata AdE.

Caio: personal trainer forfettario con fattura da 50 euro

Scenario. Caio è personal trainer in regime forfettario. Emette una ricevuta/fattura di 50 euro per una singola seduta di allenamento a un cliente privato. Non applica IVA.

Come si applica. L’importo (50 euro) è inferiore a 77,47 euro. Il bollo non è dovuto, indipendentemente dal fatto che la fattura non abbia IVA. Caio emette la fattura senza aggiungere i 2 euro di bollo.

In pratica

  • Sotto 77,47 euro: nessun bollo, nessuna marca, nessun addebito al cliente.
  • Controlla sempre l’importo complessivo della fattura, non solo il compenso netto.
  • Se in futuro emetti fatture aggregate che superano la soglia, il bollo scatta sull’intero documento.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Chi paga il bollo, il forfettario o il cliente?

Formalmente l’obbligo è in capo a chi emette la fattura, cioè il forfettario. In pratica, quasi sempre il forfettario addebita i 2 euro al cliente come rimborso spese, inserendo la voce in fattura. Il cliente quindi ne sopporta l’onere economico.

Il bollo scatta su tutte le fatture dei forfettari?

No. Scatta solo sulle fatture il cui importo complessivo non soggetto a IVA supera 77,47 euro. Fatture di importo uguale o inferiore a quella soglia non richiedono il bollo.

Come si assolve il bollo sulle fatture elettroniche?

In modo virtuale: nessuna marca fisica da apporre. L’Agenzia delle Entrate calcola il bollo dai dati delle e-fatture transitate dal Sistema di Interscambio, lo mette a disposizione nell’area riservata e il contribuente lo versa trimestralmente con modello F24.

Quali codici tributo uso per versare il bollo con F24?

I codici sono 2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo e 2524 per il quarto trimestre.

Cosa succede se dimentico di applicare il bollo?

L’omissione del bollo espone a sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Poiché il dato è visibile direttamente dalle e-fatture nel Sistema di Interscambio, i controlli sono automatici. Meglio non dimenticarsi.

Se emetto una fattura con importo parte soggetto a IVA e parte no, pago il bollo?

Il bollo scatta solo sulla quota non soggetta a IVA se quella quota supera 77,47 euro. Per i forfettari l’intera fattura è senza IVA, quindi si guarda l’importo totale del documento.

Domande frequenti

Chi paga il bollo, il forfettario o il cliente?

Formalmente l'obbligo è in capo a chi emette la fattura, cioè il forfettario. In pratica, quasi sempre il forfettario addebita i 2 euro al cliente come rimborso spese, inserendo la voce in fattura. Il cliente quindi ne sopporta l'onere economico.

Il bollo scatta su tutte le fatture dei forfettari?

No. Scatta solo sulle fatture il cui importo complessivo non soggetto a IVA supera 77,47 euro. Fatture di importo uguale o inferiore a quella soglia non richiedono il bollo.

Come si assolve il bollo sulle fatture elettroniche?

In modo virtuale: nessuna marca fisica da apporre. L'Agenzia delle Entrate calcola il bollo dai dati delle e-fatture transitate dal Sistema di Interscambio, lo mette a disposizione nell'area riservata e il contribuente lo versa trimestralmente con modello F24.

Quali codici tributo uso per versare il bollo con F24?

I codici sono 2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo e 2524 per il quarto trimestre.

Cosa succede se dimentico di applicare il bollo?

L'omissione del bollo espone a sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Poiché il dato è visibile direttamente dalle e-fatture nel Sistema di Interscambio, i controlli sono automatici. Meglio non dimenticarsi.

Se emetto una fattura con importo parte soggetto a IVA e parte no, pago il bollo?

Il bollo scatta solo sulla quota non soggetta a IVA se quella quota supera 77,47 euro. Per i forfettari l'intera fattura è senza IVA, quindi si guarda l'importo totale del documento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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