- L’art. 94 del TUF è la norma cardine della disciplina del prospetto informativo: regola le offerte al pubblico di titoli, individua nella CONSOB l’autorità nazionale competente e rinvia integralmente al Regolamento UE 2017/1129 (Regolamento Prospetto), direttamente applicabile dal 21 luglio 2019.
- Chi intende effettuare un'offerta al pubblico di titoli (azioni, obbligazioni, strumenti convertibili) deve presentare alla CONSOB la domanda di approvazione del prospetto allegando la bozza; l’approvazione segue tempi e procedura dell’art. 20 del Regolamento Prospetto, integrato dal Regolamento delegato (UE) 2019/980.
- Per i titoli bancari la CONSOB stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia, in modo da garantire un procedimento efficiente che tenga conto dei profili di vigilanza prudenziale.
- La responsabilità da prospetto (comma 5) grava su emittente, offerente, eventuale garante e persone responsabili di specifiche parti, salvo prova di aver adottato ogni diligenza: l’investitore deve aver fatto ragionevole affidamento sulle informazioni del prospetto e dell’eventuale supplemento.
- La nota di sintesi non genera responsabilità autonoma (comma 8) salvo che sia fuorviante, imprecisa o incoerente rispetto al resto del prospetto; le azioni risarcitorie si prescrivono in cinque anni dalla pubblicazione (comma 9), salva la scoperta tardiva entro due anni.
- Operano numerose esenzioni: offerte rivolte a investitori qualificati, a meno di 150 investitori per Stato membro, con tagli minimi pari o superiori a 100.000 euro, offerte sotto la soglia di 8 milioni di euro in 12 mesi (Italia), piani azionari per dipendenti; il regime è coordinato con artt. 95, 100, 100-bis, 100-ter, 114 e 191 TUF.
Art. 94 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Offerta al pubblico di titoli
In vigore dal 01/07/1998
1. L’offerta pubblica di titoli è disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dalle disposizioni della presente sezione.
2. La Consob è l’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 31 del regolamento di cui al comma
1. 3. Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto alla Consob, allegandone una bozza. ((I termini per l’approvazione del prospetto previsti dall’articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l’approccio proporzionato previsto dall’articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019)) .
4. Al fine di assicurare l’efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli bancari, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d’Italia.
5. L’emittente o l’offerente, a seconda dei casi, nonché l’eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall’investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.
6. Le persone responsabili del prospetto e degli eventuali supplementi ai sensi del comma 5, sono chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale; è inoltre riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.
7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 )) .
8. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, redatta ai sensi dell’articolo 7 del regolamento prospetto o alla nota di sintesi specifica di un prospetto UE della crescita ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nei titoli.
9. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l’investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l’esercizio dell’azione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 94 Codice Civile: Luogo della pubblicazione
- Articolo 94 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 94 Codice del Consumo: Responsabilità per danni alla persona
- Articolo 94 Codice della Strada: Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario
- Articolo 94 Codice di Procedura Civile: Condanna di rappresentanti o curatori
- Articolo 94 Codice Penale: Ubriachezza abituale
Cosa è l’offerta al pubblico di titoli (definizione)
L’art. 94 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) apre il Capo I del Titolo II della Parte IV ed è la norma cardine in materia di offerta al pubblico di titoli. La definizione operativa si rinviene nell’art. 2, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto): «comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sui titoli offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali titoli».
Il perimetro è ampio: IPO e aumenti di capitale, offerte secondarie (OPV/OPVS), bond corporate e bancari, offerte di scambio, strumenti ibridi (AT1, hybrid bond). Restano escluse le quote di OICR (Reg. UE 2019/1156) e i prodotti finanziario-assicurativi (IBIP/PRIIPs). La qualificazione è dirimente: l’assenza di offerta al pubblico esonera dal prospetto ma può attivare regimi alternativi (KIIS per crowdfunding, memorandum per private placement).
Quando è obbligatorio il prospetto
L’art. 3 del Reg. Prospetto fissa la regola generale: nessun titolo può essere offerto al pubblico nell’Unione senza un prospetto approvato dall’autorità competente. L’art. 94 TUF attribuisce la competenza nazionale alla CONSOB (comma 2) come NCA ex art. 31 Reg. UE 2017/1129.
L’obbligo scatta cumulativamente in presenza di: (i) offerta al pubblico nella nozione del Regolamento; (ii) avente ad oggetto titoli ex art. 2, lett. a) Reg. Prospetto (valori mobiliari ex art. 1 TUF e art. 4, par. 1, n. 44 MiFID II, esclusi gli strumenti del mercato monetario con scadenza inferiore a dodici mesi); (iii) non rientrante in una delle esenzioni degli artt. 1, par. 4 e 3, par. 2 Reg. Prospetto (recepite da art. 100 TUF e art. 100-ter TUF). Distinto è l'obbligo di prospetto di ammissione per la negoziazione su mercato regolamentato (art. 3, par. 3, Reg. Prospetto): un’operazione può essere esente da prospetto di offerta ma richiedere prospetto di ammissione e viceversa.
Il Regolamento UE 2017/1129 Prospetto e l’armonizzazione europea
Dal 21 luglio 2019 la disciplina del prospetto è direttamente applicabile attraverso il Reg. UE 2017/1129, che ha sostituito la Direttiva 2003/71/CE. Il D.Lgs. 17/2019 ha riscritto l’art. 94 TUF, mantenendo solo le disposizioni che incidono sul diritto civile interno: responsabilità (commi 5-9), competenza CONSOB, coordinamento con Banca d'Italia.
Procedura di approvazione CONSOB
Il comma 3 prescrive che chi intende offrire titoli al pubblico presenti alla CONSOB domanda di approvazione del prospetto allegando una bozza. I termini decorrono dalla presentazione del progetto e seguono l’art. 20 Reg. UE 2017/1129: 20 giorni lavorativi per IPO o prima ammissione (par. 3); 10 giorni per emittenti già quotati o offerte non equity standard (par. 2 e 6); 10 giorni per i supplementi (art. 23, par. 1).
Il controllo CONSOB è di completezza, comprensibilità e coerenza (art. 20, par. 4), senza valutazioni di merito economico; in caso di rilievi i termini si interrompono e ricominciano dalla versione integrata. Il comma 4 disciplina il raccordo con la Banca d'Italia per i titoli bancari (Tier 2, AT1, covered bond, certificates), evitando duplicazioni con la vigilanza prudenziale ex artt. 53 ss. TUB e con SSM/BCE. La presentazione avviene tramite portale OPC; l’operazione può iniziare solo dopo la pubblicazione del prospetto. Il quadro è completato dall'art. 95 TUF, che attribuisce alla CONSOB il potere regolamentare in materia (Regolamento Emittenti, Delibera n. 11971/1999).
Contenuto del prospetto (Allegati Reg. UE)
Il prospetto è composto, salvo documento unico, da tre parti (art. 6 Reg. Prospetto): documento di registrazione (emittente, storia, struttura, dati finanziari, rischi); nota informativa sui titoli (caratteristiche, diritti, condizioni dell’offerta, ammissione); nota di sintesi ex art. 7 (max 7 facciate). Gli Allegati 1-29 del Reg. delegato (UE) 2019/980 forniscono il dettaglio per emittente (corporate, banca, sovrano) e titolo (equity, debt, warrant). Per emittenti con capitalizzazione ridotta opera il prospetto UE della crescita (artt. 15-15-bis), in via di sostituzione con l’EU Growth issuance document. Il regime semplificato per emissioni secondarie (art. 14) è riservato a emittenti quotati da almeno 18 mesi.
Esenzioni (offerte qualificate, soglia 8M, dipendenti)
L’art. 1, par. 4 Reg. UE 2017/1129, integrato dall’art. 100 TUF, individua le esenzioni per natura dell’offerta:
Le esenzioni operano cumulativamente. Resta ferma la responsabilità civile per le informazioni fornite (memorandum, term sheet) ex artt. 1337-1338 c.c., art. 18 TUF e art. 21 TUF e, per il collocamento, della disciplina MiFID II su product governance e target market.
Supplementi e diritto di revoca
L’art. 23 Reg. UE 2017/1129 impone la pubblicazione di un supplemento al prospetto ogni qualvolta tra approvazione e chiusura dell’offerta (o inizio negoziazione) emerga un fatto nuovo significativo, un errore o un’inesattezza idonea a influire sulla valutazione degli strumenti. Il supplemento è approvato dalla CONSOB in 5 giorni lavorativi (7 con il Listing Act).
La pubblicazione attiva un diritto di revoca (art. 23, par. 2): l’investitore che ha sottoscritto prima del supplemento può ritirare l’accettazione entro tre giorni lavorativi (quattro per offerte digitali post-Listing Act), purché il fatto nuovo sia emerso prima della chiusura e della consegna. Esempi: revisione del prezzo, modifica dell’underwriting agreement, perdite straordinarie, downgrade del garante, cambio degli amministratori. La CONSOB ha chiarito che le mere fluttuazioni di mercato non integrano fatto nuovo.
Responsabilità da prospetto
I commi 5-9 dell’art. 94 TUF dettano un regime speciale di responsabilità. Il comma 5 individua i soggetti responsabili: emittente, offerente, eventuale garante, persone responsabili di talune parti (società di revisione per i dati finanziari, esperti per la valutazione di asset), nei limiti delle parti curate.
La fattispecie richiede: (i) informazione falsa od omissione nel prospetto o nel supplemento; (ii) ragionevole affidamento dell’investitore; (iii) danno. La prova liberatoria impone di dimostrare di aver «adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso»: responsabilità aggravata, simile all’art. 1218 c.c. ma con onere probatorio rovesciato.
Il comma 8 contiene la safe harbour sulla nota di sintesi (art. 11, par. 2, Reg. UE 2017/1129): nessuno risponde sulla sola nota di sintesi, salvo che sia fuorviante o incoerente rispetto al resto del prospetto. Il comma 9 fissa cinque anni dalla pubblicazione per l’azione risarcitoria, prolungabili se l’investitore prova di aver scoperto falsità o omissioni nei due anni antecedenti. Restano cumulabili la responsabilità precontrattuale (artt. 1337-1338 c.c.), quella contrattuale per violazione degli obblighi MiFID (art. 18 TUF, art. 21 TUF) e quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c., salva l’unicità del danno.
Rapporto con quotazione in mercato regolamentato
La materia si interseca con la quotazione su mercato regolamentato (artt. 113-bis ss. TUF). Il Reg. UE 2017/1129 prevede un prospetto di ammissione autonomo ma fungibile con quello di offerta: nelle IPO entrambe le funzioni sono coperte da un unico documento.
Casi pratici (Alfa S.p.A. IPO)
Caso 1, IPO di Alfa S.p.A. Alfa S.p.A., società biomedicale con 200 milioni di ricavi, delibera la quotazione su Euronext Milan con aumento di capitale + collocamento di azioni esistenti. Nomina Beta SIM come global coordinator e sponsor. Prospetto redatto secondo Allegati 1, 11 e 21 Reg. delegato (UE) 2019/980; Beta SIM deposita in CONSOB; istruttoria 20 giorni, due round di rilievi, approvazione e pubblicazione. Tizio, investitore retail, sottoscrive 1.000 azioni. Tre giorni dopo la pubblicazione e prima della chiusura Alfa S.p.A. comunica la perdita di un cliente strategico: supplemento ex art. 23 approvato in 5 giorni; Tizio può revocare la sottoscrizione entro tre giorni.
Caso 2, Private placement obbligazionario. Alfa S.p.A. emette un bond da 150 milioni riservato a investitori qualificati con taglio minimo di 100.000 euro su ExtraMOT PRO3: esente da prospetto sotto due profili (lett. a e c, art. 1, par. 4, Reg. Prospetto). Resta obbligatorio l'Information Memorandum ex Regolamento di Borsa; non opera il regime ex art. 94 TUF ma può attivarsi la responsabilità precontrattuale.
Caso 3, Bond bancario retail. Una banca emette Tier 2 da 500 milioni per la rete retail. Prospetto approvato CONSOB ex art. 94, coordinamento Banca d'Italia (comma 4), informativa rafforzata su subordinazione, bail-in (D.Lgs. 180/2015), MREL. Beta SIM e gli altri collocatori applicano product governance MiFID II e adeguatezza ex art. 18 e 21 TUF: snodo cruciale per evitare il mis-selling.
Errori frequenti
Sanzioni (art. 191 TUF)
L'art. 191 TUF regola le sanzioni amministrative per la violazione della disciplina dell’offerta e del prospetto. Le pecuniarie possono raggiungere 5 milioni di euro per le persone fisiche (o il triplo dei vantaggi) e 15 milioni di euro per le persone giuridiche (o il 3% del fatturato consolidato), oltre a sanzioni interdittive e pubblicazione del provvedimento (name and shame). La CONSOB esercita poteri cautelari ex artt. 99 e 99-bis TUF (sospensione, divieto, comunicazioni rettificative) e di richiamo ex art. 100 TUF sulle offerte non soggette a prospetto.
Sul piano civilistico, accanto al risarcimento ex commi 5-9, l'art. 100-bis TUF prevede la nullità relativa dell’acquisto dell’investitore retail in violazione dell’obbligo di prospetto, con restituzione integrale del prezzo entro cinque anni. Sul piano penale restano applicabili false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), aggiotaggio informativo (art. 185 TUF) e falso in prospetto (art. 2623 c.c.). Per emittenti e collocatori il rischio si combina con la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.
Domande frequenti
Una S.r.l. può fare offerta al pubblico di titoli?
La regola generale dell'art. 2468, comma 1, c.c. vieta alla S.r.l. di formare oggetto di offerta al pubblico le partecipazioni sociali. Esistono però deroghe espresse: le S.r.l. PMI (D.L. 50/2017 e art. 100-ter TUF) possono offrire al pubblico le proprie quote tramite portali di crowdfunding autorizzati ex Reg. UE 2020/1503, con applicazione del KIIS in luogo del prospetto fino alla soglia di 5 milioni di euro per offerta. La S.r.l. ordinaria può comunque emettere titoli di debito (art. 2483 c.c.) destinati esclusivamente a investitori professionali, con regime di garanzia in caso di successiva circolazione presso il pubblico. Diverso il caso della trasformazione in S.p.A.: tipicamente prodromica all’IPO, consente l’applicazione integrale dell’art. 94 TUF e delle disposizioni sul prospetto. La verifica caso per caso richiede coordinamento tra art. 2468 c.c., art. 100-ter TUF e Regolamento CONSOB Emittenti.
Cosa è una offerta qualificata e come si distingue dall’offerta al pubblico?
L'offerta qualificata (o private placement) è una sollecitazione all’investimento rivolta esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. e) del Reg. UE 2017/1129 (rinvio agli investitori professionali per natura ex Allegato II MiFID II: banche, imprese di investimento, OICR, fondi pensione, grandi imprese, governi). L’offerta è esente dall’obbligo di prospetto ex art. 1, par. 4, lett. a) Reg. Prospetto e art. 100, lett. a) TUF, in quanto si presume che i destinatari abbiano le conoscenze e le risorse per valutare autonomamente il rischio. La differenza pratica con l’offerta al pubblico è triplice: (i) destinatari (qualificati vs pubblico indistinto); (ii) regime documentale (memorandum informativo vs prospetto approvato CONSOB); (iii) regime di responsabilità (responsabilità precontrattuale e MiFID vs responsabilità speciale ex art. 94 TUF). Resta fondamentale verificare che non vi siano cascading offers verso il retail, che farebbero rivivere l’obbligo di prospetto in capo all’offerente originario (art. 5 Reg. Prospetto).
Chi è responsabile se il prospetto è ingannevole?
L'art. 94, comma 5, TUF individua una pluralità di soggetti responsabili della veridicità e completezza del prospetto: (i) l’emittente, soggetto-cardine che ha curato la redazione; (ii) l’offerente, se diverso dall’emittente (es. socio venditore in OPV); (iii) l’eventuale garante, per le parti relative alla garanzia; (iv) le persone responsabili di talune parti (società di revisione per i bilanci, esperti per le valutazioni di asset, periti per le perizie immobiliari), limitatamente alle parti curate. La responsabilità è solidale verso l’investitore, fatta salva l’azione di regresso fra coobbligati. La prova liberatoria richiede di dimostrare di aver adottato ogni diligenza per garantire la conformità ai fatti delle informazioni e l’assenza di omissioni alterative del senso. Si tratta di una responsabilità di natura aggravata, con inversione dell’onere della prova rispetto alla diligenza. L’investitore deve provare: comunicazione falsa od omissiva, ragionevole affidamento, danno e nesso causale. Concorrono autonomamente la responsabilità degli amministratori ex art. 2392 c.c., quella della società di revisione ex art. 15 D.Lgs. 39/2010, quella degli sponsor e dei lead manager nelle IPO ex prassi internazionale (due diligence defence).
Il regime del prospetto vale anche per il crowdfunding?
No, almeno parzialmente. Dal 10 novembre 2023 le offerte tramite piattaforme di crowdfunding autorizzate sono integralmente disciplinate dal Regolamento UE 2020/1503 (ECSPR), che ha sostituito la disciplina nazionale dell’art. 100-ter TUF nella versione precedente. Il regime europeo prevede: (i) esenzione dal prospetto per offerte sotto la soglia di 5 milioni di euro per emittente in 12 mesi (l’Italia ha mantenuto la facoltà di alzare/abbassare la soglia entro i limiti consentiti); (ii) obbligo di pubblicazione di una scheda informativa chiave sull’investimento (KIIS), documento standardizzato di max 6 facciate; (iii) regole di condotta rafforzate per i prestatori di servizi di crowdfunding (CSP), inclusi test di conoscenza e adeguatezza per investitori non sofisticati; (iv) passaporto europeo per le piattaforme autorizzate. Sopra la soglia di 5 milioni di euro torna ad applicarsi integralmente il regime del prospetto ex art. 94 TUF e Reg. UE 2017/1129. La distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati sostituisce sostanzialmente la categoria degli investitori qualificati, con soglie quantitative specifiche e periodi di ripensamento (4 giorni) per i non sofisticati.
Quanto costa pubblicare un prospetto?
Il costo complessivo di pubblicazione di un prospetto varia in funzione della tipologia di operazione e della complessità dell’emittente, ma può essere scomposto in tre voci principali: (i) contributi di vigilanza CONSOB, determinati dalla Delibera CONSOB n. 17297/2010 e successive determinazioni annuali, parametrati al controvalore dell’offerta (per IPO equity, indicativamente tra 25.000 e 250.000 euro a seconda della tranche); (ii) compensi professionali, che includono advisor legali (italiano e internazionale per offerte cross-border), società di revisione (audit storico e comfort letter), banche d'affari (global coordinator, joint bookrunner, sponsor), financial advisor, consulenti fiscali, agenzie di rating, financial printer; le commissioni dei collocatori per un’IPO italiana variano tipicamente tra il 2,5% e il 4,5% del controvalore collocato; (iii) costi accessori: spese di marketing istituzionale (roadshow, presentazioni analisti), spese legali per l'underwriting agreement, traduzioni, registrazione presso ESMA e CSD (Monte Titoli). Per un’IPO standard su Euronext Milan, la stima complessiva di costi vivi (escluse commissioni di collocamento) si colloca tra 2 e 5 milioni di euro; per offerte di follow-on (aumenti di capitale di emittenti già quotati) il costo si riduce significativamente, anche grazie ai prospetti semplificati ex art. 14 Reg. Prospetto.