- L’art. 19 elenca gli obblighi specifici del preposto in materia di sicurezza sul lavoro: sorveglianza sui lavoratori, verifica dell’accesso alle zone pericolose, gestione delle emergenze e segnalazione delle non conformità.
- Il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore che persiste in comportamenti non conformi alle istruzioni di sicurezza e informare i superiori.
- In caso di deficienze dei mezzi o condizioni di pericolo, il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività e segnalare le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
- Il preposto è tenuto a frequentare corsi di formazione specifici ex art. 37 SIC.
- La violazione degli obblighi del preposto è sanzionata penalmente ex art. 56 SIC.
Art. 19 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del preposto
In vigore dal 15/05/2008
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: ((a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti)) ; b) verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; ((f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate)) ; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Il preposto: figura chiave nella catena della sicurezza
Il preposto, definito dall’art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008 come «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa», è la figura che sta tra i lavoratori e i livelli dirigenziali dell’organizzazione aziendale. Caposquadra, capocantiere, responsabile di reparto: sotto diverse denominazioni, il preposto è chi quotidianamente controlla che i lavoratori svolgano le loro mansioni in sicurezza. L’art. 19 definisce in modo analitico i suoi obblighi, che sono stati significativamente rafforzati dalle riforme del 2021 (D.L. 146/2021, conv. L. 215/2021).
L’obbligo di interrompere l’attività in caso di pericolo
La riforma del 2021 ha introdotto una modifica cruciale alla lett. a) dell’art. 19 e ha aggiunto la lett. f-bis): il preposto non deve soltanto segnalare le non conformità, ma deve interrompere l’attività del lavoratore in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni di sicurezza, qualora le indicazioni fornite non vengano seguite. Analogamente, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi o condizioni di pericolo durante la vigilanza, deve interrompere temporaneamente l’attività e segnalare le non conformità ai superiori. Questo obbligo di intervento diretto, e non solo di segnalazione, configura una responsabilità autonoma del preposto per omissione nell’adempimento del suo compito. In caso di infortunio avvenuto nonostante il preposto avesse il potere di interrompere l’attività e non lo abbia esercitato, le conseguenze penali possono essere significative.
Accesso alle zone pericolose e gestione delle emergenze
La lett. b) impone al preposto di verificare che solo i lavoratori con adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischio grave e specifico. Questo obbligo richiede che il preposto conosca quali aree dell’impianto o del cantiere presentano rischi specifici e che controlli attivamente che solo il personale formato e autorizzato vi acceda. Le lett. c) e d) riguardano la gestione delle emergenze: il preposto deve richiedere l’osservanza delle misure di controllo in caso di emergenza, dare istruzioni per abbandonare le zone pericolose e informare i lavoratori esposti ai rischi e alle disposizioni di protezione. La lett. e) impone di astenersi, salvo eccezioni motivate, dal far riprendere l’attività in situazioni in cui persiste un pericolo grave e immediato.
La formazione obbligatoria del preposto
La lett. g) dell’art. 19 prevede l’obbligo per il preposto di frequentare «appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37». La formazione del preposto è stata ulteriormente rafforzata dalla riforma del 2021: oggi i preposti devono ricevere una formazione specifica sui propri obblighi di legge e devono aggiornarla con cadenza almeno biennale. Per i datori di lavoro, la corretta formazione dei preposti non è solo un obbligo normativo ma anche una misura di tutela: un preposto formato che interviene tempestivamente può prevenire infortuni e, in caso di evento, documenta l’impegno dell’azienda nella prevenzione.
Responsabilità penale e sanzioni
Le violazioni degli obblighi del preposto elencati nell’art. 19 sono sanzionate penalmente dall’art. 56 SIC. Le sanzioni variano a seconda della specifica violazione: la violazione delle lettere a), c), e), f) e f-bis è punita con l’arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro; la violazione delle lettere b), d) e g) con l’arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro. In caso di infortuni gravi o mortali, l’eventuale violazione degli obblighi del preposto può fondare ipotesi di responsabilità per omicidio colposo o lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza.
Domande frequenti
Il preposto può ordinare ai lavoratori di interrompere l’attività per ragioni di sicurezza?
Sì. Dopo la riforma del 2021, il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività quando rileva comportamenti non conformi persistenti o condizioni di pericolo. Si tratta di un obbligo, non di una facoltà: il mancato esercizio di questo potere può configurare responsabilità per omissione.
Cosa rischia un preposto che non segnala al datore di lavoro le condizioni di pericolo rilevate sul posto di lavoro?
Rischia le sanzioni penali previste dall’art. 56 SIC: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’art. 19, lett. f) e f-bis). In caso di infortunio conseguente all’omessa segnalazione, può rispondere anche di lesioni colpose o omicidio colposo aggravati.
Con quale frequenza il preposto deve aggiornare la propria formazione in materia di sicurezza?
Dopo la riforma del D.L. 146/2021, i preposti devono ricevere formazione specifica e aggiornarla con cadenza almeno biennale. I contenuti e le modalità della formazione del preposto sono disciplinati dall’Accordo Stato-Regioni di riferimento e dal piano formativo aziendale.
Un caposquadra di un cantiere edile è un preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008?
Sì, se sovraintende all’attività lavorativa con competenze professionali adeguate e poteri funzionali, anche limitati. Il caposquadra di cantiere è il tipico esempio di preposto nell’edilizia: è tenuto a tutti gli obblighi dell’art. 19 e alla formazione specifica prevista per questa figura.
Il preposto può impedire a un lavoratore di accedere a una zona pericolosa?
Sì, anzi lo deve fare. La lett. b) dell’art. 19 impone di verificare che solo i lavoratori con adeguate istruzioni accedano alle zone con rischio grave e specifico. Se un lavoratore tenta di accedere senza la necessaria formazione o autorizzazione, il preposto deve impedirlo.