Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Dirigenti Industria fissa il periodo di comporto (durata massima della conservazione del posto durante la malattia) in misura superiore agli standard degli altri contratti collettivi: normalmente 12 mesi nell’arco di un triennio. Durante la malattia la retribuzione e a carico aziendale, integrata dall’assistenza FASI/Assidai per le spese sanitarie. Superato il comporto, il datore puo recedere dal rapporto con diritto al preavviso e all’eventuale indennita supplementare.
Tabella riepilogativa
| Evento | Conservazione del posto | Retribuzione |
|---|---|---|
| Malattia ordinaria | 12 mesi in un triennio | 100% RGA a carico azienda |
| Malattia grave/cronica (proroga) | Possibile accordo individuale di proroga | 100% RGA per periodo prorogato |
| Infortunio professionale | Fino a guarigione (non superato comporto) | 100% RGA + INAIL rendita/indennizzo |
| Infortunio extraprofessionale | Come malattia ordinaria | 100% RGA a carico azienda |
| Ricovero ospedaliero | Incluso nel comporto | 100% RGA; FASI rimborsa ospedaliero |
Il periodo di comporto nel CCNL Dirigenti
Il periodo di comporto e il lasso di tempo massimo durante il quale il dirigente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il CCNL Dirigenti Industria fissa il comporto in 12 mesi nell’arco di un triennio: si sommano tutti i giorni di malattia nei 36 mesi precedenti; al raggiungimento dei 12 mesi cumulativi il datore puo recedere.
Questo comporto e piu lungo rispetto a molti altri CCNL (es. CCNL Metalmeccanici: 180 giorni per lavoratori con piu di 10 anni di anzianita). La maggiore durata riflette l’autonomia del dirigente e la difficolta di sostituzione immediata del ruolo.
Retribuzione a carico aziendale
Durante la malattia il dirigente conserva il diritto all’intera retribuzione fissa (TMCG e RGA) a carico del datore di lavoro. A differenza degli impiegati e operai, per i dirigenti non e prevista l’indennita di malattia INPS: l’obbligazione retributiva e interamente aziendale.
Le spese sanitarie (visite specialistiche, ricoveri, farmaci di fascia C) sono coperte dal fondo di assistenza sanitaria contrattuale FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Industria) o da Assidai, secondo il piano sanitario vigente.
Superamento del comporto e recesso
Al termine del periodo di comporto (12 mesi cumulativi nel triennio), il datore ha facolta di recedere dal rapporto. Il recesso per superamento del comporto non e un licenziamento disciplinare: e un recesso per impossibilita sopravvenuta della prestazione.
Il dirigente che supera il comporto ha diritto:
- Al preavviso contrattuale (o alla relativa indennita sostitutiva)
- Al TFR maturato
- All’eventuale indennita supplementare, la cui spettanza in caso di recesso per comporto e oggetto di discussione giurisprudenziale (tendenza ad escluderla, salvo accordi aziendali)
Casi pratici
Domande frequenti
Qual e il comporto del dirigente industriale?
Chi paga la retribuzione durante la malattia del dirigente?
L'infortunio professionale rientra nel comporto?
Il recesso per superamento del comporto da diritto all'indennita supplementare?
FASI e Assidai coprono le spese mediche durante la malattia?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Qual e il comporto del dirigente industriale?
12 mesi nell'arco di un triennio (36 mesi precedenti). Si sommano tutti i giorni di malattia: al raggiungimento dei 12 mesi cumulativi il datore puo recedere dal rapporto.
Chi paga la retribuzione durante la malattia del dirigente?
Il datore di lavoro, per l'intera RGA fissa, per tutta la durata del comporto. Non e prevista l'indennita INPS per malattia per i dirigenti. Le spese sanitarie sono rimborsate da FASI o Assidai.
L'infortunio professionale rientra nel comporto?
No secondo l'orientamento prevalente: il periodo di infortunio professionale (inabilita temporanea assoluta INAIL) non si cumula con la malattia comune ai fini del calcolo del comporto.
Il recesso per superamento del comporto da diritto all'indennita supplementare?
E' questione dibattuta. La tendenza giurisprudenziale e a escludere l'indennita supplementare per recesso da comporto, in quanto non e un licenziamento ingiustificato. Accordi aziendali possono prevedere diversamente.
FASI e Assidai coprono le spese mediche durante la malattia?
Si: FASI (per i dirigenti industriali iscritti) e Assidai coprono visite specialistiche, ricoveri, esami diagnostici e cure secondo il piano sanitario contrattuale. La copertura opera anche durante la malattia e indipendentemente dall'attivita lavorativa.
Vedi anche