Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Panificazione

In sintesi

Il CCNL Panificazione (art. 54) fissa il preavviso, uguale per licenziamento e dimissioni, in 30 giorni di calendario per gli impiegati e 15 giorni di calendario per il restante personale, senza distinzioni di anzianità. Le dimissioni richiedono il rispetto del preavviso contrattuale o la corresponsione dell’indennita’ sostitutiva. Il licenziamento disciplinare richiede la contestazione scritta e il rispetto della procedura ex art. 7 St.Lav. Le tutele reintegratorie o indennitarie dipendono dalle dimensioni dell’azienda.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Parti firmatarie
Assipan-Confcommercio · Fiesa-Assopanificatori Confesercenti · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL; dal 6 luglio 2026 ha aderito anche F.I.P.P.A.-Federpanificatori
Ultimo rinnovo
Accordo del 18 luglio 2024, testo unico firmato il 26 febbraio 2025
Vigenza
In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una tantum di 100 euro per i panifici artigianali in due rate da 50 euro (agosto e ottobre 2024)
Platea
circa 80.000 addetti

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso CCNL Panificazione (art. 54)
Personale Preavviso (licenziamento e dimissioni)
Impiegati 30 giorni di calendario
Restante personale (operai, banconisti, addetti alla produzione) 15 giorni di calendario

Il preavviso vale dopo il superamento della prova e va comunicato per iscritto con raccomandata o raccomandata a mano. Non dipende dal livello né dall’anzianità. Il licenziamento per giusta causa è senza preavviso.

Il preavviso: funzione e decorrenza

Il preavviso è l’obbligo reciproco di comunicare con anticipo la volontà di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Entrambe le parti – datore e lavoratore – sono tenute al rispetto del preavviso contrattuale: 30 giorni di calendario per gli impiegati, 15 per il restante personale. In caso di mancato preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva pari all’importo della retribuzione corrispondente.

Il CCNL (art. 54) lo misura in giorni di calendario. Durante il preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente e il lavoratore matura tutti i diritti retributivi ordinari.

Dimissioni: procedura e tutele

Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta, con rispetto del preavviso contrattuale. Dal 2016 (D.Lgs. 151/2015) le dimissioni dei lavoratori dipendenti devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro o attraverso un patronato/CAF abilitato: la procedura è obbligatoria anche per i dipendenti dei piccoli panifici artigiani.

Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, modifiche unilaterali peggiorative delle condizioni di lavoro, molestie) consentono al lavoratore di dimettersi senza preavviso e con diritto alla NASPI (indennità di disoccupazione), equiparandosi al licenziamento senza colpa.

Licenziamento: tipi e tutele

Il licenziamento può essere:

  • Per giusta causa (art. 2119 c.c.): mancanza grave che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. Non richiede preavviso.
  • Per giustificato motivo soggettivo (infrazione disciplinare di minore gravità): richiede preavviso e contestazione scritta previa.
  • Per giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive. Richiede preavviso e, nelle imprese con più di 15 dipendenti, tentativo obbligatorio di conciliazione.

Nei piccoli panifici artigiani con meno di 15 dipendenti si applica la tutela indennitaria (non reintegratoria) della legge Fornero/Jobs Act. L’entita’ dell’indennita’ dipende dall’anzianita’ e dalle circostanze del recesso.

Pubblicita

Casi pratici

Tizio – Dimissioni senza preavviso per giusta causa
Tizio (livello 3, operaio, 4 anni di anzianità) non percepisce la retribuzione da tre mesi. Si dimette per giusta causa senza obbligo di preavviso, tramite la procedura telematica ministeriale. Ha diritto: indennità sostitutiva del preavviso, TFR, ferie non godute, tredicesima pro-quota. Poiché le dimissioni sono per giusta causa, ha diritto alla NASPI.
Caia – Licenziamento disciplinare
Caia (livello 4, 6 anni anzianità) abbandona ripetutamente il posto di lavoro senza autorizzazione. Il datore emette contestazione disciplinare scritta con i fatti addebitati, concedendo 5 giorni per le giustificazioni scritte (art. 7 Stat.Lav.). Caia replica ma il datore ritiene le giustificazioni insufficienti e procede al licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso. Il panificio ha 8 dipendenti: si applica la tutela indennitaria.
Sempronio – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Sempronio (livello 2) viene licenziato per riduzione delle attività in un panificio con 20 dipendenti. Il datore tenta la conciliazione preventiva in DTL. In sede di conciliazione Sempronio accetta un’offerta di 4 mensilità in aggiunta al TFR e alle spettanze maturate. Il verbale di conciliazione ha effetto liberatorio per entrambe le parti.

Domande frequenti

Quanti giorni di preavviso spettano a un panettiere di livello 3?
15 giorni di calendario: l’art. 54 prevede 30 giorni per gli impiegati e 15 per il restante personale, a prescindere dal livello e dall’anzianità, sia per le dimissioni sia per il licenziamento.
Le dimissioni si possono ancora dare in carta?
No: dal 2016 sono obbligatorie le dimissioni telematiche tramite il portale del Ministero del Lavoro o un patronato. La mancata procedura rende le dimissioni inefficaci.
Un panettiere licenziato ha diritto alla NASPI?
Si, se licenziato (con qualunque tipo di licenziamento, anche disciplinare o per giusta causa: INPS, circolare 142/2015) o dimessosi per giusta causa. Serve almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni; il requisito delle 30 giornate di lavoro non c’è più dal 2022.
In un panificio con 5 dipendenti si applica la reintegra?
No: nelle imprese con meno di 15 dipendenti non si applica la tutela reintegratoria. In caso di licenziamento illegittimo il lavoratore ha diritto a un’indennita’ onnicomprensiva da 2 a 6 mensilità.
Il licenziamento disciplinare richiede sempre la contestazione?
Si: qualunque sanzione disciplinare, compreso il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, richiede preventiva contestazione scritta, termine per le giustificazioni (min. 5 giorni) e rispetto del principio di proporzionalità (art. 7 Stat.Lav.).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.