- Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari (già riservato ai notai e ad altri pubblici ufficiali) può essere esercitato anche dalle SIM.
- La norma estende alle SIM il potere previsto dall’art. 12 del R.D.L. 29 marzo 1942, n. 239.
Art. 198 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Girata di titoli azionari
In vigore dal 01/07/1998
1. Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto dall’ articolo 12 del regio decreto – legge 29 marzo 1942, n. 239 , può essere esercitato anche da SIM. Nota all’art. 198: – Il testo dell’ art. 12 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239 (Norme interpretative, integrative e complementari del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148 , convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96 , riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari) è il seguente: “Art. 12 (Girata dei titoli azionari). – La girata dei titoli azionari deve essere datata e sottoscritta dal girante, il quale deve indicare tutte le generalità e la nazionalità del giratario richieste dall’art. 4 per l’intestazione dei titoli. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario. La girata è scritta sul titolo ovvero su un foglio di allungamento, che deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e importo del titolo e deve portare il timbro e la firma del notaio, agente di cambio o azienda di credito autorizzata, apposti in modo che figurino in parte sul titolo e in parte sul foglio di allungamento. La sottoscrizione del girante, e, ove richiesta, quella del giratario debbono, all’atto dell’apposizione, essere autenticate da un notaio, da un agente di cambio, ovvero dai funzionari delle aziende di credito autorizzate, da queste a ciò delegati. I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate possono autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta in proprio favore. La sottoscrizione da essi apposta sul titolo in qualità di giranti o di giratari non ha bisogno di autenticazione. L’autenticazione può essere fatta anche con la semplice formula: ”vera la firma dì’. L’autenticante risponde dell’identità del girante e, nel caso di titoli non liberati, del giratario e della loro capacità. Egli si accerta altresì che la girata contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo. La firma dell’autenticante è esente da legalizzazione. Nessuna imposta di registro o bollo è dovuta per le girate”.
Stesso numero, altri codici
- Art. 198 Codice Civile: Frutti della dote
- Articolo 198 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 198 Codice della Strada: Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 198 Codice di Procedura Civile: Esame contabile
- Articolo 198 Codice di Procedura Penale: Obblighi del testimone
- Articolo 198 Codice Penale: Effetti della estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili
L’autenticazione delle girate azionarie da parte delle SIM
L’art. 198 TUF è una norma di aggiornamento del quadro normativo preesistente: estende alle SIM (società di intermediazione mobiliare) il potere di autenticare le girate dei titoli azionari cartacei, previsto originariamente dall’art. 12 del R.D.L. 29 marzo 1942, n. 239, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Prima dell’entrata in vigore del TUF, tale potere di autenticazione era riservato ai notai e ad altri pubblici ufficiali.
Il contesto storico e la progressiva smaterializzazione
L’art. 198 TUF nasce in un contesto in cui i titoli azionari erano ancora prevalentemente in forma cartacea e le girate materiali erano un atto giuridico rilevante per il trasferimento della proprietà. Con la progressiva smaterializzazione dei titoli di borsa (gestione accentrata presso Monte Titoli) e l’avvento del regime di dematerializzazione obbligatoria, il campo applicativo pratico dell’art. 198 TUF si è ridotto significativamente. Oggi riguarda principalmente i titoli azionari non dematerializzati di società non quotate o di particolari categorie di strumenti finanziari ancora in forma cartacea.
Domande frequenti
Le SIM possono autenticare le girate di azioni cartacee come un notaio?
Sì, l’art. 198 TUF attribuisce alle SIM il potere di autenticare le girate dei titoli azionari cartacei, analogo a quello esercitato dai notai ai sensi del R.D.L. n. 239/1942. Questo potere consente alle SIM di completare operazioni di trasferimento di titoli azionari non dematerializzati nell’ambito della propria attività.
Questa norma è ancora rilevante con la smaterializzazione dei titoli?
La rilevanza pratica è molto ridotta: la quasi totalità dei titoli azionari quotati è smaterializzata e gestita in forma scritturale presso Monte Titoli. L’art. 198 TUF mantiene rilievo per i residui titoli in forma cartacea (azioni di società non quotate non ancora dematerializzate o strumenti finanziari particolari).
Chi può autenticare le girate di titoli azionari in Italia?
Oltre alle SIM (ex art. 198 TUF), il potere di autenticazione delle girate azionarie spetta ai notai, agli ufficiali giudiziari e agli altri pubblici ufficiali indicati dal R.D.L. n. 239/1942 e dalla normativa successiva.