Indice
La guida
Prova massima: operai 30 giorni di lavoro (quarto livello e specializzati), 25 (qualificati), 15 (altri); impiegati 6 mesi (1ª super, 1ª e 2ª categoria) o 3 mesi (gli altri). Deve risultare dalla lettera di assunzione; malattia e infortunio la sospendono.
Tabella riepilogativa
| Lavoratore | Durata massima |
|---|---|
| Operai di quarto livello | 30 giorni di lavoro |
| Operai specializzati | 30 giorni di lavoro |
| Operai qualificati | 25 giorni di lavoro |
| Altri operai | 15 giorni di lavoro |
| Impiegati di 1ª categoria super, 1ª e 2ª categoria | 6 mesi |
| Impiegati di quarto livello, 3ª e 4ª categoria, 4ª categoria primo impiego | 3 mesi |
Fonte: art. 2 (operai) e art. 42 (impiegati). Per gli operai la prova si conta in giorni di lavoro, non di calendario.
Forma scritta
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione, sia per gli operai sia per gli impiegati. Per gli impiegati non sono ammesse né la proroga né il rinnovo della prova.
Malattia e infortunio durante la prova
Operai. La malattia sospende la prova e l’operaio può completarla se la malattia non dura più della prova stessa. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale la prova resta sospesa fino alla ripresa, purché questa avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione dell’evento (art. 2).
Impiegati. La malattia sospende la prova se non dura più della prova stessa; l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale la sospendono fino alla guarigione clinica. Durante l’assenza in prova non spetta trattamento economico (art. 42).
Recesso durante la prova
Durante la prova ciascuna parte può interrompere il rapporto senza preavviso e senza indennità. Per gli impiegati, se è l’impresa a interrompere, deve pagare lo stipendio fino alla metà o alla fine del mese in corso, secondo che il recesso avvenga nella prima o nella seconda quindicina. Restano illegittimi i recessi discriminatori o per motivi diversi dall’esito della prova.
Chi non fa la prova e conferma in servizio
Non rifanno la prova gli operai riassunti dalla stessa impresa con le stesse mansioni, se il rapporto precedente è finito da non più di 3 anni, e gli impiegati che hanno lavorato nella stessa impresa con le stesse mansioni da non più di un anno. Per l’impiegato, se alla scadenza l’impresa non disdice per iscritto, il rapporto è confermato con anzianità dall’inizio della prova; per l’operaio confermato la prova conta ai fini dell’anzianità.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura la prova per un operaio edile?
Quanto dura la prova per un impiegato?
La prova si può prorogare?
Chi viene riassunto deve rifare la prova?
Fonti: CCNL Edilizia industria e cooperative, artt. 2 e 42 (testo Feneal Uil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria, il ruolo della Cassa Edile, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria e tutele e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.