Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Dirigenti Industria fissa il periodo di comporto (durata massima della conservazione del posto durante la malattia) in misura superiore agli standard degli altri contratti collettivi: normalmente 12 mesi nell’arco di un triennio. Durante la malattia la retribuzione e a carico aziendale, integrata dall’assistenza FASI/Assidai per le spese sanitarie. Superato il comporto, il datore puo recedere dal rapporto con diritto al preavviso e all’eventuale indennita supplementare.
Tabella riepilogativa
| Evento | Conservazione del posto | Retribuzione |
|---|---|---|
| Malattia ordinaria | 12 mesi in un triennio | 100% RGA a carico azienda |
| Malattia grave/cronica (proroga) | Possibile accordo individuale di proroga | 100% RGA per periodo prorogato |
| Infortunio professionale | Fino a guarigione (non superato comporto) | 100% RGA + INAIL rendita/indennizzo |
| Infortunio extraprofessionale | Come malattia ordinaria | 100% RGA a carico azienda |
| Ricovero ospedaliero | Incluso nel comporto | 100% RGA; FASI rimborsa ospedaliero |
Il periodo di comporto nel CCNL Dirigenti
Il periodo di comporto e il lasso di tempo massimo durante il quale il dirigente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il CCNL Dirigenti Industria fissa il comporto in 12 mesi nell’arco di un triennio: si sommano tutti i giorni di malattia nei 36 mesi precedenti; al raggiungimento dei 12 mesi cumulativi il datore puo recedere.
Questo comporto e piu lungo rispetto a molti altri CCNL (es. CCNL Metalmeccanici: 180 giorni per lavoratori con piu di 10 anni di anzianita). La maggiore durata riflette l’autonomia del dirigente e la difficolta di sostituzione immediata del ruolo.
Retribuzione a carico aziendale
Durante la malattia il dirigente conserva il diritto all’intera retribuzione fissa (TMCG e RGA) a carico del datore di lavoro. A differenza degli impiegati e operai, per i dirigenti non e prevista l’indennita di malattia INPS: l’obbligazione retributiva e interamente aziendale.
Le spese sanitarie (visite specialistiche, ricoveri, farmaci di fascia C) sono coperte dal fondo di assistenza sanitaria contrattuale FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Industria) o da Assidai, secondo il piano sanitario vigente.
Superamento del comporto e recesso
Al termine del periodo di comporto (12 mesi cumulativi nel triennio), il datore ha facolta di recedere dal rapporto. Il recesso per superamento del comporto non e un licenziamento disciplinare: e un recesso per impossibilita sopravvenuta della prestazione.
Il dirigente che supera il comporto ha diritto:
- Al preavviso contrattuale (o alla relativa indennita sostitutiva)
- Al TFR maturato
- All’eventuale indennita supplementare, la cui spettanza in caso di recesso per comporto e oggetto di discussione giurisprudenziale (tendenza ad escluderla, salvo accordi aziendali)
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual e il comporto del dirigente industriale?
Chi paga la retribuzione durante la malattia del dirigente?
L'infortunio professionale rientra nel comporto?
Il recesso per superamento del comporto da diritto all'indennita supplementare?
FASI e Assidai coprono le spese mediche durante la malattia?
Stesso CCNL: consulta anche TMCG, tabelle retributive e struttura RGA, preavviso, licenziamento e indennita supplementare, ferie, permessi e assenze retribuite, maternita, paternita e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione a Previndai e orario di lavoro, reperibilita e assenza di limiti legali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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In sintesi
Indice dei contenuti
La disciplina della malattia del dirigente industriale si colloca all'incrocio fra una norma di legge generale, l'art. 2110 c.c., e l'autonomia collettiva che la riempie di contenuto. L'art. 2110 c.c. stabilisce il principio cardine: in caso di malattia o infortunio il prestatore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo determinato dalla legge, dagli usi o secondo equita, e alla retribuzione o a un'indennita nella misura e per il tempo stabiliti. Per i dirigenti questo periodo, il comporto, e definito dal CCNL Dirigenti Industria, che storicamente lo fissa in misura piu generosa rispetto agli altri inquadramenti, in ragione della peculiarita di una figura di vertice difficilmente sostituibile nell'immediato.
La ratio del comporto e la sua funzione di bilanciamento
Il comporto e l'istituto con cui l'ordinamento contempera due interessi confliggenti: la tutela della salute e del posto del lavoratore malato, da un lato, e l'interesse del datore a una prestazione effettiva, dall'altro. La conservazione del posto non e illimitata: superata la soglia, l'impossibilita sopravvenuta della prestazione diventa giuridicamente rilevante e legittima il recesso. Nel rapporto dirigenziale questa logica si accentua, perche il ruolo apicale rende particolarmente onerosa la sostituzione e, al tempo stesso, giustifica una soglia di tolleranza piu ampia.
Retribuzione interamente aziendale: l'eccezione dei dirigenti
La differenza piu marcata rispetto a impiegati e operai sta nel meccanismo retributivo. Per le altre categorie l'INPS eroga l'indennita di malattia e il datore integra fino al trattamento contrattuale; per il dirigente, invece, non opera l'indennita INPS e l'intera retribuzione fissa durante la malattia resta a carico del datore. Si tratta di un'obbligazione contrattuale piena, che discende dalla natura del rapporto e dalla qualifica.
Il ruolo di FASI e Assidai
I fondi sanitari contrattuali coprono le spese mediche (visite, ricoveri, prestazioni specialistiche) ma operano su un piano distinto da quello retributivo. Non sono un sostituto della retribuzione durante la malattia, bensi un'integrazione assistenziale che riduce l'esborso sanitario del dirigente e della sua famiglia. La loro disciplina di dettaglio dipende dal piano sanitario vigente.
Computo dei giorni e periodo di riferimento
Il calcolo del comporto richiede di sommare i giorni di assenza per malattia entro il periodo di osservazione fissato dal contratto (comporto cosiddetto per sommatoria o secco, a seconda della clausola). E un'operazione tecnica delicata, perche un errore di computo puo viziare il recesso. Per i valori esatti e per le modalita di cumulo occorre fare riferimento al testo del CCNL vigente, evitando di affidarsi a soglie ricordate a memoria.
Superamento del comporto: recesso per impossibilita, non licenziamento
Il recesso intimato per superamento del comporto non e un licenziamento disciplinare ne un recesso per giustificato motivo nel senso comune: e un recesso fondato sull'impossibilita sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 2110, secondo comma, c.c. Cio comporta conseguenze pratiche: il datore deve attendere l'effettivo superamento della soglia, deve poter dimostrare il superamento, e al dirigente spettano il preavviso (o la relativa indennita), il TFR maturato e, ove ne ricorrano i presupposti contrattuali, l'indennita supplementare.
L'indennita supplementare e il rapporto con la giustificatezza
Nel rapporto dirigenziale il licenziamento e retto dal criterio della giustificatezza, piu ampio della giusta causa e del giustificato motivo. La spettanza dell'indennita supplementare in caso di recesso per superamento del comporto e questione che dipende dalle clausole del CCNL e dalla loro lettura: in linea generale, trattandosi di recesso non riconducibile a un inadempimento del dirigente, la prassi tende a riconoscerne la spettanza, ma la materia va sempre verificata sul testo contrattuale applicabile e sull'eventuale contenzioso specifico.
Domande frequenti
Il dirigente in malattia percepisce l'indennita INPS?
No. A differenza di impiegati e operai, per il dirigente non opera l'indennita di malattia INPS: la retribuzione fissa durante la malattia resta interamente a carico del datore di lavoro come obbligazione contrattuale.
Che cosa coprono FASI e Assidai?
Coprono le spese sanitarie (visite, ricoveri, prestazioni specialistiche) secondo il piano sanitario vigente. Sono un'integrazione assistenziale e non sostituiscono l'obbligo retributivo del datore durante la malattia.
Il recesso per superamento del comporto e un licenziamento disciplinare?
No. E un recesso per impossibilita sopravvenuta della prestazione ex art. 2110, secondo comma, c.c. Presuppone l'effettivo superamento della soglia e da diritto a preavviso, TFR ed eventualmente indennita supplementare.
Come si calcola il comporto del dirigente?
Si sommano i giorni di malattia nel periodo di osservazione fissato dal contratto, secondo le modalita di cumulo previste. I valori e i criteri esatti vanno letti sul CCNL vigente.
Spetta l'indennita supplementare se il recesso e per comporto?
Dipende dalle clausole del CCNL applicabile. Trattandosi di recesso non imputabile a inadempimento del dirigente, la prassi tende a riconoscerla, ma occorre verificare il testo contrattuale e l'eventuale orientamento applicabile.