- Le società quotate su mercati regolamentati italiani possono richiedere il delisting volontario previa delibera dell’assemblea straordinaria, ottenendo l’ammissione su altro mercato regolamentato italiano o UE con tutela equivalente degli investitori.
- Possono altresì richiedere il trasferimento delle negoziazioni su un MTF italiano o UE, a condizioni stringenti: verifica equivalenza tutela OPA, approvazione assembleare straordinaria con due mesi di anticipo e adeguata informativa agli investitori.
- La Consob stabilisce con regolamento i criteri di equivalenza della tutela e le maggioranze assembleari richieste per il trasferimento su MTF.
Art. 133 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Esclusione su richiesta dalle negoziazioni
In vigore dal 01/07/1998
1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell’assemblea straordinaria, possono richiedere l’esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l’ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondi i criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento.
1-bis. ((Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani possono richiedere il trasferimento delle negoziazioni dei propri strumenti finanziari su di un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione europea a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:)) a) ((il gestore del mercato regolamentato accerti che il sistema multilaterale di destinazione preveda regole che assicurano un livello di tutela equivalente a quello di cui al titolo II capo II, sezione II in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento;)) b) ((ferma restando l’applicazione dell’ articolo 2437-quinquies del codice civile , l’assemblea straordinaria della società abbia approvato, almeno due mesi prima che esso abbia luogo, il trasferimento delle negoziazioni con le maggioranze previste dalla Consob con regolamento;)) c) ((la società abbia assicurato, almeno due mesi prima della data prevista per il trasferimento, la diffusione di informazioni circa le ragioni dell’operazione e le relative conseguenze per gli investitori, con le modalità stabilite dalla Consob con regolamento)) . ((133))
Stesso numero, altri codici
- Art. 133 Codice Civile: Prova della celebrazione risultante da
- Articolo 133 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 133 Codice del Consumo: Garanzia convenzionale
- Articolo 133 Codice della Strada: Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
- Articolo 133 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione e comunicazione della sentenza
- Articolo 133 Codice di Procedura Penale: Accompagnamento coattivo di altre persone
Delisting volontario su mercato regolamentato equivalente
L’art. 133 TUF regola due distinte ipotesi di uscita volontaria di un emittente dal mercato regolamentato italiano: il delisting con contestuale ammissione su altro mercato regolamentato equivalente (comma 1) e il trasferimento delle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) italiano o UE (comma 1-bis). Entrambe le operazioni richiedono la delibera dell’assemblea straordinaria, elemento che garantisce il coinvolgimento degli azionisti nelle decisioni più rilevanti per il loro investimento. Per il delisting con ammissione su altro mercato regolamentato, la condizione è che la tutela degli investitori nel mercato di destinazione sia equivalente a quella italiana, secondo criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.
Trasferimento su MTF: condizioni cumulative
Il comma 1-bis, introdotto con le riforme più recenti, disciplina la fattispecie, di crescente rilevanza pratica, del cd. «downlisting» o trasferimento verso un MTF. Le condizioni sono cumulative: a) il gestore del mercato regolamentato di partenza deve accertare che il sistema multilaterale di destinazione preveda regole equivalenti a quelle del titolo II, capo II, sezione II TUF in materia di OPA; b) l’assemblea straordinaria deve approvare il trasferimento con le maggioranze stabilite dalla Consob, almeno due mesi prima che esso abbia luogo; c) almeno due mesi prima della data prevista per il trasferimento, la società deve diffondere informazioni circa le ragioni dell’operazione e le conseguenze per gli investitori. La previsione di un doppio termine di due mesi (per l’assemblea e per la disclosure) garantisce agli investitori un congruo periodo per valutare le implicazioni del trasferimento e, se del caso, liquidare la posizione prima che l’azione approdi su un mercato con minore liquidità e minori tutele.
Implicazioni pratiche e interazione con il diritto di recesso
Il trasferimento delle negoziazioni da un mercato regolamentato a un MTF costituisce, in linea di principio, una modifica significativa delle condizioni dell’investimento azionario. Il richiamo al rispetto dell’art. 2437-quinquies c.c. nel comma 1-bis, che attribuisce il diritto di recesso agli azionisti di società che si delisting da un mercato regolamentato, conferma che il legislatore considera il downlisting un’ipotesi che può giustificare il recesso. Delta Quotata S.p.A., ove intenda trasferirsi su un MTF, deve quindi gestire simultaneamente la procedura assembleare, la disclosure agli investitori e i potenziali esercizi di recesso, con il rischio di un’uscita significativa di capitale.
Nota sistematica: coordinamento con l’art. 127-quinquies, comma 10-bis TUF
Come già rilevato nell’analisi dell’art. 127-quinquies TUF, sia il delisting ex comma 1 che il trasferimento su MTF ex comma 1-bis dell’art. 133 TUF rientrano tra le delibere per le quali le azioni a voto maggiorato e le azioni a voto plurimo attribuiscono un solo voto. La norma garantisce che la scelta di abbandonare il mercato regolamentato sia il risultato di un consenso assembleare ampio e proporzionale alla partecipazione al capitale, senza distorsioni legate alle strutture di voto multiple.
Domande frequenti
Una società quotata può uscire dalla Borsa italiana senza passare per un’assemblea straordinaria?
No. Sia il delisting con ammissione su altro mercato regolamentato equivalente (art. 133, comma 1 TUF) sia il trasferimento su MTF (comma 1-bis) richiedono la preventiva delibera dell’assemblea straordinaria.
Con quanti voti l’assemblea deve approvare il trasferimento su MTF?
Le maggioranze richieste sono stabilite dalla Consob con regolamento. La Consob fissa anche i criteri di equivalenza della tutela degli investitori nel sistema di destinazione.
Gli azionisti di una società che si trasferisce su MTF possono esercitare il recesso?
Il comma 1-bis richiama espressamente l’applicazione dell’art. 2437-quinquies c.c., che riconosce il diritto di recesso agli azionisti di società che abbandonano un mercato regolamentato. Il diritto di recesso spetta quindi agli azionisti dissenzienti.
Con quanti mesi di anticipo deve essere convocata l’assemblea per il downlisting?
L’assemblea straordinaria deve approvare il trasferimento almeno due mesi prima che esso abbia luogo. Entro lo stesso termine, la società deve anche avere avviato la disclosure agli investitori sulle ragioni e le conseguenze dell’operazione.