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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Panificazione recepisce le tutele del D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternita') e del D.Lgs. 105/2022 (riforma Work-Life Balance): astensione obbligatoria di 5 mesi per la madre, congedo obbligatorio di 10 giorni per il padre, congedo parentale fino a 6 anni del bambino con indennita' INPS integrata. La lavoratrice in maternita' non consuma il periodo di comporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Panificazione

In sintesi

Il CCNL Panificazione recepisce le tutele del D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternita’) e del D.Lgs. 105/2022 (riforma Work-Life Balance): astensione obbligatoria di 5 mesi per la madre, congedo obbligatorio di 10 giorni per il padre, congedo parentale fino a 6 anni del bambino con indennita’ INPS integrata. La lavoratrice in maternita’ non consuma il periodo di comporto.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2021-2024 (testo consolidato; trattative rinnovo 2025 in corso)
Vigenza
Testo in regime di ultrattivita’ in attesa di rinnovo 2025
Platea
~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

Tabella riepilogativa

Congedi CCNL Panificazione – Schema riepilogativo
Istituto Durata Copertura retributiva
Astensione obbligatoria madre 2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto (5 mesi) 80% retribuzione INPS + eventuale integrazione CCNL
Congedo obbligatorio padre 10 giorni lavorativi entro 5 mesi dal parto 100% retribuzione a carico INPS
Congedo parentale (ciascun genitore) Fino a 3 mesi per genitore (max 9 mesi complessivi) entro i 12 anni 30% retribuzione INPS (80% per primo mese)
Riposi giornalieri (allattamento) 2 ore/giorno nel primo anno di vita Retribuiti a carico INPS
Permesso malattia figlio (under 8) Illimitato (senza retribuzione oltre 30 gg) Non retribuito; primo anno gratuito

Astensione obbligatoria e tutela della lavoratrice

La lavoratrice in stato di gravidanza ha diritto all’astensione obbligatoria per un periodo complessivo di 5 mesi: 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo (art. 16 D.Lgs. 151/2001). In alternativa, con certificazione medica, e’ possibile posticipare l’astensione pre-parto a 1 mese, prolungando di conseguenza quella post-parto a 4 mesi.

Durante l’astensione obbligatoria l’INPS corrisponde l’indennita’ di maternita’ pari all’80% della retribuzione convenzionale. Il CCNL Panificazione puo’ prevedere un’integrazione datoriale per portare la copertura al 100%, da verificare sul testo contrattuale in vigore. La lavoratrice non puo’ essere licenziata dal momento dell’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di eta’ del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001).

Congedo obbligatorio del padre e Work-Life Balance

Il D.Lgs. 105/2022 (recepimento direttiva Work-Life Balance) ha esteso il congedo obbligatorio del padre a 10 giorni lavorativi, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’adozione. L’indennita’ e’ pari al 100% della retribuzione, a carico INPS. Il padre puo’ usufruire di ulteriori 1-2 giorni di congedo facoltativo in coincidenza con l’astensione obbligatoria della madre.

Il CCNL Panificazione, come tutti i contratti di settore, deve rispettare questi standard minimi inderogabili. Eventuali miglioramenti contrattuali (es. giornate aggiuntive a carico del datore) sono da verificare sull’accordo di rinnovo piu’ recente.

Congedo parentale

Dopo il termine dell’astensione obbligatoria ciascun genitore puo’ fruire del congedo parentale fino a 3 mesi (proroga per il D.Lgs. 105/2022), per un massimo complessivo di 9 mesi tra i due genitori, entro i 12 anni di vita del bambino.

L’indennita’ INPS e’ pari all’80% per il primo mese (novita’ D.Lgs. 105/2022) e al 30% per i periodi successivi. Il congedo parentale puo’ essere fruito in modo continuativo o frazionato a giorni o a ore (previo accordo con il datore). Il lavoratore deve comunicare al datore la fruizione del congedo con un preavviso di norma non inferiore a 5 giorni lavorativi.

Casi pratici

Tizio – Congedo obbligatorio del padre in un piccolo panificio
Tizio (panettiere di livello 3) comunica la nascita della figlia al datore entro il primo giorno lavorativo successivo al parto. Fruisce dei 10 giorni di congedo obbligatorio entro i 5 mesi successivi. L’indennita’ e’ interamente a carico INPS (100%), senza costo diretto per il piccolo panificio artigiano.
Caia – Astensione obbligatoria con flessibilita’
Caia (addetta vendita, livello 3) ottiene certificazione medica che le consente di posticipare l’astensione pre-parto a 1 mese, lavorando fino a 4 settimane prima del parto. L’astensione post-parto si estende a 4 mesi. La copertura INPS rimane invariata all’80%; il CCNL prevede l’eventuale integrazione datoriale.
Sempronio – Congedo parentale frazionato
Sempronio usufruisce del congedo parentale frazionato a ore nei primi 3 anni di vita del figlio: riduce il proprio turno notturno di 2 ore al giorno per 60 giorni lavorativi. Comunica al datore la fruizione con 5 giorni di preavviso. L’indennita’ INPS al 30% e’ commisurata alle ore di assenza.

Domande frequenti

Quanti mesi di maternita' spettano a una panettiera?
5 mesi di astensione obbligatoria (2 pre-parto + 3 post-parto), con possibilita’ di flessibilita’ certificata (1 pre + 4 post). Durante l’astensione l’INPS corrisponde l’80% della retribuzione.
Il padre lavoratore in un panificio ha diritto al congedo?
Si: 10 giorni lavorativi obbligatori entro 5 mesi dalla nascita, retribuiti al 100% da INPS. Piu’ eventuali giorni facoltativi in coincidenza con la maternita’ della madre.
Il congedo parentale e' retribuito al 100%?
No: il primo mese e’ indennizzato all’80% (riforma 2022); i periodi successivi al 30%. Le ore di congedo parentale non concorrono al calcolo del comporto per malattia.
Una lavoratrice in gravidanza puo' essere licenziata?
No: e’ tutelata dal divieto di licenziamento dal momento dell’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento in tale periodo e’ nullo.
Il congedo parentale si puo' fruire a ore?
Si, il D.Lgs. 105/2022 consente la fruizione del congedo parentale su base oraria, previo accordo con il datore. L’indennita’ e’ proporzionale alle ore di assenza.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti mesi di maternita' spettano a una panettiera?

5 mesi di astensione obbligatoria (2 pre-parto + 3 post-parto), con possibilita' di flessibilita' certificata (1 pre + 4 post). Durante l'astensione l'INPS corrisponde l'80% della retribuzione.

Il padre lavoratore in un panificio ha diritto al congedo?

Si: 10 giorni lavorativi obbligatori entro 5 mesi dalla nascita, retribuiti al 100% da INPS. Piu' eventuali giorni facoltativi in coincidenza con la maternita' della madre.

Il congedo parentale e' retribuito al 100%?

No: il primo mese e' indennizzato all'80% (riforma 2022); i periodi successivi al 30%. Le ore di congedo parentale non concorrono al calcolo del comporto per malattia.

Una lavoratrice in gravidanza puo' essere licenziata?

No: e' tutelata dal divieto di licenziamento dal momento dell'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento in tale periodo e' nullo.

Il congedo parentale si puo' fruire a ore?

Si, il D.Lgs. 105/2022 consente la fruizione del congedo parentale su base oraria, previo accordo con il datore. L'indennita' e' proporzionale alle ore di assenza.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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