- L’art. 25 elenca gli obblighi del medico competente, figura sanitaria nominata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) e con i requisiti dell’art. 38 SIC.
- Il medico collabora alla valutazione dei rischi e alla redazione del DVR, programma la sorveglianza sanitaria (art. 41 SIC), partecipa all’informazione/formazione e alla pianificazione del primo soccorso.
- Fornisce informazioni sulla prevenzione oncologica e sui programmi di screening LEA (lett. a-bis introdotta nel 2023).
- Istituisce, aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore sorvegliato, con segreto professionale e tutela dei dati ex Codice Privacy.
- Alla cessazione dell’incarico consegna la documentazione al datore; alla cessazione del rapporto consegna al lavoratore copia della cartella; l’originale è conservato dal datore per almeno dieci anni.
- In sede di visita preventiva richiede al lavoratore la cartella del rapporto precedente per formulare il giudizio di idoneità (art. 41 SIC).
- Comunica per iscritto, nella riunione periodica ex art. 35, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza al datore, all’RSPP e all’RLS.
- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno (o con cadenza diversa motivata in base ai rischi e annotata nel DVR) e partecipa al controllo dell’esposizione.
- In caso di impedimento per gravi motivi, comunica per iscritto al datore il nominativo di un sostituto con i requisiti dell’art. 38 SIC.
- La violazione degli obblighi sostanziali è punita con sanzioni penali e amministrative (art. 58 SIC); il giudizio di idoneità negativo o con limitazioni può essere impugnato all’organo di vigilanza ex art. 41, comma 9, e art. 42 SIC.
Art. 25 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del medico competente
In vigore dal 15/05/2008
1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute; ((65)) b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 , e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento; f) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 ; g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 25 Codice Civile Controllo sull'amministrazione delle Fondazioni
- Articolo 25 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 25 Codice del Consumo: Bambini e adolescenti
- Articolo 25 Codice della Strada: Attraversamenti ed uso della sede stradale
- Articolo 25 Codice di Procedura Civile: Foro della pubblica amministrazione
- Articolo 25 Codice di Procedura Penale: Effetti delle decisioni della Corte di Cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza
Chi è il medico competente (rinvio art. 38)
Il medico competente è la figura sanitaria che, in possesso dei titoli e dei requisiti elencati nell’art. 38 SIC (specializzazione in medicina del lavoro o equipollenti, docenza, autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/1991, iscrizione nell’elenco del Ministero della salute), collabora con il datore di lavoro all’attuazione delle misure di tutela della salute psico-fisica dei lavoratori. L’art. 25 ne disegna il perimetro operativo: non è un mero "timbratore" di certificati, ma un consulente tecnico-sanitario integrato nel sistema di prevenzione aziendale, al pari di RSPP e RLS.
Sotto il profilo giuridico, il medico può essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata, libero professionista, ovvero dipendente del datore di lavoro (in tal caso il datore non può comunque limitarne l’autonomia tecnica). La nomina spetta al datore ex art. 18, comma 1, lett. a) SIC ed è obbligatoria ogni volta che il DVR (o una norma di parte speciale: agenti chimici, biologici, cancerogeni, MMC, videoterminali, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti) imponga la sorveglianza sanitaria. In assenza di tali rischi la nomina è facoltativa.
Obblighi sostanziali: dal DVR alla cartella sanitaria
L’elenco dell’art. 25 è tassativo ma non esaustivo: vanno letti in combinato con gli obblighi del datore (art. 18 SIC) e con la disciplina della sorveglianza sanitaria (art. 41 SIC). I doveri sostanziali si possono raggruppare in cinque blocchi.
1. Collaborazione al DVR. La lett. a) impone al medico di partecipare attivamente alla valutazione dei rischi e alla programmazione delle misure di tutela, inclusa l’organizzazione del primo soccorso (D.M. 388/2003). La mancata o solo formale partecipazione costituisce violazione autonoma, distinta dall’omissione del datore.
2. Programmazione ed esecuzione della sorveglianza sanitaria. Alla lett. b) si lega l’obbligo di redigere protocolli sanitari tarati sui rischi specifici e aggiornati agli indirizzi scientifici (linee guida SIMLII, INAIL, ICOH). Il protocollo è documento autonomo, allegato al DVR, e deve indicare visite, accertamenti integrativi (audiometria, spirometria, screening tossicologici), periodicità e criteri di formulazione del giudizio.
3. Cartella sanitaria e di rischio. Le lett. c)-e-bis) disciplinano l’istituzione, l’aggiornamento e la custodia della cartella, di regola in formato elettronico secondo l’allegato 3A. Alla cessazione dell’incarico la documentazione è consegnata al datore di lavoro; alla cessazione del rapporto di lavoro, copia è consegnata al lavoratore e l’originale è conservato per almeno dieci anni (salvo termini più lunghi per esposizione a cancerogeni o agenti biologici).
4. Informazione e prevenzione oncologica. La lett. a-bis) - inserita per allineare la disciplina ai LEA - prevede informazioni ai lavoratori su programmi di screening oncologici. Le lett. g) e h) impongono di spiegare al lavoratore il significato della sorveglianza e di consegnargli copia della documentazione sanitaria a richiesta.
5. Reporting e sopralluogo. Le lett. i) ed l) impongono la comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi nella riunione periodica (art. 35 SIC) e la visita degli ambienti almeno annuale, salvo cadenza diversa annotata nel DVR.
Sorveglianza sanitaria: tipi (preventiva, periodica, su richiesta)
La sorveglianza sanitaria - cuore operativo dell’art. 25 - si articola in più tipologie ex art. 41 SIC:
a) preventiva (anche preassuntiva), per accertare l’assenza di controindicazioni alla mansione; b) periodica, di norma annuale con cadenza diversa stabilita dal medico in funzione del rischio; c) su richiesta del lavoratore, quando correlata a rischi professionali o a condizioni di salute incidenti sull’idoneità; d) al cambio mansione, per verificare l’idoneità alla nuova posizione; e) alla cessazione del rapporto, obbligatoria nei casi della parte speciale (chimici, cancerogeni, biologici); f) precedente la ripresa del lavoro, dopo assenza per salute superiore a 60 giorni continuativi; g) per consumo di alcol o sostanze stupefacenti, nei casi previsti dalla normativa di settore.
Il medico competente è tenuto a verificare anche la cartella del precedente rapporto di lavoro (lett. e-bis), salvo oggettiva impossibilità di reperimento: regola di continuità anamnestica che consente di tracciare l’esposizione cumulativa del lavoratore lungo la sua intera carriera.
Giudizio di idoneità: tipologie e ricorsi
Al termine della visita il medico formula un giudizio di idoneità ex art. 41, comma 6, SIC, che può essere: (i) idoneità piena; (ii) idoneità parziale con prescrizioni (es. obbligo di DPI specifici); (iii) idoneità parziale con limitazioni (es. divieto di sollevare carichi superiori a 10 kg); (iv) inidoneità temporanea, con indicazione della durata; (v) inidoneità permanente. Il giudizio è comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.
Avverso il giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente (di norma l’Azienda Sanitaria Locale o l’INL secondo le regioni), che dispone, dopo eventuali accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio. Il ricorso è proponibile sia dal datore sia dal lavoratore: è uno strumento di tutela bidirezionale che consente di superare l’unilateralità del giudizio del singolo medico.
Nel caso di inidoneità sopravvenuta, il datore di lavoro deve attivarsi per il reimpiego in mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, ai sensi dell’art. 42 SIC. Solo l’impossibilità oggettiva di reimpiego consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione.
Cooperazione con RSPP e datore
Il medico competente non opera in isolamento. La lett. a) ne istituisce un dovere generale di collaborazione strutturata con il datore e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, sia in fase di valutazione del rischio sia nella programmazione delle misure di tutela. In concreto, il medico:
- partecipa, su convocazione, alle riunioni del SPP per la stesura e l’aggiornamento del DVR;
- propone modifiche organizzative quando la sorveglianza evidenzia trend negativi (disturbi muscolo-scheletrici, ipoacusie, dermatiti professionali);
- collabora con l’RSPP ai programmi di informazione e formazione sui rischi specifici (chimici, biologici, ergonomici);
- partecipa, ex art. 35 SIC, alla riunione periodica annuale nelle aziende con più di 15 lavoratori, comunicando i risultati anonimi collettivi della sorveglianza.
La cooperazione non sospende l’autonomia tecnica del medico, che resta personalmente responsabile del giudizio di idoneità e della tenuta della cartella sanitaria. È un equilibrio tra integrazione nel sistema aziendale e indipendenza professionale, presidiato dalla deontologia medica.
Sopralluogo annuale e riunione periodica
La lett. l) impone al medico competente di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno: è il sopralluogo congiunto con il datore e l’RSPP, di norma verbalizzato e allegato al DVR. La cadenza può essere diversa (più frequente, o meno frequente in contesti a basso rischio), purché motivata dalla valutazione dei rischi e comunicata per iscritto al datore, che la annota nel DVR.
La riunione periodica ex art. 35 SIC è il momento istituzionale di confronto tra datore, RSPP, medico competente e RLS, nelle aziende con più di 15 lavoratori. Si svolge almeno una volta l’anno e ogni volta che si verifichino significative variazioni dell’esposizione al rischio. Il medico competente vi presenta i dati epidemiologici aziendali in forma rigorosamente anonima e aggregata, nel rispetto del segreto professionale e della privacy.
Cartella sanitaria e tutela dati
La cartella sanitaria e di rischio è il documento sanitario individuale che raccoglie l’anamnesi del lavoratore, l’elenco dei rischi cui è esposto, gli esiti delle visite e degli accertamenti, i giudizi di idoneità nel tempo. È istituita, aggiornata e custodita dal medico competente sotto la propria responsabilità professionale.
Il segreto professionale è assoluto: il datore non accede ai dati clinici della cartella, ma riceve solo il giudizio di idoneità (con eventuali prescrizioni o limitazioni) e i risultati anonimi collettivi. Il luogo di custodia è concordato alla nomina e, di regola, coincide con lo studio del medico o con locali aziendali vincolati.
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003. I dati di salute sono "categorie particolari di dati" ex art. 9 GDPR e richiedono misure tecniche e organizzative adeguate (cifratura, controllo degli accessi, log, conservazione separata). Alla cessazione del rapporto la copia è consegnata al lavoratore; l’originale resta in conservazione presso il datore per almeno dieci anni (termine più lungo per cancerogeni: 40 anni dalla cessazione dell’esposizione, ex art. 243 SIC).
Casi pratici (Tizio Alfa S.r.l.)
Caso 1 - Sopralluogo "saltato". La Alfa S.r.l. (35 dipendenti, settore metalmeccanico) non ha programmato il sopralluogo annuale del dott. Tizio, medico competente. In sede di ispezione INL emerge l’omissione: il medico è sanzionato ex art. 58 SIC; il datore può essere chiamato in concorso se ha impedito o non agevolato l’accesso del medico. Soluzione: pianificare il sopralluogo entro fine anno solare, verbalizzarlo e allegarlo al DVR; in caso di periodicità diversa, comunicarla per iscritto al datore e annotarla nel DVR.
Caso 2 - Idoneità con limitazioni. Caio, magazziniere della Beta S.p.A., riporta una lombalgia cronica. Dopo visita periodica, il dott. Tizio emette giudizio di idoneità con limitazione: "non sollevare carichi superiori a 10 kg, non turni notturni". Il datore può (i) accettare la limitazione e adeguare la mansione, (ii) reimpiegare Caio in mansione compatibile ex art. 42 SIC, (iii) impugnare il giudizio all’ASL entro 30 giorni se ritiene la limitazione eccessiva. Soluzione corretta: valutare il reimpiego prima di pensare al licenziamento.
Caso 3 - Cartella richiesta dal datore. Il direttore HR della Gamma S.r.l. chiede al dott. Tizio copia integrale della cartella sanitaria di un dipendente per "valutarne lo stato di salute". Il medico deve rifiutare: il segreto professionale e il GDPR vietano la consegna; al datore spetta solo il giudizio di idoneità. La consegna integrale esporrebbe medico e datore a sanzioni penali (art. 622 c.p., rivelazione di segreto professionale) e amministrative del Garante.
Caso 4 - Sostituzione per malattia del medico. Il dott. Tizio è ricoverato per intervento chirurgico e prevede 90 giorni di assenza. Ai sensi della lett. n-bis), comunica per iscritto alla Alfa S.r.l. il nominativo del dott. Sempronio, in possesso dei requisiti dell’art. 38 SIC, quale sostituto. La continuità della sorveglianza è garantita; in mancanza, il datore deve nominare d'urgenza un altro medico.
Sanzioni (art. 58)
L’art. 58 SIC distingue, all’interno degli obblighi dell’art. 25, tra violazioni penali e amministrative. Sono punite con arresto fino a tre mesi o ammenda (sanzione penale) le violazioni delle lett. b), c), d), e), e-bis), g), h), i), l), m), n-bis): cioè il nucleo "sostanziale" della sorveglianza sanitaria (programmazione, cartella, comunicazione risultati, sopralluogo annuale, partecipazione al controllo dell’esposizione, indicazione del sostituto).
Sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria le violazioni delle lett. a), a-bis) e n) (collaborazione al DVR, informazione su prevenzione oncologica, autocertificazione titoli). Il regime sanzionatorio è bifase, con importi rivalutati periodicamente (decreto direttoriale del Ministero del lavoro).
Le sanzioni del medico non escludono quelle del datore per omessa nomina o adempimento degli obblighi correlati (art. 18 SIC) né, in presenza di danni alla salute, la responsabilità civile e penale per violazione di obblighi cautelari (lesioni o omicidio colposi). Per la difesa del medico è essenziale documentare in modo puntuale protocollo sanitario, verbali di sopralluogo, comunicazioni in riunione periodica e giudizi di idoneità consegnati.
Domande frequenti
Il medico competente è un dipendente dell’azienda?
Non necessariamente. L’art. 39 D.Lgs. 81/2008 ammette tre forme di rapporto: dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata, libero professionista con incarico, oppure dipendente del datore di lavoro. In tutti i casi è garantita la sua autonomia tecnico-professionale: il datore non può impartirgli direttive sul contenuto del giudizio di idoneità o sulla tenuta della cartella sanitaria.
Cosa succede se il giudizio di idoneità è negativo?
In caso di inidoneità totale o parziale, il datore di lavoro deve valutare il reimpiego del lavoratore in mansioni compatibili ai sensi dell’art. 42 SIC, anche di livello inferiore (con mantenimento del trattamento corrispondente alla mansione originaria, secondo la giurisprudenza). Solo l’impossibilità oggettiva di reimpiego consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Sia il lavoratore sia il datore possono impugnare il giudizio entro 30 giorni all’organo di vigilanza (art. 41, comma 9, SIC).
Il datore di lavoro può vedere la cartella sanitaria?
No. La cartella sanitaria e di rischio è coperta da segreto professionale e dalla disciplina GDPR sulle categorie particolari di dati (art. 9). Il datore di lavoro riceve esclusivamente il giudizio di idoneità (con eventuali prescrizioni o limitazioni) e, in occasione della riunione periodica, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria. La consegna della cartella integrale al datore espone il medico a responsabilità penale (art. 622 c.p.) e amministrativa (sanzioni del Garante).
Ogni quanto il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro?
La lett. l) dell’art. 25 impone una visita almeno annuale degli ambienti di lavoro. È possibile stabilire una cadenza diversa (più frequente in contesti ad alto rischio, meno frequente in contesti a basso rischio), purché motivata in base alla valutazione dei rischi e comunicata per iscritto al datore di lavoro, che la annota nel documento di valutazione dei rischi. L’omissione del sopralluogo è sanzionata penalmente.
Per quanto tempo si conserva la cartella sanitaria dopo la cessazione del rapporto?
Alla cessazione del rapporto di lavoro il medico consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio. L’originale è conservato dal datore di lavoro per almeno dieci anni, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR. Per esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni il termine è esteso a 40 anni dalla cessazione dell’esposizione (art. 243 SIC); termini analoghi sono previsti per agenti biologici, amianto e radiazioni ionizzanti dalle rispettive parti speciali del decreto.