Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

In sintesi

Nel CCNL Autoferrotranvieri la malattia è regolata dall’accordo nazionale del 19 settembre 2005: il posto è conservato per 18 mesi per una singola malattia e per 18 mesi complessivi nell’arco di 42 mesi consecutivi se le malattie sono più d’una. Per le patologie gravi (malattie oncologiche, sclerosi multipla, trapianti e altre riconosciute dall’azienda) il comporto sale a 30 mesi. Nei primi 6 mesi spetta il 100% delle voci retributive che l’INPS usa come base; dal 7° al 18° mese le sole voci fisse nazionali. Per l’infortunio sul lavoro il posto è conservato fino alla guarigione clinica e l’azienda integra l’indennità INAIL.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Asstra · Anav · Agens · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
Ultimo rinnovo
20 marzo 2025 (verbale ministeriale che rende esecutiva l’intesa dell’11 dicembre 2024)
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
Platea
Addetti al trasporto pubblico locale (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

Comporto e trattamento di malattia nel CCNL Autoferrotranvieri

Malattia e infortunio – accordo nazionale 19 settembre 2005 (CCNL Autoferrotranvieri)
Voce Regola
Comporto per una sola malattia 18 mesi
Comporto per più malattie 18 mesi in tutto nell’arco di 42 mesi consecutivi
Patologie gravi (oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, trapianti, donazione di organi, altre riconosciute dall’azienda) 30 mesi: 100% per i primi 18, senza retribuzione per gli altri 12
Trattamento nei primi 6 mesi 100% delle voci nazionali e aziendali che l’INPS usa come base (esclusi straordinari, diarie, trasferte, premio di risultato)
Trattamento dal 7° al 18° mese Retribuzione tabellare, ex contingenza, scatti, TDR e assegni ad personam
Dopo il comporto Aspettativa per motivi di salute fino a 6 mesi, senza retribuzione; poi il rapporto può essere risolto
Infortunio sul lavoro Posto conservato fino alla guarigione clinica; l’azienda integra l’indennità INAIL fino al trattamento dei primi 6 mesi
Fasce di reperibilità 10-12 e 17-19

Si applica al personale per cui la malattia non ha una disciplina specifica: ne sono esclusi, tra gli altri, apprendisti e addetti ai servizi ausiliari per la mobilità. Fonte: artt. 1-4 dell’accordo nazionale 19 settembre 2005 (ASSTRA), nella raccolta Filt-Cgil della contrattazione nazionale autoferrotranvieri (febbraio 2013); i rinnovi del 2022 e del 2025 non hanno toccato gli istituti normativi (comunicato unitario e tabella del rinnovo 2024-2026 (20 marzo 2025)).

Comporto: 18 mesi, 30 per le patologie gravi

Il lavoratore assente per malattia conserva il posto per 18 mesi se la malattia è una sola (comporto secco). Se le assenze dipendono da malattie diverse, il limite è di 18 mesi in tutto nell’arco di 42 mesi consecutivi (comporto per sommatoria).

Per malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, ricoveri per trapianto, donazione di organi e altre patologie certificate e riconosciute ugualmente gravi dall’azienda, il comporto sale a 30 mesi: i primi 18 al 100%, gli altri 12 senza retribuzione.

Superato il comporto si può chiedere un’aspettativa per motivi di salute fino a 6 mesi, senza retribuzione; scaduta anche quella, il datore può considerare risolto il rapporto pagando il TFR.

Quanto si prende in malattia

L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. L’azienda integra quella dell’INPS fino a:

  • primi 6 mesi: la somma delle voci nazionali e aziendali che l’INPS usa come base di calcolo, esclusi straordinari, diarie, trasferte, premio di risultato e compensi in natura;
  • dal 7° al 18° mese: retribuzione tabellare, ex contingenza, scatti di anzianità, TDR e assegni ad personam.

I primi tre giorni restano regolati dagli accordi aziendali in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

Idoneità alla guida e inidoneità

Per il personale di guida l’idoneità fisica e psicoattitudinale è accertata con visite periodiche, secondo le norme di settore e quelle sulla patente; la cadenza non è fissata dal CCNL. Il contratto interviene sull’esito: se la malattia lascia un’inidoneità alle mansioni precedenti, accertata con la procedura dell’art. 29 dell’allegato A al R.D. 148/1931, l’azienda applica l’accordo nazionale 27 giugno 1986 sul personale inidoneo, cioè la ricollocazione in altre mansioni.

Il lavoratore ricollocato può essere chiamato davanti alle commissioni mediche della legge 68/1999, a spese dell’azienda, per verificare il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Infortunio sul lavoro: INAIL Trasporti

In caso di infortunio sul lavoro il posto è conservato fino alla guarigione clinica, certificata dal servizio sanitario; per la malattia professionale, finché l’INAIL paga l’indennità per inabilità temporanea. L’infortunio va denunciato subito, e comunque entro 24 ore.

  • L’INAIL paga l’indennità di legge.
  • L’azienda la integra ogni mese fino al trattamento dei primi 6 mesi di malattia, per tutto il periodo di conservazione del posto.

Infortuni frequenti TPL:

  • Incidenti stradali autobus (contusioni, fratture, colpo frusta)
  • Cadute dai mezzi in manutenzione
  • Schiacciamenti in officina
  • Aggressioni da utenti (autisti, controllori)
  • Stress post-traumatico da incidenti gravi
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Casi pratici

Tizio – Lombalgia conducente 8 mesi
Tizio, autista urbano, resta assente 8 mesi per una lombalgia. Per i primi 6 mesi riceve il trattamento pieno; per il 7° e l’8° mese le voci fisse nazionali (tabellare, ex contingenza, scatti, TDR). È lontano dal limite di 18 mesi e rientra dopo la visita di idoneità.
Caia – Aggressione e PTSD
Caia (conducente tram) aggredita da utente con coltello. 3 mesi malattia per PTSD. INAIL riconosce infortunio sul lavoro. Integrazione 100%. Trasferimento a depositoper riadattamento.
Sempronio – Sospensione patentino per IMA
Sempronio, macchinista di 58 anni, ha un infarto in servizio. Durante la malattia riceve il trattamento dell’accordo 2005; se al rientro risulta inidoneo alla condotta, l’azienda lo ricolloca in altre mansioni secondo l’accordo del 1986 sul personale inidoneo.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL TPL?
18 mesi per una singola malattia; 18 mesi in tutto nell’arco di 42 mesi consecutivi se le malattie sono diverse. Per malattie oncologiche, sclerosi multipla, trapianti e altre patologie gravi riconosciute dall’azienda il comporto sale a 30 mesi, i primi 18 pagati al 100%.
Quanto è frequente la visita medico-attitudinale?
La cadenza delle visite di idoneità del personale di guida è fissata dalle norme di settore e da quelle sulla patente, non dal CCNL. Il contratto regola le conseguenze: in caso di inidoneità alle mansioni l’azienda applica l’accordo 1986 sul personale inidoneo.
Perdo il lavoro se ho una sincope?
Non automaticamente. Durante l’assenza vale il comporto (18 mesi); se l’idoneità alla guida viene meno, l’azienda deve valutare la ricollocazione in altre mansioni prevista dall’accordo sul personale inidoneo. Tempi e condizioni per tornare alla guida dipendono dal giudizio medico.
Le aggressioni in servizio sono infortunio sul lavoro?
Sì, l’aggressione da utenti durante il servizio è infortunio INAIL. Coperti anche infortuni psicologici (PTSD da incidenti gravi o aggressioni). Eventuale trasferimento a mansioni non viaggianti durante riabilitazione.

Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso da 30 a 120 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e prova autisti, conducenti, quadri.

Fonte. Accordo nazionale 19 settembre 2005 sul trattamento di malattia, nella raccolta Filt-Cgil della contrattazione nazionale autoferrotranvieri (febbraio 2013).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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