In sintesi
- Il datore di lavoro analizza i rischi per la vista e gli occhi, per la postura e l’affaticamento fisico/mentale, e per le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
- Devono essere adottate misure appropriate per eliminare o ridurre i rischi identificati, tenendo conto della loro combinazione.
- I posti di lavoro VDT devono essere organizzati e predisposti in conformità ai requisiti minimi dell’allegato XXXIV.
- La valutazione è integrata nel DVR generale ex art. 28 SIC.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 174 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV.
Stesso numero, altri codici
- Art. 174 Codice Civile: Sostituzione del coniuge amministratore
- Articolo 174 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 174 Codice della Strada: Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
- Articolo 174 Codice di Procedura Civile: Immutabilità del giudice istruttore
- Articolo 174 Codice di Procedura Penale: Prolungamento dei termini di comparizione
- Articolo 174 Codice Penale: Indulto e grazia
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La valutazione del rischio VDT: un’analisi multifattoriale
L’art. 174 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro una valutazione del rischio specifica per i posti di lavoro dotati di videoterminali, che deve coprire tre dimensioni distinte ma interconnesse. La prima è il rischio visivo: affaticamento degli occhi (astenopia), occhio secco, difficoltà di messa a fuoco, disturbi della convergenza. Questi problemi sono amplificati da monitor di qualità inadeguata, scarsa frequenza di aggiornamento dello schermo, riflessi, contrasto insufficiente, illuminazione ambientale inadatta. La seconda dimensione riguarda la postura e l’affaticamento fisico o mentale: un lavoratore che passa 8 ore al giorno seduto in postura scorretta sviluppa dolori cervicali, lombari, alla spalla e al polso (sindrome del tunnel carpale). La terza dimensione riguarda le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale: temperatura, umidità, rumore di fondo, qualità dell’aria, luminosità e distribuzione della luce artificiale.
L’allegato XXXIV: i requisiti minimi per le postazioni VDT
Il comma 3 impone di organizzare i posti di lavoro VDT «in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV», che è il testo tecnico di riferimento per questa materia. L’allegato XXXIV specifica i requisiti minimi per: lo schermo (risoluzione e nitidezza adeguate, assenza di sfarfallamento, orientamento e inclinazione regolabili, assenza di riflessi), la tastiera (inclinabile, distaccata dal monitor, spazio antistante per appoggiare mani e polsi), il piano di lavoro (superficie poco riflettente, dimensioni adeguate, altezza regolabile o fissa a quota ergonomica), il sedile (altezza regolabile, schienale con supporto lombare, snodo regolabile), l’illuminazione (contrasto adeguato tra schermo e ambiente, assenza di abbagliamento), il microclima (temperatura, umidità, circolazione dell’aria conformi alle norme generali) e lo spazio (area di lavoro sufficiente). Il rispetto dell’allegato XXXIV è condizione necessaria, ma non sufficiente: anche una postazione formalmente conforme può generare rischi se non è adattata alle caratteristiche fisiche individuali del lavoratore (altezza, lunghezza degli arti, problemi visivi preesistenti).
Il principio della somma e combinazione dei rischi
Il comma 2 introduce un principio metodologicamente importante: le misure correttive devono tenere conto «della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati». Questo significa che il datore di lavoro non può gestire i rischi in modo separato, migliorare solo il monitor, o solo la sedia, o solo l’illuminazione, senza considerare come le diverse componenti interagiscono tra loro. Un monitor eccellente in un ambiente con luce artificiale mal orientata che produce riflessi sullo schermo non risolve il rischio visivo. Una sedia ergonomica regolata correttamente diventa inefficace se il piano di lavoro è fisso a un’altezza non adatta. La valutazione e la correzione devono essere sistemiche.
Applicazione pratica: il check-up ergonomico delle postazioni
In concreto, il datore di lavoro di Alfa S.r.l. dovrebbe procedere a un audit ergonomico di ogni postazione VDT, verificando sistematicamente tutti i parametri dell’allegato XXXIV e le condizioni ambientali circostanti. Tizio, RSPP di Alfa S.r.l., potrà utilizzare check-list validate (es. quelle elaborate dall’INAIL) e coinvolgere il medico competente per la valutazione dei fattori individuali di rischio. Caio, lavoratore che lamenta dolori al collo dopo ore di lavoro al PC, ha il diritto di segnalare la problematica e di ricevere una valutazione specifica della propria postazione, che il datore di lavoro è tenuto a effettuare. L’art. 174 non è un obbligo astratto di «stare attenti agli schermi», ma un obbligo concreto di analisi e intervento su ogni singolo posto di lavoro identificato come VDT.
Sanzioni e conseguenze del mancato adempimento
La violazione degli obblighi dell’art. 174, commi 2 e 3 è sanzionata dall’art. 178, comma 1, lettera a) con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. In caso di insorgenza di patologie professionali (es. sindrome del tunnel carpale, cervicalgia cronica) riconducibili a postazioni non conformi, il datore di lavoro rischia anche la responsabilità civile ex artt. 2087 e 2043 c.c. e quella penale per lesioni colpose ex art. 590 c.p., se la colpa specifica nella violazione dell’art. 174 è causalmente connessa alla patologia.
Domande frequenti
L’allegato XXXIV è obbligatorio anche per i lavoratori in smart working?
In linea di principio sì, dato che il Titolo VII non distingue tra lavoro in sede e da remoto. Tuttavia, il datore ha l’obbligo di fornire un’informativa adeguata (art. 22, L. 81/2017) e il lavoratore agile deve autocertificare la conformità del proprio ambiente domestico.
La postazione deve avere sedia ergonomica regolabile per tutti i lavoratori VDT?
Sì. L’allegato XXXIV richiede che il sedile sia di altezza regolabile e dotato di schienale con supporto lombare. Questa non è una raccomandazione ma un requisito minimo obbligatorio per i posti di lavoro VDT.
Se un dipendente lamenta dolori al collo, il datore deve rivalutare la postazione?
Sì. La segnalazione di disturbi muscoloscheletrici è un segnale di rischio che impone al datore di lavoro di rianalizzare la postazione VDT del lavoratore ai sensi dell’art. 174, eventualmente con il supporto del medico competente.
I laptop aziendali sono conformi all’allegato XXXIV se usati senza dock station?
Generalmente no. Un laptop usato senza tastiera esterna, mouse e monitor separato non rispetta i requisiti di separazione dello schermo dalla tastiera, di altezza degli occhi rispetto allo schermo e di postura del polso. Per uso sistematico >20h/settimana occorre una configurazione ergonomica adeguata.
Con quale frequenza va aggiornata la valutazione del rischio VDT?
Va aggiornata ogni volta che cambia significativamente una postazione, si acquistano nuovi monitor o arredi, si riorganizza il layout degli uffici, o il medico competente segnala alterazioni della salute correlate al VDT. Non esiste una scadenza fissa, ma il DVR deve sempre riflettere la situazione attuale.