Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Panificazione

In sintesi

Il CCNL Panificazione recepisce le tutele del D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità) e del D.Lgs. 105/2022 (riforma Work-Life Balance): astensione obbligatoria di 5 mesi per la madre, congedo obbligatorio di 10 giorni per il padre, congedo parentale fino a 6 anni del bambino con indennità INPS integrata. La lavoratrice in maternità non consuma il periodo di comporto.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Assipan-Confcommercio · Fiesa-Assopanificatori Confesercenti · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
Ultimo rinnovo
18 luglio 2024
Vigenza
In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro per i panifici artigianali in due rate da 50 euro (agosto e ottobre 2024)
Platea
circa 80.000 addetti

Tabella riepilogativa

Congedi CCNL Panificazione – Schema riepilogativo
Istituto Durata Copertura retributiva
Astensione obbligatoria madre 2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto (5 mesi) 80% retribuzione INPS + eventuale integrazione CCNL
Congedo obbligatorio padre 10 giorni lavorativi da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% retribuzione a carico INPS
Congedo parentale (ciascun genitore) Fino a 3 mesi per genitore (max 9 mesi complessivi) entro i 14 anni 30% retribuzione INPS (80% per primo mese)
Riposi giornalieri (allattamento) 2 ore/giorno nel primo anno di vita Retribuiti a carico INPS
Permesso malattia figlio (under 8) Illimitato (senza retribuzione oltre 30 gg) Non retribuito; primo anno gratuito

Astensione obbligatoria e tutela della lavoratrice

La lavoratrice in stato di gravidanza ha diritto all’astensione obbligatoria per un periodo complessivo di 5 mesi: 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo (art. 16 D.Lgs. 151/2001). In alternativa, con certificazione medica, è possibile posticipare l’astensione pre-parto a 1 mese, prolungando di conseguenza quella post-parto a 4 mesi.

Durante l’astensione obbligatoria l’INPS corrisponde l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione convenzionale. Il CCNL Panificazione può prevedere un’integrazione datoriale per portare la copertura al 100%, da verificare sul testo contrattuale in vigore. La lavoratrice non può essere licenziata dal momento dell’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001).

Congedo obbligatorio del padre e Work-Life Balance

Il D.Lgs. 105/2022 (recepimento direttiva Work-Life Balance) ha esteso il congedo obbligatorio del padre a 10 giorni lavorativi, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, oppure entro 5 mesi dall’adozione. L’indennita’ è pari al 100% della retribuzione, a carico INPS.

Il CCNL Panificazione, come tutti i contratti di settore, deve rispettare questi standard minimi inderogabili. Eventuali miglioramenti contrattuali (es. giornate aggiuntive a carico del datore) sono da verificare sull’accordo di rinnovo più recente.

Congedo parentale

Dopo il termine dell’astensione obbligatoria ciascun genitore può fruire del congedo parentale fino a 3 mesi (proroga per il D.Lgs. 105/2022), per un massimo complessivo di 9 mesi tra i due genitori, entro i 14 anni di vita del bambino.

L’indennita’ INPS è pari all’80% per il primo mese (novità D.Lgs. 105/2022) e al 30% per i periodi successivi. Il congedo parentale può essere fruito in modo continuativo o frazionato a giorni o a ore (previo accordo con il datore). Il lavoratore deve comunicare al datore la fruizione del congedo con un preavviso di norma non inferiore a 5 giorni lavorativi.

Casi pratici

Tizio – Congedo obbligatorio del padre in un piccolo panificio
Tizio (panettiere di livello 3) comunica la nascita della figlia al datore entro il primo giorno lavorativo successivo al parto. Fruisce dei 10 giorni di congedo obbligatorio entro i 5 mesi successivi. L’indennita’ è interamente a carico INPS (100%), senza costo diretto per il piccolo panificio artigiano.
Caia – Astensione obbligatoria con flessibilità
Caia (addetta vendita, livello 3) ottiene certificazione medica che le consente di posticipare l’astensione pre-parto a 1 mese, lavorando fino a 4 settimane prima del parto. L’astensione post-parto si estende a 4 mesi. La copertura INPS rimane invariata all’80%; il CCNL prevede l’eventuale integrazione datoriale.
Sempronio – Congedo parentale frazionato
Sempronio usufruisce del congedo parentale frazionato a ore nei primi 3 anni di vita del figlio: riduce il proprio turno notturno di 2 ore al giorno per 60 giorni lavorativi. Comunica al datore la fruizione con 5 giorni di preavviso. L’indennita’ INPS al 30% è commisurata alle ore di assenza.
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Domande frequenti

Quanti mesi di maternità spettano a una panettiera?
5 mesi di astensione obbligatoria (2 pre-parto + 3 post-parto), con possibilità di flessibilità certificata (1 pre + 4 post). Durante l’astensione l’INPS corrisponde l’80% della retribuzione.
Il padre lavoratore in un panificio ha diritto al congedo?
Si: 10 giorni lavorativi obbligatori da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, retribuiti al 100% da INPS.
Il congedo parentale è retribuito al 100%?
No: il primo mese è indennizzato all’80% (riforma 2022); i periodi successivi al 30%. Le ore di congedo parentale non concorrono al calcolo del comporto per malattia.
Una lavoratrice in gravidanza può essere licenziata?
No: è tutelata dal divieto di licenziamento dal momento dell’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento in tale periodo è nullo.
Il congedo parentale si può fruire a ore?
Si, il D.Lgs. 105/2022 consente la fruizione del congedo parentale su base oraria, previo accordo con il datore. L’indennita’ è proporzionale alle ore di assenza.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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