← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Banca d'Italia tiene un Albo delle SGR autorizzate, articolato in sezioni per categoria di OICR gestibile.
  • L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di gestione collettiva; le variazioni rilevanti devono essere comunicate per l’aggiornamento.
  • L’Albo è pubblico e accessibile; la cancellazione consegue alla revoca dell’autorizzazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Albo

In vigore dal 01/07/1998

1. Le Sgr ((autorizzate)) sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all’albo. ((133))

2. La Banca d’Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all’albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da esso. La Consob informa l’AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell’elenco degli OICR gestiti o commercializzati nell’Unione europea dalle Sgr autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all’AESFEM su base trimestrale. (132)

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo.

L’Albo delle SGR come strumento di trasparenza

L’art. 35 TUF istituisce l’Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia, analogo all’Albo delle SIM tenuto dalla Consob (art. 20 TUF). L’Albo è organizzato in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di OICR gestibili (UCITS, FIA di vario tipo, fondi chiusi riservati, ecc.) e riflette l’autorizzazione specifica di ciascuna SGR. La pubblicità dell’Albo consente agli investitori di verificare rapidamente se una SGR è effettivamente autorizzata e per quali tipologie di fondi.

Variazioni e aggiornamento dell’Albo

Le SGR devono comunicare alla Banca d'Italia le variazioni rilevanti nell’attività (modifica delle categorie di OICR gestibili, apertura di succursali, fusioni, scissioni) affinché l’Albo venga aggiornato. La Banca d'Italia è responsabile dell’aggiornamento tempestivo e della correttezza dei dati pubblicati. L’Albo aggiornato è la fonte primaria di informazione per gli investitori e per gli intermediari che intendono distribuire i fondi di una specifica SGR.

Cancellazione e revoca

La cancellazione dall’Albo consegue alla revoca dell’autorizzazione (che può essere pronunciata dalla Banca d'Italia nei casi analoghi a quelli previsti dall’art. 20-bis per le SIM) o alla rinuncia volontaria della SGR. La cancellazione comporta l’obbligo di cessazione dell’attività di gestione e di liquidazione degli OICR gestiti, in modo da tutelare gli interessi degli investitori che detengono quote dei fondi.

Domande frequenti

Come verifico se una SGR è autorizzata a gestire fondi comuni in Italia?

È sufficiente consultare l’Albo delle SGR pubblicato dalla Banca d'Italia sul proprio sito istituzionale. L’Albo indica le SGR autorizzate e le categorie di OICR che ciascuna può gestire.

Una SGR cancellata dall’Albo può continuare a gestire i fondi già avviati?

No, la cancellazione dall’Albo comporta l’obbligo di cessazione dell’attività di gestione. I fondi devono essere trasferiti a un’altra SGR autorizzata o liquidati in modo ordinato, con tutela degli investitori. La Banca d'Italia supervede la procedura di liquidazione.

L’Albo delle SGR include anche le succursali di SGR straniere in Italia?

No, le SGR UE che operano in Italia tramite succursale o in libera prestazione di servizi non sono iscritte nell’Albo italiano ma nell’albo del Paese d'origine. La Banca d'Italia tiene un elenco separato delle SGR estere che operano in Italia con il passaporto UCITS/AIFMD.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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