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Patteggiamento: rito speciale che consente all’imputato di richiedere l’applicazione di una pena concordata con il pubblico ministero, ridotta fino a un terzo rispetto a quella che sarebbe stata irrogata all’esito del dibattimento.
Significato giuridico
Il patteggiamento (rectius applicazione della pena su richiesta delle parti) e disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p. Presupposti: accordo tra imputato e PM su qualificazione giuridica, applicazione di eventuali circostanze, pena ridotta fino a un terzo; pena patteggiata non superiore a 5 anni di reclusione (sola o congiunta a pena pecuniaria). Vantaggi: riduzione fino al terzo della pena, esonero dal pagamento delle spese processuali, non menzione nel certificato penale per pene detentive entro 2 anni, sospensione condizionale di norma applicabile. Limiti: alcuni reati non patteggiabili (cd. reati ostativi: associazione a delinquere finalita terrorismo o mafia, alcuni reati sessuali aggravati su minori). Il giudice valuta correttezza qualificazione giuridica e congruita pena: se l’accordo e accolto, pronuncia sentenza di patteggiamento (equiparata a sentenza di condanna ma con specifiche disposizioni di favore). La riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ha modificato alcune previsioni, consentendo accordo anche su pene accessorie.
Esempio pratico
Tizio imputato di truffa (pena edittale 6 mesi-3 anni). Concorda con il PM patteggiamento: pena base 1 anno e 6 mesi, ridotta del terzo = 1 anno di reclusione, sospensione condizionale 5 anni, multa 1.000 euro. Il giudice valuta la congruita e accoglie l’accordo con sentenza di patteggiamento. Tizio evita il dibattimento, sconto di pena, sospensione condizionale (no carcere). Effetto collaterale: rinuncia all’impugnazione, riconoscimento implicito di responsabilita ai fini risarcitori civili.
Differenze con istituti simili
Si distingue dal rito abbreviato (art. 438 c.p.p.), giudizio allo stato degli atti con riduzione di pena di 1/3 (1/2 per contravvenzioni), ma senza accordo sulla pena. Diverge dal decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.), provvedimento monocratico del PM per reati minori, con pena pecuniaria. Si distingue dalla messa alla prova adulti (art. 168-bis c.p.), sospensione del procedimento con percorso di lavoro di pubblica utilita per estinzione del reato.
Riferimenti normativi
- art. 444 c.p.p. — applicazione della pena su richiesta
- art. 445 c.p.p. — effetti dell’applicazione della pena
- art. 448 c.p.p. — provvedimento del giudice
- d.lgs. 150/2022 (Cartabia) — riforma patteggiamento
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