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La guida
Il CCNL Panificazione (art. 54) fissa il preavviso, uguale per licenziamento e dimissioni, in 30 giorni di calendario per gli impiegati e 15 giorni di calendario per il restante personale, senza distinzioni di anzianità. Le dimissioni richiedono il rispetto del preavviso contrattuale o la corresponsione dell’indennita’ sostitutiva. Il licenziamento disciplinare richiede la contestazione scritta e il rispetto della procedura ex art. 7 St.Lav. Le tutele reintegratorie o indennitarie dipendono dalle dimensioni dell’azienda.
Tabella riepilogativa
| Personale | Preavviso (licenziamento e dimissioni) |
|---|---|
| Impiegati | 30 giorni di calendario |
| Restante personale (operai, banconisti, addetti alla produzione) | 15 giorni di calendario |
Il preavviso vale dopo il superamento della prova e va comunicato per iscritto con raccomandata o raccomandata a mano. Non dipende dal livello né dall’anzianità. Il licenziamento per giusta causa è senza preavviso.
Il preavviso: funzione e decorrenza
Il preavviso è l’obbligo reciproco di comunicare con anticipo la volontà di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Entrambe le parti – datore e lavoratore – sono tenute al rispetto del preavviso contrattuale: 30 giorni di calendario per gli impiegati, 15 per il restante personale. In caso di mancato preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva pari all’importo della retribuzione corrispondente.
Il CCNL (art. 54) lo misura in giorni di calendario. Durante il preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente e il lavoratore matura tutti i diritti retributivi ordinari.
Dimissioni: procedura e tutele
Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta, con rispetto del preavviso contrattuale. Dal 2016 (D.Lgs. 151/2015) le dimissioni dei lavoratori dipendenti devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro o attraverso un patronato/CAF abilitato: la procedura è obbligatoria anche per i dipendenti dei piccoli panifici artigiani.
Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, modifiche unilaterali peggiorative delle condizioni di lavoro, molestie) consentono al lavoratore di dimettersi senza preavviso e con diritto alla NASPI (indennità di disoccupazione), equiparandosi al licenziamento senza colpa.
Licenziamento: tipi e tutele
Il licenziamento può essere:
- Per giusta causa (art. 2119 c.c.): mancanza grave che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. Non richiede preavviso.
- Per giustificato motivo soggettivo (infrazione disciplinare di minore gravità): richiede preavviso e contestazione scritta previa.
- Per giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive. Richiede preavviso e, nelle imprese con più di 15 dipendenti, tentativo obbligatorio di conciliazione.
Nei piccoli panifici artigiani con meno di 15 dipendenti si applica la tutela indennitaria (non reintegratoria) della legge Fornero/Jobs Act. L’entita’ dell’indennita’ dipende dall’anzianita’ e dalle circostanze del recesso.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanti giorni di preavviso spettano a un panettiere di livello 3?
Le dimissioni si possono ancora dare in carta?
Un panettiere licenziato ha diritto alla NASPI?
In un panificio con 5 dipendenti si applica la reintegra?
Il licenziamento disciplinare richiede sempre la contestazione?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.