Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

In sintesi

Nel pubblico impiego la malattia ha comporto di 18 mesi (prorogabili a 36 per gravi patologie). Retribuzione: 100% primi 9 mesi, 90% mesi 10-12, 50% mesi 13-18. Visite fiscali tramite Polo Unico INPS in fasce 9-13 e 15-18 anche festivi. I primi 10 giorni di malattia comportano decurtazione delle voci accessorie (cd. ‘Brunetta’).

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
Ultimo rinnovo
9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
Vigenza
Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
Platea
~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

Tabella riepilogativa

Comporto e retribuzione malattia Funzioni Centrali
Periodo Retribuzione Note
Mesi 1-9 100% Stipendio intero
Mesi 10-12 90% Decurtazione 10%
Mesi 13-18 50% Metà retribuzione
Oltre 18 mesi 0% Aspettativa non retribuita o licenziamento
Gravi patologie Comporto fino a 36 mesi Cura salvavita certificata

Il comporto di 18 mesi

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il rapporto di lavoro è garantito in caso di malattia. Nel pubblico impiego è di 18 mesi nel triennio precedente l’evento (computati cumulativamente, non per singolo episodio).

Per gravi patologie documentate (oncologiche, dialisi, trapianti, sclerosi multipla, ecc.) il comporto si estende fino a 36 mesi. Trascorso il comporto, il dipendente può chiedere aspettativa non retribuita di ulteriori 18 mesi, dopo i quali è ammissibile il licenziamento per superamento comporto.

Visita fiscale e fasce di reperibilità

La visita fiscale è gestita dal Polo Unico INPS (D.Lgs. 75/2017, accentramento del settore pubblico): è l’INPS che dispone le visite, su iniziativa propria o su richiesta dell’amministrazione.

Le fasce di reperibilità nel pubblico sono più ampie del privato:

  • 9:00-13:00 mattina
  • 15:00-18:00 pomeriggio
  • Tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi

Assenza ingiustificata = sanzione disciplinare e decurtazione retribuzione del giorno + dei giorni successivi fino a esibizione certificato.

La decurtazione "Brunetta" sui primi 10 giorni

L’art. 71 del D.L. 112/2008 (cd. “Brunetta”) prevede che nei primi 10 giorni di malattia il dipendente pubblico percepisce il solo tabellare, perdendo:

  • Indennità di amministrazione
  • Indennità di funzione
  • Salario accessorio (compensi performance)
  • Buoni pasto del giorno

Eccezioni: ricovero ospedaliero, day hospital, infortunio sul lavoro, malattia oncologica, terapie salvavita. In questi casi la decurtazione non si applica.

Casi pratici

Tizio – Assistente con 12 mesi malattia
Tizio ha avuto 12 mesi di malattia oncologica nell’arco 2024-2026. Riconosciuta come grave patologia, retribuita al 100% per i primi 9 mesi, 90% per i successivi 3. Comporto esteso a 36 mesi: nessun rischio licenziamento.
Caia – 3 giorni con decurtazione
Caia, funzionaria Entrate, ha 3 giorni di febbre influenzale. Nei 3 giorni perde l’indennità amministrazione (€380/mese – circa €38 in 3 giorni) ma percepisce lo stipendio tabellare (comprensivo dell’ex IIS conglobata). Buoni pasto persi (€21).
Sempronio – Visita fiscale domenica
Sempronio, assistente INPS, ha visita fiscale di sabato mattina alle 10:30 (fascia 9-13). Era a casa, regolare. Se fosse uscito senza certificato avrebbe perso 1 giorno di stipendio.

Domande frequenti

Qual è il comporto malattia nel pubblico impiego?
18 mesi nel triennio precedente, estendibile a 36 mesi per gravi patologie (oncologiche, dialisi, trapianti, salvavita). Trascorso il comporto, aspettativa non retribuita fino a 18 mesi e poi licenziamento.
Quali sono le fasce di reperibilità per visita fiscale nel pubblico?
9:00-13:00 e 15:00-18:00 tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi. Sono più ampie rispetto al privato (10-12 / 17-19) per disposizione del Polo Unico INPS.
Cosa significa decurtazione Brunetta?
Nei primi 10 giorni di malattia il dipendente pubblico perde indennità di amministrazione, salario accessorio e buoni pasto. Resta solo lo stipendio tabellare (con l’ex IIS conglobata) e le voci fisse individuali. Eccezioni: ricovero, oncologica, salvavita, infortunio.
La gravidanza vale come malattia?
No. La gravidanza ha regime separato (maternità obbligatoria 5 mesi). Per problemi specifici di gravidanza a rischio si attiva l’interdizione anticipata dal lavoro disposta dall’INPS, retribuita all’80%.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Nel pubblico impiego (Funzioni Centrali) la malattia è tutelata da un comporto prolungato, con possibile estensione per gravi patologie documentate.
  • La retribuzione durante la malattia è decrescente per fasce temporali, secondo la disciplina del CCNL vigente.
  • Le visite fiscali sono gestite dal Polo Unico INPS (D.Lgs. 75/2017), con fasce di reperibilità più ampie rispetto al settore privato e attive anche nei festivi.
  • Nei primi giorni di malattia opera la decurtazione del trattamento accessorio prevista dalla disciplina cd. “Brunetta” (art. 71 D.L. 112/2008).
  • Sono previste eccezioni alla decurtazione per ricovero, terapie salvavita, patologie oncologiche e infortunio sul lavoro.
  • Superato il comporto, sono possibili l'aspettativa non retribuita e, in ultima istanza, il licenziamento.
Indice dei contenuti

La malattia del dipendente pubblico è disciplinata da un sistema che intreccia CCNL e norme di legge, con regole più stringenti del settore privato sul controllo e sul trattamento economico. Le percentuali e i mesi esatti vanno letti nel CCNL Funzioni Centrali vigente; qui si ricostruisce l'impianto degli istituti.

Il comporto e la sua funzione

Il comporto è il periodo massimo durante il quale, in caso di malattia, il rapporto è conservato: superata tale soglia, l'amministrazione può procedere al recesso per superamento del comporto. Nel pubblico impiego il calcolo è cumulativo nell'arco di un periodo di riferimento, non per singolo episodio, e la durata complessiva è significativamente ampia. Per le gravi patologie documentate la soglia è ulteriormente estesa.

Il trattamento economico durante la malattia

La retribuzione in malattia è decrescente per fasce: piena nella prima fase, poi progressivamente ridotta fino all'azzeramento al raggiungimento del comporto. Le percentuali precise e la durata delle fasce sono fissate dal CCNL vigente, cui occorre rinviare per il calcolo del singolo caso, senza affidarsi a importi indicativi.

Le gravi patologie

Per patologie gravi e continuative che richiedano terapie salvavita la disciplina prevede un regime di favore: estensione del comporto e neutralizzazione di alcuni giorni di assenza connessi alle terapie. La documentazione sanitaria è condizione per l'applicazione di tale regime.

La visita fiscale e il Polo Unico INPS

Con il D.Lgs. 75/2017 il controllo delle assenze per malattia del settore pubblico è accentrato presso il Polo Unico INPS: è l'Istituto a disporre le visite mediche di controllo, d'ufficio o su richiesta dell'amministrazione. Le fasce di reperibilità del comparto pubblico sono più ampie di quelle del privato e operano anche nei giorni festivi; per gli orari aggiornati è bene fare riferimento alle circolari INPS vigenti.

Reperibilità e conseguenze dell'assenza ingiustificata

Durante le fasce il dipendente deve essere reperibile al domicilio comunicato. L'assenza ingiustificata alla visita comporta conseguenze sul piano economico e disciplinare, salvo cause giustificate (visite mediche, accertamenti urgenti) da documentare. È onere del lavoratore comunicare eventuali variazioni di domicilio temporaneo.

La decurtazione del trattamento accessorio

L'art. 71 del D.L. 112/2008 (disciplina cd. “Brunetta”) prevede che, nei primi giorni di ogni evento di malattia, sia corrisposto il solo trattamento fondamentale, con sospensione di indennità e compensi accessori. La misura non si applica nei casi di ricovero ospedaliero, day hospital, infortunio sul lavoro, patologie oncologiche e terapie salvavita.

Esito del comporto

Esaurito il comporto, il dipendente può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita; in mancanza di recupero della capacità lavorativa, l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto per superamento del comporto, nel rispetto delle garanzie procedurali.

Domande frequenti

Qual è il comporto per malattia nel pubblico impiego?

Il comporto è ampio e calcolato cumulativamente in un periodo di riferimento, con estensione per gravi patologie documentate. La durata esatta è fissata dal CCNL Funzioni Centrali vigente, cui occorre rinviare per il caso concreto.

Come funziona la retribuzione durante la malattia?

È decrescente per fasce temporali: piena all'inizio, poi ridotta progressivamente fino all'azzeramento al raggiungimento del comporto. Le percentuali e la durata delle fasce sono indicate nel CCNL vigente.

Quali sono le fasce di reperibilità per la visita fiscale nel pubblico?

Sono più ampie rispetto al settore privato e attive anche nei giorni festivi, gestite dal Polo Unico INPS (D.Lgs. 75/2017). Per gli orari aggiornati conviene fare riferimento alle circolari INPS vigenti.

Cosa prevede la decurtazione cd. Brunetta?

Nei primi giorni di malattia (art. 71 D.L. 112/2008) viene corrisposto il solo trattamento fondamentale, con sospensione delle voci accessorie. Non si applica in caso di ricovero, day hospital, infortunio sul lavoro, patologie oncologiche e terapie salvavita.

La gravidanza è equiparata alla malattia?

No. La gravidanza ha un regime autonomo (congedo di maternità). In caso di gravidanza a rischio si attiva l'interdizione dal lavoro disposta dagli organi competenti, con tutela economica secondo la disciplina di legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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