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Ricorso al TAR: atto introduttivo del giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con cui si impugna un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo o lesivo di interessi legittimi/diritti soggettivi.
Significato giuridico
Il ricorso al TAR e disciplinato dal d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo, c.p.a.). Termini di impugnazione: 60 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla sua piena conoscenza (art. 41 c.p.a.). Forma: ricorso scritto contenente identificazione delle parti, indicazione del provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi specifici (vizi: incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge), conclusioni. Notificazione all’amministrazione resistente e a eventuali contro-interessati. Deposito presso il TAR competente entro 30 giorni dalla notifica. Contributo unificato variabile per oggetto (es. 650 euro per appalti pubblici, 325 euro per espropri, 1.800 euro per ricorsi su atti annullativi). Possibile istanza di sospensiva cautelare (art. 55 c.p.a.) in presenza di periculum in mora e fumus boni iuris. La sentenza del TAR puo essere appellata al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione. Riti accelerati per specifiche materie (appalti, immigrazione, accesso).
Esempio pratico
Tizio ha partecipato a una gara d’appalto pubblica, classificandosi secondo. La stazione appaltante aggiudica a un’altra impresa con motivazione che Tizio ritiene illegittima (errore nella valutazione dei punteggi). Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione, Tizio propone ricorso al TAR con motivi specifici (violazione del bando, eccesso di potere). Chiede contestualmente la sospensiva. Il TAR puo accogliere e sospendere l’aggiudicazione, in attesa della decisione di merito.
Differenze con istituti simili
Si distingue dal ricorso al Consiglio di Stato, di secondo grado, che si propone in appello contro le sentenze del TAR. Diverge dal ricorso straordinario al Capo dello Stato, rimedio alternativo al TAR (entro 120 giorni, decisione non impugnabile salvo limiti). Si distingue dal ricorso gerarchico alla PA, che chiede annullamento alla stessa amministrazione o organo superiore. Il processo civile opera per diritti soggettivi non attinenti al potere pubblico.
Riferimenti normativi
- d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 — Codice del processo amministrativo (c.p.a.)
- art. 41 c.p.a. — notifica e termine del ricorso
- art. 55 c.p.a. — domanda di sospensiva
- art. 100 c.p.a. — appello al Consiglio di Stato
- art. 119 c.p.a. — riti accelerati (appalti, ecc.)
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