Comma 973 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla .legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Articolo 2 – Art.
2. Stato di previsione dell’entrata . L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2026, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1). Articolo 3 – Art.
3. Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative . Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2026, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in 135.000 milioni di euro per l’anno 2026, in 115.000 milioni di euro per l’anno 2027 e in 80.000 milioni di euro per l’anno 2028.
3. I limiti di cui all’ , convertito, con modificazioni,articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 dalla , concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi dellegge 24 novembre 2003, n. 326 commercio estero, sono fissati, per l’anno finanziario 2026, rispettivamente, in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 64.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l’anno finanziario 2026, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all’ ,articolo 11- quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla , entro una quota massima del 30 per cento dilegge 14 maggio 2005, n. 80 ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell’economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all’ ,articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla , è fissato, per l’esercizio finanziario 2026, inlegge 24 novembre 2003, n. 326 260.000 milioni di euro.
6. Il limite di cui all’ , è fissato, per l’anno 2026, inarticolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 13.000 milioni di euro.
7. Per l’anno 2026, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’ , può assumere è fissato in 140.000 milioniarticolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 di euro, riferibili all’esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2025 e all’ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell’esercizio finanziario 2026.
8. Gli importi dei fondi previsti dagli , , e , inseriti nelarticoli 26 27 28 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 programma «Fondi di riserva e speciali», nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, per l’anno finanziario 2026, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 800 milioni di euro e 10.212 milioni di euro.
9. Per gli effetti di cui all’ , sono considerate spese obbligatorie, perarticolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 l’anno finanziario 2026, quelle descritte nell’elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall’ ,articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono indicate, per l’anno finanziario 2026, nell’elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
11. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, , il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato alettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell’ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2026, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2026, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l’effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all’amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall’effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
13. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l’anno 2026, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell’ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
14. Nell’elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all’ , iscrittoarticolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831 nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico- finanziaria», nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna ed esterna del Paese», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
15. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice dell’ordinamento militare, di cui al , dadecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 mantenere in servizio nell’anno 2026, ai sensi dell’articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
16. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Norme modificate da questi commi
- Art. 116 Costituzione (comma 973): regime di autonomia speciale di cinque Regioni e due Province autonome
- Art. 117 Costituzione (comma 973): riparto competenze tra Stato e autonomie, parametro per il giudizio di compatibilità
- Art. 114 Costituzione (comma 973): ente locale come ente costitutivo della Repubblica, anche nelle autonomie speciali
- Art. 119 Costituzione (comma 973): finanza degli enti territoriali e compartecipazioni statutarie
- Art. 120 Costituzione (comma 973): leale collaborazione e potere sostitutivo nei rapporti Stato-autonomie
- Art. 5 Costituzione (comma 973): principio dell’autonomia come fondamento della Repubblica
- Art. 73 TUIR (comma 973): soggettività passiva IRES e compartecipazione del gettito alle autonomie
- Art. 1 TUIVA (comma 973): applicazione IVA nei territori delle Regioni speciali
In sintesi
Funzione e natura della clausola di salvaguardia
Il comma 973 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) contiene la classica «clausola di salvaguardia» per le autonomie speciali, ricorrente nelle leggi statali che intervengono su materie potenzialmente coincidenti con quelle attribuite, in tutto o in parte, agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. La norma dispone che le disposizioni della legge di bilancio si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome «compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
Il richiamo esplicito alla L. cost. 3/2001 (riforma del Titolo V) è particolarmente significativo: il nuovo art. 10 della legge costituzionale stabilisce infatti che le disposizioni della riforma si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite (cosiddetta clausola di maggior favore).
Quadro costituzionale delle autonomie speciali
Le Regioni a statuto speciale sono cinque: Friuli Venezia Giulia (L. cost. 1/1963), Sardegna (L. cost. 3/1948), Sicilia (R.D.Lgs. 455/1946, costituzionalizzato con L. cost. 2/1948), Trentino-Alto Adige/Südtirol (D.P.R. 670/1972, statuto consolidato) e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (L. cost. 4/1948). Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di autonomia equiparata a quella regionale ai sensi dell'art. 116 Cost. e dello statuto del Trentino-Alto Adige.
L'art. 5 della Costituzione consacra il principio dell'autonomia, mentre gli artt. 114-120 Cost. (riformati dalla L. cost. 3/2001) e l'art. 116 Cost. costituiscono il fondamento dell'autonomia differenziata. L'art. 117 Cost. ripartisce le competenze legislative tra Stato e Regioni; l'art. 118 Cost. afferma il principio di sussidiarietà; l'art. 119 Cost. disciplina la finanza degli enti territoriali; l'art. 120 Cost. regola i rapporti tra Stato e autonomie e il potere sostitutivo.
Il significato operativo della clausola
La clausola di salvaguardia opera in due direzioni. In senso applicativo positivo, estende alle autonomie speciali le disposizioni della legge di bilancio compatibili con i loro statuti: le norme sui controlli di finanza pubblica, sui saldi obiettivo, sulle misure ordinamentali generali si applicano in quanto compatibili. In senso preclusivo, impedisce l'applicazione delle norme che invaderebbero materie di competenza esclusiva o concorrente degli statuti speciali. La compatibilità si verifica attraverso una valutazione caso per caso, in ultima analisi sotto la cognizione della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 Cost.
La giurisprudenza costituzionale ha consolidato il principio per cui le clausole di salvaguardia generiche non bastano a sanare gli interventi legislativi statali che incidono direttamente su materie statutarie senza intesa con le autonomie speciali. Il principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.) richiede sovente intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (D.Lgs. 281/1997).
Materie di competenza tipicamente coinvolte
Le leggi di bilancio incidono su numerose materie sensibili per le autonomie speciali: finanza pubblica e tributi (gli statuti riconoscono compartecipazioni e potestà impositive proprie), istruzione, sanità, ordinamento degli enti locali, urbanistica, lavori pubblici, turismo, ambiente. Per il Trentino-Alto Adige, le Province autonome esercitano potestà legislativa primaria su materie elencate dall'art. 8 dello Statuto (D.P.R. 670/1972), inclusa la finanza locale. Per la Sicilia, l'art. 36 dello Statuto attribuisce ampia potestà tributaria. Per il Friuli VG, la L. cost. 1/1963 e le norme di attuazione (D.Lgs. 9/1997 sul SII e altri) delineano il perimetro autonomistico.
Norme di attuazione e procedimento
Il riferimento alle «norme di attuazione» ha rilievo non meramente formale: si tratta dei decreti legislativi adottati su iniziativa delle commissioni paritetiche Stato-Regione (o Stato-Provincia autonoma) che fissano la disciplina concreta dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento speciale. La giurisprudenza costituzionale qualifica tali norme come fonte interposta a parametro di legittimità costituzionale ai sensi degli artt. 116 e 117 Cost.
Profili fiscali e di finanza locale
La finanza delle autonomie speciali è regolata da norme statutarie e di attuazione che derogano alle regole generali. Per il Trentino-Alto Adige, l'art. 79 dello Statuto, come novellato dall'accordo di Milano (L. 191/2009), disciplina i rapporti finanziari Stato-Province autonome. Per la Sicilia, l'art. 37 Statuto regola la quota di tributi erariali devoluti. Per la Valle d'Aosta, la L. 690/1981 stabilisce il regime finanziario. Pertanto, le norme del bilancio dello Stato che modificano flussi finanziari verso gli enti locali (Fondo di solidarietà comunale, trasferimenti, perequazione) operano in modo differenziato nelle aree speciali.
Sotto il profilo tributario, il legame con il sistema delle imposte (art. 53 Cost. e art. 23 Cost.) richiede di considerare la specialità delle compartecipazioni: i tributi statali oggetto di compartecipazione (IRPEF ex art. 1 TUIR, IRES ex art. 73 TUIR, IVA ex art. 1 TUIVA, accise) restano governati dalla legge statale, ma il riparto del gettito segue le regole statutarie e di attuazione.
Conflitti e contenzioso costituzionale
L'esperienza dimostra che le clausole di salvaguardia non eliminano il contenzioso: numerose disposizioni delle leggi di bilancio sono state impugnate dalle Regioni speciali e dalle PA davanti alla Corte costituzionale, talora con accoglimento (su questioni di vincoli alle assunzioni, controlli di finanza pubblica, tagli ai trasferimenti). La Corte ha consolidato il principio per cui la specialità impone alle norme statali di rispettare il nucleo essenziale dell'autonomia, anche in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Profilo operativo per gli operatori
Per il commercialista che assiste enti locali, aziende partecipate o contribuenti nei territori delle autonomie speciali, la clausola del comma 973 impone un vaglio puntuale: verificare per ogni disposizione della LB 2026 se essa è immediatamente applicabile, se richiede atti di recepimento regionale/provinciale, o se è preclusa da norme statutarie. Particolare attenzione va prestata a Trento e Bolzano, dove la potestà provinciale è spesso primaria e impone l'adozione di leggi provinciali per dare attuazione alle misure statali, salvo che si tratti di disposizioni cogenti ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost.
Specialità finanziaria e coordinamento con il Patto di stabilità interno
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono soggette a un peculiare regime di coordinamento della finanza pubblica, che la Corte costituzionale ha ripetutamente qualificato come materia di competenza statale (art. 117, comma 3, Cost.) ma da esercitarsi nel rispetto degli statuti. La giurisprudenza ha riconosciuto l'ammissibilità di norme statali che fissino obiettivi finanziari complessivi, ma ha censurato quelle che impongono modalità operative puntuali invasive dell'autonomia di bilancio (cfr. sentt. nn. 425/2004, 169/2007, 23/2014). Il comma 973 va dunque letto come riconferma di tale impianto: le misure di coordinamento finanziario della LB 2026 si applicano alle autonomie speciali solo se rispettano gli ambiti di autonomia di bilancio sanciti dagli statuti e dalle norme di attuazione, e fatti salvi gli accordi finanziari (per il Trentino-Alto Adige l'Accordo di Milano del 2009; per il Friuli VG e Sardegna gli accordi successivi).
Profili IVA e accertativi nei territori speciali
L'applicazione dell'IVA (D.P.R. 633/1972 - TUIVA) e delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986 - TUIR) segue le regole nazionali anche nei territori speciali, fatte salve specifiche eccezioni (es. agevolazioni per residenti a Livigno e Campione d'Italia, regimi particolari per il Comune di Trieste, normativa San Marino). Per i tributi locali, occorre coordinarsi con la legge regionale o provinciale di settore. L'attività di accertamento esercitata dall'Agenzia delle entrate ai sensi del D.P.R. 600/1973 si applica integralmente, salvo eventuali specificità procedimentali stabilite dalle norme di attuazione (es. trasferimento di funzioni catastali alle PA di Trento e Bolzano). I controlli sulla finanza degli enti locali si svolgono in coordinamento tra Corte dei conti e organi regionali/provinciali di vigilanza, secondo gli artt. 147-148 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) per gli enti delle Regioni ordinarie e secondo i corrispondenti regimi statutari per le aree speciali.
Il ruolo della Conferenza permanente e delle commissioni paritetiche
Sotto il profilo procedurale, l'attuazione della clausola di salvaguardia si svolge tipicamente attraverso il confronto in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (D.Lgs. 281/1997) e attraverso le commissioni paritetiche istituite da ciascuno statuto speciale per l'elaborazione delle norme di attuazione. Quando una norma statale richiede applicazione adeguata alle specialità, le commissioni paritetiche elaborano un decreto legislativo di attuazione che lo Stato adotta sentite le autonomie. Per il Trentino-Alto Adige operano la Commissione dei Sei (per la Regione e per la Provincia di Bolzano) e la Commissione dei Dodici. Per il Friuli VG, opera la commissione paritetica ex art. 65 dello Statuto. Per la Sicilia, la commissione ex art. 43 dello Statuto. Questo apparato procedurale costituisce il vero strumento operativo del comma 973.
Riepilogo
Il comma 973 conferma l'impianto storico del bilancio italiano: piena estensione delle norme alle Regioni speciali e PA solo se compatibile con statuti e norme di attuazione. La portata effettiva si misura sul piano del confronto puntuale con le competenze statutarie e con la giurisprudenza costituzionale. La clausola non è vuota: condiziona l'applicazione delle singole disposizioni e costituisce parametro di legittimità davanti alla Corte costituzionale. Per gli operatori del diritto e per i commercialisti che assistono enti locali, società partecipate e contribuenti nei territori speciali, il comma rappresenta un richiamo strutturale alla necessità di un vaglio puntuale sull'applicabilità delle singole misure, coordinandosi con le strutture regionali/provinciali e tenendo conto della giurisprudenza costituzionale consolidata in materia.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — La Provincia autonoma di Trento e l'adeguamento delle regole sui trasferimenti
Sempronio è responsabile finanziario della Provincia autonoma di Trento. La LB 2026 introduce una nuova disciplina sui controlli di finanza pubblica e sui saldi obiettivo per gli enti locali, applicabile in via generale. Sempronio deve valutare se le nuove regole sono direttamente applicabili ai Comuni trentini o se richiedono recepimento provinciale. Verifica gli artt. 79-80 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (D.P.R. 670/1972), che attribuiscono alla Provincia la competenza primaria sulla finanza locale, e le norme di attuazione (D.Lgs. 268/1992). Conclude che, in virtù del comma 973 LB 2026 e della clausola di salvaguardia, le nuove disposizioni statali non si applicano direttamente: il bilancio dei Comuni trentini segue le regole stabilite dalla legge provinciale. Sempronio predispone quindi un parere all'organo politico raccomandando l'avvio di un'interlocuzione con la Conferenza Stato-PA per definire eventuali misure di coordinamento, e segnala la possibilità di un ricorso costituzionale qualora lo Stato pretenda l'applicazione diretta. Conserva agli atti la documentazione comparativa con il parere dell'Avvocatura provinciale.
Caso pratico 2 — La Regione Sicilia e i contributi nominativi della LB 2026
Tizio è sindaco di un Comune siciliano che riceve un contributo statale nominativo previsto dalla LB 2026 per opere di manutenzione viaria. Caio, dirigente regionale, deve valutare se il trasferimento incide su competenze regionali. Tizio si chiede se applicare la norma statale tal quale o coordinarla con la disciplina regionale sui Comuni. Considerati gli artt. 14-17 dello Statuto siciliano (R.D.Lgs. 455/1946) sulla competenza in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di ordinamento degli enti locali, e la clausola di salvaguardia del comma 973 LB 2026 con richiamo alla L. cost. 3/2001, conclude che il contributo statale è ammissibile e direttamente erogabile al Comune, in quanto destinato a una specifica opera e non interferente con la potestà legislativa regionale primaria. Coordina però l'inserimento dell'intervento nel programma triennale delle OO.PP. del Comune ex art. 37 D.Lgs. 36/2023 e verifica con l'Assessorato regionale alle infrastrutture l'assenza di sovrapposizioni con finanziamenti regionali sulle stesse opere. Documenta la decisione con apposita determina e trasmette comunicazione informativa alla Conferenza Stato-Regioni.
Domande frequenti
La clausola del comma 973 significa che la legge di bilancio non si applica alle Regioni speciali?
No. La clausola dispone l'applicazione «compatibilmente» con gli statuti speciali e con le norme di attuazione, non l'esclusione automatica. Le disposizioni della LB 2026 si applicano in linea generale; non si applicano solo quelle disposizioni che entrerebbero in conflitto con le competenze esclusive o concorrenti riconosciute dagli statuti delle cinque Regioni speciali (Friuli VG, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta) e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il giudizio di compatibilità si svolge caso per caso e può essere sindacato dalla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 Cost., su ricorso delle stesse autonomie speciali.
Perché il comma richiama espressamente la L. cost. 3/2001?
Perché la L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del Titolo V della Costituzione) ha modificato l'assetto dei rapporti tra Stato e autonomie e ha introdotto, al suo art. 10, una clausola di maggior favore: le disposizioni della riforma si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Il richiamo del comma 973 serve dunque a confermare che, qualora la legge di bilancio risulti incidere su materie ridefinite dalla L. cost. 3/2001, l'applicazione alle Regioni speciali avviene secondo il criterio del maggior favore, salvaguardando il nucleo dell'autonomia differenziata già riconosciuto dagli statuti.
Cosa sono le «norme di attuazione» degli statuti speciali?
Le norme di attuazione sono decreti legislativi del Governo adottati, su iniziativa delle commissioni paritetiche Stato-Regione (o Stato-Provincia autonoma), per dare concreta operatività alle disposizioni statutarie. Esse disciplinano in modo dettagliato il trasferimento di funzioni, i regimi finanziari, la ripartizione delle competenze nei settori indicati dagli statuti. La giurisprudenza costituzionale (a partire dalla sent. 213/1998 e numerose successive) le qualifica come fonte interposta a parametro di legittimità costituzionale, posizionate tra Costituzione e legge ordinaria. Il loro contenuto vincola lo Stato nell'esercizio del potere legislativo e amministrativo nei confronti dell'autonomia speciale. Esempi: D.Lgs. 9/1997 per il Friuli VG, normativa di attuazione per le PA di Trento e Bolzano (numerosa).
Le compartecipazioni tributarie delle Regioni speciali cambiano con la LB 2026?
Le compartecipazioni tributarie delle Regioni speciali e delle Province autonome sono disciplinate dagli statuti e dalle norme di attuazione: art. 36-37 dello Statuto siciliano; art. 8 della L. cost. 3/1948 per la Sardegna; artt. 69-86 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (D.P.R. 670/1972, come novellato dalla L. 191/2009 sull'Accordo di Milano); L. 690/1981 per la Valle d'Aosta; norme di attuazione per il Friuli VG. La LB 2026 non può modificare unilateralmente questo assetto: eventuali variazioni richiedono procedure pattizie tra Stato e autonomia. La clausola del comma 973 conferma questa salvaguardia: le disposizioni statali che incidono sulla compartecipazione si applicano solo nel rispetto del regime statutario, fatte salve le intese con le singole autonomie.
Cosa può fare una Regione speciale se ritiene una norma della LB 2026 incompatibile con il suo statuto?
La Regione speciale o la Provincia autonoma può impugnare la disposizione davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost. e dell'art. 31 della L. 87/1953, attraverso ricorso in via principale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge. Il ricorso può richiedere la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione per violazione dello statuto speciale e delle norme di attuazione, assunte come parametri interposti, e per lesione degli artt. 116 e 117 Cost. La Corte costituzionale ha un consolidato orientamento secondo cui le clausole generiche di salvaguardia non sanano interventi che invadono materie statutarie, ma occorre verificare la concreta lesione del nucleo dell'autonomia. Molte leggi di bilancio sono state oggetto di impugnative parzialmente accolte.