Indice
La guida
Nel CCNL Panificazione l’orario normale è di 8 ore al giorno e 40 settimanali su 5 o 6 giorni (art. 29). Lo straordinario, oltre le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali, è pagato +30% entro 270 ore annue (art. 33); le ore tra le 21 e le 4 +50% (art. 34 bis); i festivi +20%, la domenica +75% per il pane e +30% per gli altri prodotti (art. 35). Le maggiorazioni non si cumulano oltre il 55% (art. 36).
Maggiorazioni del CCNL Panificazione: notturno, straordinario, domenica
| Prestazione | Maggiorazione | Articolo |
|---|---|---|
| Lavoro straordinario (oltre 8 ore giornaliere o 40 settimanali) | 30% | art. 33 |
| Lavoro tra le ore 21 e le 4 | 50% | art. 34 bis |
| Festività nazionali e infrasettimanali lavorate | 20% | art. 35 |
| Domenica: produzione, confezionamento, distribuzione e vendita del pane | 75%, anche con riposo compensativo | art. 35 |
| Domenica: produzione e vendita di prodotti diversi dal pane | 30% | art. 35 |
| Ore oltre l’orario in regime di flessibilità | 10% artigiani (30% se di domenica), 20% industriali | artt. 31 e 31 bis |
La maggiorazione domenicale del 75% non si cumula con altre; le altre maggiorazioni non si cumulano oltre il 55% (art. 36). Fonte: testo unico del CCNL della Panificazione del 26 febbraio 2025.
Orario ordinario e distribuzione settimanale
Il CCNL fissa l’orario normale in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali, distribuito su 5 o 6 giorni (art. 29). La durata media, straordinario compreso, non può superare 48 ore ogni sette giorni, calcolata su un periodo di 4 mesi, e nessuna singola settimana può superare 54 ore. Tutti i lavoratori maturano inoltre 28 ore annue di permessi retribuiti, da godere in gruppi di 8 ore o frazioni.
Con la flessibilità l’orario può salire fino a 48 ore settimanali, entro 112 ore annue nei panifici artigiani e 96 negli industriali, recuperate con pari riduzioni nei periodi di minore attività; la retribuzione resta quella dell’orario contrattuale, si aggiungono 9 ore di permesso l’anno e una maggiorazione sulle ore oltre l’orario (artt. 31 e 31 bis). Per i lavoratori notturni il limite medio di 8 ore nelle 24 si calcola su 3 mesi (art. 34).
Lavoro notturno strutturale: la specificita' del settore
Nella panificazione il lavoro notturno è strutturale: l’impasto e la cottura si concentrano nelle ore che precedono l’apertura. Il CCNL definisce periodo notturno quello dalle 22 alle 5, ma paga con la maggiorazione del 50% tutto il lavoro svolto tra le 21 e le 4 (artt. 34 e 34 bis). Al lavoratore notturno spettano anche 8 ore annue di permessi retribuiti in più.
È lavoratore notturno chi svolge in via non eccezionale almeno tre ore del suo orario normale nel periodo notturno, oppure almeno tre ore per almeno 80 giornate l’anno (art. 34). Se diventa inidoneo per cause legate al notturno, certificate, il datore cerca di adibirlo a mansioni diurne; nelle imprese fino a 5 dipendenti, se non è possibile, interviene la Commissione paritetica territoriale. La lavoratrice madre può ottenere, d’intesa con il datore, 6 mesi in più di esenzione dal notturno dal terzo anno di vita del figlio.
Straordinario: limiti e compensazione
È straordinario il lavoro oltre le 40 ore settimanali e/o le 8 giornaliere; in regime di flessibilità conta dalla prima ora oltre l’orario comunicato. Il limite è di 270 ore annue, aumentabile con accordo di secondo livello, e lo straordinario va autorizzato dal datore. È pagato con la maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale (art. 33).
Il limite di 48 ore medie settimanali, straordinario compreso, si calcola su 4 mesi; la contrattazione di secondo livello può modificare il periodo di riferimento per ragioni obiettive (art. 29).
Casi pratici
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Panificazione?
Cosa si intende per lavoratore notturno nel CCNL Panificazione?
La maggiorazione notturna e quella domenicale si cumulano?
Quante ore di straordinario si possono fare all'anno?
Quanto si paga lo straordinario nella panificazione?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.