← Torna a Glossario giuridico
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Diligenza: standard di cura e attenzione che il debitore deve impiegare nell’esecuzione della prestazione; varia secondo la natura del rapporto obbligatorio e la qualita professionale del debitore (art. 1176 c.c.).

Significato giuridico

L’art. 1176 c.c. distingue due parametri di diligenza: quello del buon padre di famiglia per le obbligazioni ordinarie (comma 1), e quello della diligenza professionale per le attivita che richiedono una specifica competenza tecnica (comma 2). Il buon padre di famiglia e un uomo medio, avveduto e prudente; la diligenza professionale e invece il livello di cura e competenza richiesto a chi esercita una determinata professione. La diligenza professionale implica aggiornamento, adozione delle migliori prassi del settore, informazione del cliente, prudenza nelle scelte. L’inosservanza della diligenza dovuta configura colpa contrattuale e, se causa un danno, obbliga al risarcimento. Nelle obbligazioni di mezzi (es. prestazioni mediche o legali), la diligenza e il parametro centrale di valutazione dell’adempimento, poiche il debitore non garantisce il risultato ma solo l’impiego della cura dovuta.

Esempio pratico

Tizio e un avvocato che assiste Caio in un procedimento civile. La diligenza richiesta a Tizio non e quella del buon padre di famiglia ma quella del professionista del diritto: deve conoscere la giurisprudenza rilevante, rispettare i termini processuali, informare il cliente dei rischi. Se Tizio omette di notificare un atto entro i termini e il cliente perde il processo per decadenza, Tizio risponde per inadempimento colposo.

Differenze con istituti simili

La diligenza si distingue dalla perizia: la perizia e la competenza tecnica specifica di un settore, la diligenza e la cura con cui quella competenza viene applicata. Si distingue dalla prudenza, che riguarda la valutazione dei rischi e la scelta dei mezzi appropriati. Colpa, negligenza e imperizia sono le tre forme di violazione degli obblighi di diligenza (art. 43 c.p., applicato per analogia anche al diritto civile).

Riferimenti normativi

  • art. 1176 c.c. — diligenza nell’adempimento
  • art. 1218 c.c. — responsabilita del debitore per inadempimento
  • art. 2236 c.c. — responsabilita del prestatore d’opera intellettuale
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.