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Mobbing: condotta vessatoria sistematica e protratta nel tempo, posta in essere dal datore di lavoro o da colleghi nei confronti di un lavoratore, finalizzata all’emarginazione, alla mortificazione professionale o all’allontanamento dal posto di lavoro.
Significato giuridico
Il mobbing non e espressamente disciplinato da una norma penale o civilistica specifica, ma e elaborato dalla giurisprudenza (Cass. SU 4 maggio 2004 n. 8438 e successive). Elementi costitutivi: condotta vessatoria sistematica (pluralita di atti, anche di per se leciti, che assumono valenza vessatoria nel complesso); protrazione nel tempo (di norma 6 mesi minimo); intento persecutorio (finalita di emarginazione, danno alla professionalita, allontanamento); danno (alla salute fisica/psichica, alla professionalita, alla dignita, biologico, morale, esistenziale). Trova fondamento nell’art. 2087 c.c. (dovere del datore di tutelare integrita fisica e personalita morale dei lavoratori). Tutele: risarcimento (patrimoniale e non patrimoniale), dimissioni per giusta causa con indennita sostitutiva del preavviso, eventuale licenziamento illegittimo se conseguente al mobbing, possibile rilevanza penale (es. maltrattamenti art. 572 c.p., violenza privata art. 610 c.p., lesioni colpose).
Esempio pratico
Tizio, dipendente da 10 anni, dopo un conflitto con il nuovo capo viene assegnato a mansioni dequalificanti (da quadro a archivio), escluso dalle riunioni, criticato pubblicamente, isolato dai colleghi. La situazione dura un anno, causando a Tizio depressione clinicamente accertata. Configura mobbing: Tizio puo agire in giudizio per ottenere risarcimento del danno biologico (depressione), morale, alla professionalita, eventuali dimissioni per giusta causa. Il datore risponde ex art. 2087 c.c.
Differenze con istituti simili
Si distingue dal straining, condotta stressogena protratta ma anche con un singolo episodio. Diverge dal bossing (mobbing strategico aziendale, finalizzato a indurre dimissioni). Si distingue dal burnout, sindrome da stress lavorativo non necessariamente derivante da condotte vessatorie. Il demansionamento (art. 2103 c.c.) e fattispecie autonoma di violazione, talora componente del mobbing.
Riferimenti normativi
- art. 2087 c.c. — tutela delle condizioni di lavoro
- art. 2103 c.c. — mansioni (demansionamento)
- Cass. SU 4 maggio 2004 n. 8438 — definizione di mobbing
- art. 572 c.p. — maltrattamenti (eventuale concorso)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.