← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Dispone l’abrogazione di un vasto corpus di norme previgenti sul mercato mobiliare, sostituite dal TUF del 1998.
  • Le principali leggi abrogate includono parti della L. 272/1913 (agenti di cambio), del R.D. 1068/1913, della L. 216/1974 (istituzione Consob), della L. 77/1983 (fondi comuni aperti), della L. 344/1993 (fondi chiusi), del D.Lgs. 415/1996 (Eurosim) e molte altre.
  • Alcune disposizioni delle leggi abrogate restano vigenti per le fattispecie ancora in corso o fino alla loro naturale scadenza.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 214 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Abrogazioni

In vigore dal 01/07/1998

1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3: a) gli articoli 11, comma 1 , da 12 a 17 , 22 , 25 , 26 , 28 , 31 , da 45 a 52 , da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni; b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2 , 97 , da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 ; c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 , convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597 ; d) il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375 , convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597 ; e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376 ; f) gli articoli 4 , 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 ; g) il regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 ; h) il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 ; i) il regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 ; j) il regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950 , convertito dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1657 ; k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815 , convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118 ; l) il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607 , convertito dalla legge 20 aprile 1932, n. 291 ; m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913 ; n) l’ articolo 2369-bis del codice civile , approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 ; o) il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250 ; p) il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321 ; q) la legge 23 maggio 1956, n. 515 ; r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778 ; s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-ter, 18- quinquies, quinto comma, 18-septies, secondo periodo, del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni e integrazioni; t) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ; u) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137 ; v) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138 , a eccezione degli articoli 16 e 18; w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49 ; x) la legge 23 marzo 1983, n. 77 , a eccezione degli articoli 9 e 10- ter; y) la legge 19 giugno 1986, n. 289 ; z) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987, n. 556 ; aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1 ; bb) la legge 17 maggio 1991, n. 157 , a eccezione dell’articolo 10; cc) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 , a eccezione dell’articolo 14; dd) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86 , a eccezione dell’articolo 4; ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149 ; ff) la legge 14 agosto 1993, n. 344 , a eccezione dell’articolo 11; (( gg) l’ articolo 1, comma 1, lettera m) , e l’ articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561 ; )) ((1)) hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86 , a eccezione degli articoli 14 – bis e 15; ii) l’ articolo 5, commi 3 , 4 e 5 , e l’ articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 ; jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e

65. 2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto: a) gli articoli 5 , 5-bis , 5-ter , 5-quater, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi dell’articolo 193, comma 2; b) 18, a eccezione del sesto comma, 18-bis, 18-quater, 18-quinquies, a eccezione del quinto comma, 18-sexies e 18-septies, a eccezione del secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 191; c) l’ articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ; d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9 commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ; le relative violazioni sono punite ai sensi dell’articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190; f) l’ articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157 ; le relative violazioni sono punite ai sensi dell’articolo 174 o sanzionate ai sensi dell’articolo 193; g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 191; h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 192; i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86 ; k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3 ; 66, comma 1, lettere b) , c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 ; le relative violazioni sono punite ai sensi dell’articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e

190. 3. Fino all’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall’articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1 , 10 , 11 , 12 , 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289 .

4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.

5. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall’articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

La clausola abrogativa del TUF

L’art. 214 TUF è la grande clausola abrogativa che ha spazzato via il frammentato corpus normativo previgente sul mercato mobiliare italiano, sostituendolo con il TUF come testo organico e unitario. Le abrogazioni sono elencate con precisione per singoli articoli e commi, a testimonianza della complessità del panorama normativo precedente, stratificatosi in decenni di legislazione settoriale.

Le principali leggi abrogate

Tra le norme abrogate figurano: parti della L. 20 marzo 1913, n. 272 (agenti di cambio e mercati di borsa); parti del R.D. 4 agosto 1913, n. 1068 (regolamento di borsa); il R.D. 9 aprile 1925 (disciplina delle rendite); la L. 7 giugno 1974, n. 216 (istituzione della Consob, per le parti incompatibili col TUF); la L. 23 marzo 1983, n. 77 (fondi comuni di investimento mobiliare aperti); la L. 14 agosto 1993, n. 344 (fondi chiusi); il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (recepimento Direttiva ISD); e molte altre disposizioni minori. Il TUF ha operato una vera e propria codificazione del diritto del mercato mobiliare italiano.

Le eccezioni alle abrogazioni

I commi 2 e 3 dell’art. 214 TUF introducono eccezioni: alcune disposizioni delle leggi abrogate restano vigenti per le fattispecie in corso, per garantire la continuità dei rapporti giuridici già costituiti sotto il regime previgente (es. concessioni già rilasciate, autorizzazioni in corso, procedimenti sanzionatori pendenti).

Domande frequenti

La legge di istituzione della Consob (L. 216/1974) è stata completamente abrogata dal TUF?

In parte: l’art. 214 TUF ha abrogato le disposizioni della L. 216/1974 incompatibili con il nuovo regime. La L. 216/1974 non è stata integralmente abrogata; alcune sue disposizioni (come quelle sullo status della Consob come autorità indipendente) sono rimaste vigenti o sono state integrate nel TUF.

La disciplina dei fondi comuni del 1983 è stata completamente sostituita dal TUF?

Sì, la L. 77/1983 sui fondi comuni di investimento aperti è stata abrogata dall’art. 214 TUF. La disciplina dei fondi comuni è confluita nella Parte II, Titolo III del TUF (artt. 33-67), che disciplina la gestione collettiva del risparmio con un approccio sistematico e più coordinato con il diritto europeo.

Il D.Lgs. 415/1996 (Eurosim) è ancora parzialmente in vigore?

No, l’art. 214 TUF ha abrogato le disposizioni rilevanti del D.Lgs. 415/1996 (Eurosim), che aveva recepito la prima Direttiva ISD. Il regime degli intermediari mobiliari è integralmente disciplinato dal TUF, poi aggiornato con il recepimento di MiFID I (2007) e MiFID II (2017).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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