In sintesi
- Per «lavoro in quota» si intende qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile.
- La soglia dei 2 metri è il discrimine che attiva l’applicazione degli obblighi specifici degli artt. 108-111 SIC e della disciplina sui DPI anticaduta.
- Il piano di riferimento è un «piano stabile»: per le superfici inclinate o non stabili, la valutazione del rischio di caduta deve considerare la traiettoria di scivolamento, non solo l’altezza verticale immediata.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 107 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni
In vigore dal 15/05/2008
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Stesso numero, altri codici
- Art. 107 Codice Civile: Forma della celebrazione
- Articolo 107 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 107 Codice del Consumo: Controlli
- Articolo 107 Codice della Strada: Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
- Articolo 107 Codice di Procedura Civile: Intervento per ordine del giudice
- Articolo 107 Codice di Procedura Penale: Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La definizione: semplice nella lettera, complessa nell’applicazione
L’art. 107 D.Lgs. 81/2008 fornisce la definizione operativa di «lavoro in quota»: attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota superiore a 2 m rispetto a un piano stabile. La norma è formulata in modo apparentemente semplice, ma la sua applicazione concreta richiede alcune riflessioni. Il primo elemento è la «quota»: si misura in altezza verticale rispetto al piano stabile sottostante, non rispetto al piano di calpestio del lavoratore. Se il lavoratore lavora su un solaio a 1,8 m di altezza ma il bordo del solaio dà su un piano inferiore a 3 m di profondità, il rischio di caduta è dal bordo del solaio al piano inferiore, quindi il lavoro è in quota. Il secondo elemento è il «piano stabile»: non qualsiasi superficie, ma una superficie che garantisce un appoggio sicuro e stabile per un lavoratore. Una superficie inclinata con angolo superiore al 15-20% non è un piano stabile ai fini della norma: il lavoratore che vi si trova è esposto al rischio di scivolare e cadere anche se la quota verticale immediata è inferiore a 2 m.La soglia dei 2 metri: le origini e il dibattito
La soglia dei 2 metri è stata fissata dalla norma italiana come discrimine convenzionale per l’attivazione degli obblighi specifici sui lavori in quota. Questa soglia è stata ripresa dalla Direttiva 2001/45/CE (attrezzature di lavoro per lavori in quota) e recepita nel D.Lgs. 81/2008. Il valore di 2 m è convenzionale: la gravità delle lesioni da caduta dipende da molti fattori (superficie di atterraggio, postura al momento della caduta, altezza), ma statisticamente le cadute da altezze superiori a 2 m hanno un’incidenza di lesioni gravi o mortali significativamente più elevata. Non significa che le cadute da meno di 2 m siano prive di rischio: anche cadute da altezze inferiori possono causare lesioni gravi, e il datore di lavoro deve valutare questi rischi nell’ambito della valutazione generale ex art. 17 SIC. Ma solo per le cadute da oltre 2 m scattano automaticamente gli obblighi specifici degli artt. 108-111 SIC.Implicazioni pratiche della definizione
La definizione ha implicazioni immediate per la valutazione del rischio: il RSPP deve identificare tutte le attività che espongono i lavoratori a rischio di caduta da oltre 2 m e per ciascuna definire le misure di protezione adeguate. Alfa S.r.l., manifatturiera, ha in produzione un soppalco a 3 m di altezza su cui operano periodicamente i manutentori. Se il soppalco ha parapetti conformi (altezza ≥ 1 m, travetto intermedio, fermapiede) che eliminano il rischio di caduta, i manutentori che lavorano all’interno del soppalco non svolgono un «lavoro in quota» nel senso tecnico della norma. Se invece i manutentori devono sporgersi oltre i parapetti o scendere sul bordo del soppalco senza protezione, sono in situazione di lavoro in quota e devono adottare le misure appropriate. Caio, manutentore di Alfa S.r.l., deve verificare un macchinario montato su una struttura rialzata a 2,5 m. Il RSPP ha identificato questa attività come lavoro in quota e ha predisposto: una scala portatile certificata per l’accesso, un punto di ancoraggio fisso sulla struttura, un’imbracatura anticaduta certificata EN 361 e un cordino con assorbimetro di energia. Prima di salire, Caio è tenuto a indossare l’imbracatura e agganciare il cordino al punto di ancoraggio.Domande frequenti
Un lavoratore che usa una scala a pioli per salire a 1,5 m sta svolgendo un lavoro in quota?
No, tecnicamente la soglia è di 2 m. Tuttavia, il datore di lavoro deve comunque valutare il rischio di caduta anche per altezze inferiori (valutazione generale ex art. 17 SIC) e adottare le misure proporzionate al rischio concreto. Una scala in cattive condizioni a 1,5 m può essere più pericolosa di una scala certificata a 2,1 m.
Il tetto di un’abitazione monopiano (altezza 3 m) è sempre un luogo di lavoro in quota?
Sì, se non ci sono protezioni perimetrali adeguate che eliminino il rischio di caduta oltre i bordi. L’altezza di 3 m supera la soglia dei 2 m. Anche un tetto a falde poco inclinate costituisce un lavoro in quota: il rischio di scivolare verso il bordo è presente anche con pendenze ridotte.
La definizione di «piano stabile» influisce sulla valutazione del rischio di caduta su superfici inclinate?
Sì. Una superficie inclinata, anche se a meno di 2 m di altezza dal suolo, può non essere un «piano stabile» se l’angolo di inclinazione crea un rischio concreto di scivolamento verso un bordo non protetto da cui la caduta potrebbe avvenire a più di 2 m. Il RSPP deve valutare la traiettoria di scivolamento possibile, non solo la quota verticale immediata.
I lavori in quota su impalcature completamente dotate di parapetti sono comunque soggetti agli artt. 108-111?
Se l’impalcatura è dotata di parapetti conformi che eliminano ogni rischio di caduta dal bordo, i lavoratori che operano all’interno dell’impalcatura non sono in situazione di rischio di caduta dall’alto nel senso dell’art. 107. Tuttavia, l’impalcatura stessa è un’attrezzatura di lavoro soggetta a verifica e manutenzione, e le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio sono a loro volta lavori in quota.
Un fattorino che consegna merci ai piani superiori di un palazzo mediante scala interna è in quota?
No. La circolazione sulle scale interne di un edificio non è considerata lavoro in quota nel senso dell’art. 107 SIC, purché la scala sia conforme ai requisiti dell’allegato IV (art. 63 SIC) e non presenti rischi specifici di caduta non convenzionali. Il rischio di caduta sulle scale ordinarie è governato dalle norme sui luoghi di lavoro, non da quelle sui lavori in quota.