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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando l’eredità comprende immobili o diritti reali immobiliari, la dichiarazione di successione non si limita a un mero adempimento fiscale: dà origine a un atto pubblico tecnico — il certificato di successione — che l’ufficio del registro (oggi Agenzia delle Entrate) redige sulla base della dichiarazione presentata o dell’accertamento d’ufficio, e che viene trasmesso alla Conservatoria dei registri immobiliari per la trascrizione del passaggio mortis causa. È un meccanismo silenzioso ma essenziale: senza di esso il passaggio dell’immobile al nome dell’erede non risulterebbe nei pubblici registri, e qualunque atto successivo di vendita, ipoteca o donazione resterebbe sospeso in un vuoto di pubblicità.

L’art. 5 D.Lgs. 347/1990 disciplina proprio questa fase ponte tra fisco e pubblicità immobiliare. La norma stabilisce che, quando nell’asse ereditario figurano beni immobili o diritti reali immobiliari, l’ufficio competente redige il certificato e lo invia alla Conservatoria. È l’erede, però, che paga le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) calcolate sul valore catastale rivalutato, e che dovrà eventualmente intervenire quando il certificato contiene errori o omissioni.

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Quadro normativo e funzione del certificato

Il certificato di successione è disciplinato dagli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 347/1990 e si raccorda con il D.P.R. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro) per le modalità di redazione e trasmissione. La sua funzione è duplice: da un lato attesta in via ufficiale l’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento delle relative imposte, dall’altro costituisce il titolo sulla base del quale il Conservatore dei registri immobiliari procede alla trascrizione del trasferimento mortis causa.

Senza trascrizione, l’erede risulta proprietario sostanziale ma non opponibile ai terzi: in caso di doppia alienazione, ipoteche giudiziali o conflitti con creditori del defunto, la mancata trascrizione può produrre conseguenze gravi. È per questo che l’art. 5 prevede un automatismo procedurale: presentata la dichiarazione e pagate le imposte, l’ufficio invia il certificato senza che l’erede debba attivarsi.

La trascrizione in Conservatoria

Il Conservatore, ricevuto il certificato, procede alla trascrizione a favore degli eredi indicati, con riferimento ai singoli immobili identificati nel certificato tramite dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria, rendita). La trascrizione è atto dovuto: il Conservatore non valuta il merito della successione, ma verifica la regolarità formale del certificato. Se i dati catastali sono incompleti o errati, il Conservatore può sospendere la trascrizione e richiedere integrazioni — fase nella quale l’erede è chiamato a intervenire, spesso tramite la stessa Agenzia delle Entrate che ha emesso il certificato.

Eredità con un solo immobile prima casa

Lucia eredita dal padre l’appartamento dove lui viveva, valore catastale 95.000 euro. È figlia unica, residente in altra città, ma intende trasferire la residenza nell’immobile entro 18 mesi per fruire delle agevolazioni prima casa. Presenta dichiarazione di successione telematica entro 12 mesi dal decesso, dichiarando l’intento di destinare l’immobile a prima casa.

L’Agenzia delle Entrate calcola le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna, totale 400 euro) anziché in misura proporzionale (2% + 1% sul valore catastale = 2.850 euro), grazie all’agevolazione prima casa estesa alle successioni. Pagati gli importi, l’ufficio redige il certificato di successione e lo invia alla Conservatoria di competenza. La trascrizione avviene a favore di Lucia, identificata come erede unico, sull’immobile specifico. Lucia deve poi rispettare l’obbligo di trasferire la residenza entro 18 mesi, pena decadenza dall’agevolazione e recupero delle imposte in misura ordinaria.

Eredità con più immobili in regioni diverse

Carlo e fratelli ereditano dal padre tre immobili: un appartamento a Milano, una casa di campagna in Toscana, un terreno in Sicilia. Valore catastale complessivo 380.000 euro. La dichiarazione di successione è unica e viene presentata all’Agenzia delle Entrate competente per ultimo domicilio del defunto (Milano), ma il certificato di successione redatto dall’ufficio milanese deve essere trasmesso a tre diverse Conservatorie: Milano per l’appartamento, Firenze o Siena per la casa toscana, Palermo o Catania per il terreno siciliano.

L’Agenzia provvede d’ufficio all’invio plurimo: gli eredi non devono attivarsi presso le singole Conservatorie. Le imposte ipotecaria (2% = 7.600 euro) e catastale (1% = 3.800 euro) sono pagate una sola volta in sede di dichiarazione, e il certificato ripartisce i singoli immobili alle rispettive Conservatorie territoriali. Carlo e i fratelli riceveranno conferma della trascrizione tramite la nota di trascrizione su ciascun immobile.

Usufrutto e nuda proprietà

Maria muore lasciando il marito Antonio e due figli. Per testamento, l’usufrutto sulla casa familiare va al coniuge, la nuda proprietà ai figli in parti uguali. Valore catastale dell’immobile 220.000 euro. Antonio ha 72 anni, quindi il coefficiente di usufrutto è del 30% (valore usufrutto 66.000 euro, nuda proprietà 154.000 euro divisa in due quote da 77.000 euro ciascuna).

Il certificato di successione deve identificare con precisione il diritto trasferito a ciascun successore: ad Antonio l’usufrutto, ai figli la nuda proprietà pro indiviso al 50% ciascuno. La Conservatoria trascrive separatamente i due diritti, generando due iscrizioni distinte sullo stesso immobile. Le imposte ipotecaria e catastale si calcolano sul valore complessivo dell’immobile (non sui singoli diritti), salvo l’agevolazione prima casa se Antonio mantiene la residenza nell’immobile. La precisione del certificato è qui critica: un errore nell’indicazione del coefficiente o nella ripartizione tra nuda proprietà e usufrutto può generare iscrizioni difformi e successivi contenziosi catastali.

Eredità con immobile estero appartenente a cittadino italiano

Giorgio, cittadino italiano residente in Italia, eredita dalla madre — anch’essa italiana residente in Italia — un appartamento a Madrid e una villa a Lecce. La successione è disciplinata dalla legge italiana per il principio di unità della successione (art. 21 reg. UE 650/2012, salvo professio iuris). La dichiarazione di successione italiana deve comprendere anche l’immobile spagnolo, valutato secondo i criteri esteri o, in mancanza, secondo valori di mercato documentati.

Per la villa di Lecce, l’Agenzia delle Entrate redige il certificato di successione e lo invia alla Conservatoria di Lecce per la trascrizione. Per l’appartamento di Madrid, invece, non c’è trascrizione italiana: il bene è iscritto nel Registro de la Propiedad spagnolo, dove Giorgio dovrà attivare una procedura parallela secondo il diritto spagnolo (cambio de titularidad) presentando documentazione tradotta e apostillata. Le imposte ipotecaria e catastale italiane si applicano solo agli immobili italiani; per quello spagnolo si seguono le regole iberiche e si verifica l’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni.

Rettifica del certificato per errore catastale

Francesca eredita dal padre un fabbricato rurale che la dichiarazione di successione identifica come categoria A/2 (abitazione civile), valore catastale 110.000 euro. La Conservatoria, ricevuto il certificato, segnala che la particella indicata è in realtà classificata come categoria D/10 (fabbricato rurale strumentale) con rendita diversa. Francesca, su segnalazione del Conservatore, deve attivarsi presso l’Agenzia delle Entrate che ha redatto il certificato per chiederne la rettifica.

La rettifica del certificato segue le procedure ordinarie di voltura e correzione dei dati catastali: Francesca presenta istanza di rettifica indicando i dati corretti e allegando visura aggiornata. L’Agenzia emette un certificato rettificato che viene rinviato alla Conservatoria per la trascrizione corretta. Se l’errore comporta un ricalcolo delle imposte (per esempio, il fabbricato rurale strumentale gode di agevolazioni specifiche), l’Agenzia può procedere a conguaglio attivo o passivo. È un caso frequente quando l’immobile è stato oggetto di accatastamento di vecchia data e i dati catastali risultano disallineati dalla realtà fisica.

Quando e come orientarsi

Il certificato di successione è atto d’ufficio: non richiede l’intervento del notaio per la sua redazione né per l’invio alla Conservatoria. L’erede dialoga direttamente con l’Agenzia delle Entrate competente per ultimo domicilio del defunto, che cura tutte le fasi successive alla presentazione della dichiarazione. Il notaio entra in gioco solo se l’erede decide di stipulare atti dispositivi sull’immobile (vendita, donazione, divisione ereditaria con scrittura autenticata) o se è necessaria una accettazione espressa dell’eredità con atto pubblico — situazione tipica quando l’erede risulta minore o interdetto, o quando si vuole rinunciare al beneficio d’inventario.

Per orientarsi senza commercialista né avvocato, il punto di contatto primo è l’Agenzia delle Entrate, che mette a disposizione assistenza tecnica per la compilazione della dichiarazione di successione telematica (modello SUC) e per la verifica dei dati catastali. È fondamentale, prima di presentare la dichiarazione, ottenere una visura catastale aggiornata di ciascun immobile per evitare errori di identificazione che genererebbero rettifiche successive. Il portale dell’Agenzia consente di scaricare gratuitamente le visure dei propri immobili e di quelli ereditati con CF del defunto.

Le norme di riferimento sono concentrate nel D.Lgs. 347/1990 (artt. 5, 6 e 7) e nel D.P.R. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro) per le modalità procedurali. L’art. 5 D.Lgs. 347/1990 resta il fulcro: definisce l’obbligo dell’ufficio di redigere e trasmettere il certificato, l’art. 6 disciplina la trascrizione vera e propria in Conservatoria, l’art. 7 regola le rettifiche e gli aggiornamenti del certificato per errori o sopravvenienze.

Domande frequenti

Devo richiedere io il certificato di successione alla Conservatoria?
No. Il certificato è redatto d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale. L’Agenzia lo trasmette direttamente alla Conservatoria competente per ciascun immobile. L’erede non deve attivarsi né presso l’ufficio del registro né presso la Conservatoria, salvo segnalazioni di errori o richieste di integrazione.

Cosa succede se il certificato contiene un errore sui dati catastali?
L’erede deve presentare istanza di rettifica all’Agenzia delle Entrate che ha redatto il certificato, allegando visura catastale aggiornata e documentazione che dimostri il dato corretto. L’Agenzia emette un certificato rettificato che viene reinviato alla Conservatoria. Se l’errore comporta un ricalcolo delle imposte, può seguire un conguaglio attivo o passivo. La rettifica è disciplinata dall’art. 7 D.Lgs. 347/1990.

Le imposte ipotecaria e catastale si pagano una sola volta anche se ci sono più immobili?
Sì. Le imposte si calcolano sul valore catastale complessivo degli immobili dichiarati e si pagano in un’unica soluzione contestualmente alla dichiarazione di successione. L’aliquota è del 2% per l’ipotecaria e dell’1% per la catastale, salvo agevolazione prima casa che porta entrambe a misura fissa (200 euro ciascuna). Il certificato viene poi inviato a tutte le Conservatorie competenti, una per ciascuna provincia in cui si trovano gli immobili.

Serve un notaio per la trascrizione del passaggio mortis causa?
No, non per la trascrizione del certificato di successione, che è procedura amministrativa gestita dall’Agenzia delle Entrate e dalla Conservatoria. Il notaio è necessario solo se l’erede compie successivamente atti dispositivi sull’immobile (vendita, donazione, divisione con scrittura autenticata), oppure quando serve un’accettazione espressa dell’eredità con atto pubblico (eredi minori, interdetti, beneficio d’inventario). Per la sola gestione del passaggio ereditario degli immobili la procedura ordinaria non richiede notaio.

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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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