Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Albo

In vigore dal 01/07/1998

1. Le Sgr ((autorizzate)) sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all’albo. ((133))

2. La Banca d’Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all’albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da esso. La Consob informa l’AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell’elenco degli OICR gestiti o commercializzati nell’Unione europea dalle Sgr autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all’AESFEM su base trimestrale. (132)

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo.

In sintesi

  • Prevede l'iscrizione delle Sgr autorizzate in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
  • L'albo è distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA.
  • Società di gestione UE e GEFIA, UE e non UE, sono iscritte in un elenco allegato all'albo.
  • La Banca d'Italia comunica alla CONSOB iscrizioni e cancellazioni; sono previsti flussi informativi verso l'AESFEM/ESMA.
  • I soggetti iscritti devono indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti e nella corrispondenza.
Indice dei contenuti

L'art. 35 del Testo unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) disciplina l'albo delle società di gestione del risparmio (Sgr), strumento di pubblicità e di vigilanza che fotografa i soggetti autorizzati a svolgere il servizio di gestione collettiva del risparmio. La tenuta di un albo è un classico presidio della regolazione finanziaria: consente di individuare con certezza gli operatori abilitati, costituisce il punto di emersione formale dell'autorizzazione e rende riconoscibili al mercato e agli investitori i soggetti legittimati a operare. La norma ne definisce struttura, competenze e flussi informativi.

La funzione dell'albo

L'iscrizione all'albo presuppone l'autorizzazione: le Sgr autorizzate sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. L'albo non ha quindi una funzione costitutiva dell'abilitazione, che deriva dall'autorizzazione, ma una funzione di pubblicità e di organizzazione della vigilanza. Esso rende conoscibile la platea degli operatori autorizzati, agevola i controlli e offre agli investitori uno strumento di verifica dell'abilitazione dei soggetti con cui entrano in rapporto. La gestione collettiva del risparmio è attività riservata, e l'albo ne presidia il perimetro.

La distinzione in due sezioni: OICVM e FIA

La norma prevede che l'albo sia distinto in due sezioni, per la gestione di OICVM e di FIA. La distinzione riflette la diversa disciplina europea dei due tipi di organismi di investimento collettivo: gli OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) sono fondi armonizzati, destinati anche agli investitori al dettaglio e soggetti alla relativa direttiva europea; i FIA (fondi di investimento alternativi) comprendono una categoria più ampia ed eterogenea, regolata dalla direttiva sui gestori di fondi alternativi. La separazione in sezioni rende immediatamente percepibile il tipo di attività che ciascuna Sgr è abilitata a svolgere.

L'elenco allegato per gli operatori europei ed extra-UE

Il primo comma disciplina anche la posizione delle società di gestione UE e dei GEFIA (gestori di fondi di investimento alternativi) UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni previste dagli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del Testo unico. Tali soggetti sono iscritti in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo. La previsione tiene conto del principio del mutuo riconoscimento e della libera prestazione dei servizi nel mercato unico: gli operatori europei non sono autorizzati ex novo in Italia, ma operano sulla base dell'autorizzazione del proprio Stato membro, previa notifica; l'elenco allegato ne dà evidenza, distinguendoli dalle Sgr nazionali iscritte all'albo.

Il raccordo tra Banca d'Italia e CONSOB

Il secondo comma organizza i flussi informativi tra le autorità. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo e le cancellazioni da esso. Il raccordo riflette il riparto di competenze del TUF: la Banca d'Italia vigila sulla stabilità e sulla sana e prudente gestione, mentre la CONSOB vigila sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti. Lo scambio di informazioni assicura che entrambe le autorità dispongano di un quadro aggiornato degli operatori, condizione indispensabile per un'azione di vigilanza coordinata ed efficace.

I flussi informativi verso le autorità europee

La norma prevede inoltre che la CONSOB informi l'AESFEM (l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ESMA) delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e delle modifiche dell'elenco degli OICR gestiti o commercializzati nell'Unione. Per i GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate su base trimestrale. Questi flussi danno attuazione all'integrazione della vigilanza nel mercato unico: l'ESMA svolge un ruolo di coordinamento e di raccolta delle informazioni a livello europeo, e la trasmissione dei dati da parte delle autorità nazionali ne alimenta la funzione.

L'obbligo di indicazione degli estremi dell'iscrizione

Il terzo comma impone ai soggetti iscritti di indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo. È una regola di trasparenza verso i terzi: chi entra in rapporto con una Sgr può verificarne agevolmente l'abilitazione attraverso il riferimento all'iscrizione. L'obbligo rafforza la funzione di pubblicità dell'albo, trasferendola dal piano della consultazione del registro a quello dell'informazione diretta contenuta nei documenti dell'operatore.

Significato complessivo

L'art. 35 disegna l'albo delle Sgr come snodo informativo e di vigilanza della gestione collettiva del risparmio. La distinzione in sezioni, l'elenco allegato per gli operatori europei ed extra-UE, il raccordo tra Banca d'Italia, CONSOB ed ESMA e l'obbligo di indicazione degli estremi compongono un sistema coerente, orientato alla trasparenza del mercato e all'efficacia dei controlli. La norma testimonia il grado di integrazione raggiunto dalla vigilanza finanziaria, in cui le autorità nazionali operano in stretto coordinamento tra loro e con l'autorità europea.

L'albo come presidio della riserva di attività

La gestione collettiva del risparmio è attività riservata a soggetti autorizzati, e l'albo ne costituisce il presidio formale. L'iscrizione segnala al mercato chi è legittimato a operare, mentre l'esercizio dell'attività da parte di soggetti non iscritti integra una condotta abusiva, soggetta a conseguenze sul piano sanzionatorio. La funzione dell'albo non è quindi soltanto informativa, ma si lega alla tutela della riserva di attività e, in ultima analisi, alla protezione degli investitori, ai quali è garantito che gli operatori abilitati siano stati autorizzati e siano sottoposti a vigilanza.

Aggiornamento e dinamicità dell'albo

L'albo non è un registro statico, ma uno strumento in costante aggiornamento. Le iscrizioni conseguono alle nuove autorizzazioni, mentre le cancellazioni riflettono la cessazione dell'attività o il ritiro dell'autorizzazione. I flussi informativi verso la CONSOB e l'AESFEM assicurano che il quadro degli operatori sia sempre attuale a livello nazionale ed europeo. Questa dinamicità è essenziale per l'efficacia della vigilanza, che presuppone una conoscenza tempestiva e accurata dei soggetti operanti sul mercato e delle modifiche che ne riguardano lo status.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Chi tiene l'albo delle società di gestione del risparmio?

La Banca d'Italia, presso la quale sono iscritte le Sgr autorizzate. L'albo ha funzione di pubblicità e di organizzazione della vigilanza, non funzione costitutiva dell'abilitazione.

Come è strutturato l'albo delle Sgr?

È distinto in due sezioni, una per la gestione di OICVM (fondi armonizzati) e una per la gestione di FIA (fondi di investimento alternativi), in coerenza con la diversa disciplina europea.

Dove sono iscritte le società di gestione UE e i GEFIA?

In sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo, una volta effettuate le comunicazioni previste dagli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del TUF, in attuazione del mutuo riconoscimento.

Quali flussi informativi prevede la norma?

La Banca d'Italia comunica alla CONSOB iscrizioni e cancellazioni; la CONSOB informa l'AESFEM (ESMA) delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e delle modifiche dell'elenco degli OICR, con cadenza trimestrale per i GEFIA.

Le Sgr devono indicare l'iscrizione all'albo?

Sì. I soggetti iscritti devono indicare gli estremi dell'iscrizione all'albo negli atti e nella corrispondenza, a garanzia della trasparenza verso i terzi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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